Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7687 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1693/2016 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI LIVORNO, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso

lo studio dell’avvocato RICCARDO DEL PUNTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VITO VANNUCCI, ILARIA PAGNI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA

MARUCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

COMPORTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA TOSCANA NORD OVEST, P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO DEL PUNTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITO VANNUCCI, ILARIA PAGNI, giusta delega

in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 469/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/08/2015 R.G.N. 557/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la rimessione al Primo

Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili,

in subordine accoglimento per quanto di ragione del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale autonomo,

assorbito il ricorso incidentale condizionato.

udito l’Avvocato ILARIA PAGNI;

udito l’Avvocato GIAN LUCA MARUCCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze ha accolto l’appello proposto da T.D. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva respinto la domanda volta a ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato il 14.9.2001 al ricorrente, dirigente medico, dalla Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Livorno.

2. La Corte territoriale ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, con il quale era stata eccepita la nullità del procedimento disciplinare e della sanzione espulsiva, derivata dalla mancata individuazione dell’ufficio competente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55.

3. Richiamata giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze della violazione del menzionato art. 55, il giudice di appello ha escluso la tardività della eccezione, ritenuta invece dal Tribunale, evidenziando che la nullità è rilevabile d’ufficio ed è quindi estranea all’ambito delle decadenze allegatorie e probatorie di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c..

4. Quanto alle conseguenze di carattere patrimoniale, la Corte territoriale ha ritenuto che il risarcimento dovesse essere quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dal 1 aprile 2005, data della revoca del ripristino cautelare del rapporto di lavoro, sino al 31 agosto 2010, coincidente con il raggiungimento dell’età pensionabile. Ha escluso la fondatezza della domanda di risarcimento del danno biologico perchè la lesione della integrità psicofisica non era stata provata, in quanto il ricorrente si era limitato a produrre documentazione sanitaria attestante solo una sofferenza cardiaca preesistente ai fatti di causa e a domandare, in via esplorativa, consulenza medico legale. Infine la Corte ha ritenuto inammissibili le ulteriori domande risarcitorie perchè solo in grado di appello il T. aveva allegato un pregiudizio derivato alla sua immagine e aveva dedotto di essere stato oggetto di condotta vessatoria.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Livorno sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. T.D. ha resistito con controricorso e ha censurato, con un unico motivo di ricorso incidentale, il capo della sentenza che ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale. Il T. ha anche riproposto, con ricorso incidentale condizionato, gli ulteriori profili di illegittimità del licenziamento evidenziati nell’atto d’appello e non esaminati dalla Corte territoriale. Al ricorso incidentale la Azienda Unità Sanitaria Toscana Nord Ovest, succeduta per fusione alla cessata Azienda USL n. (OMISSIS) di Livorno, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e dell’art. 2106 c.c..Evidenzia che la mancata individuazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari non può essere causa di nullità del licenziamento perchè il potere disciplinare appartiene al datore di lavoro, che nella specie lo aveva esercitato attraverso il legale rappresentante, ossia il Direttore Generale. Quest’ultimo, quindi, al più avrebbe violato una mera norma organizzativa interna, quale è quella desumibile dal precetto dettato dall’art. 55 del richiamato decreto.

2. La violazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 55, nel testo antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, è denunciata anche con il secondo motivo, con il quale la ricorrente principale rileva che nella formulazione originaria la norma non era espressamente qualificata inderogabile e, quindi, la prescrizione della individuazione dell’ufficio dei procedimenti disciplinari aveva, evidentemente, efficacia meramente interna.

3. La terza censura denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., artt. 99, 112 e 414 c.p.c., per error in iudicando de iure procedendi”.

La azienda ricorrente rileva che il giudice di appello ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di rilievo d’ufficio delle nullità negoziali, poichè detti principi non sono applicabili ai giudizi nei quali si discute non del rapporto contrattuale nella sua interezza, bensì dell’atto unilaterale di recesso, a fronte del quale il diritto potestativo di impugnativa è eterodeterminato, nel senso che si identifica solo sulla base dei motivi fatti valere per privare di efficacia l’atto impugnato. Richiama la giurisprudenza di questa Sezione per sostenere che costituisce domanda nuova la deduzione di un profilo di illegittimità del licenziamento diverso da quello originariamente allegato. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto rigettare il primo motivo di appello, in quanto il Tribunale correttamente aveva rilevato la tardività della eccezione, formulata solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado.

4. Il ricorso incidentale denuncia ” violazione e falsa applicazione art. 2 Cost., artt. 10, 1226, 2056, 2059 c.c. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”. Sostiene il T. che nel ricorso di primo grado la domanda risarcitoria era stata formulata con riferimento anche al danno alla salute, al danno all’immagine, al danno da stress, causati, oltre che dal licenziamento, dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal Direttore generale. La Corte territoriale, pertanto, ha errato nel ritenere inammissibili le ulteriori domande risarcitorie, non rispondendo al vero che le stesse fossero state avanzate solo in grado di appello. Aggiunge il ricorrente che anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico è stato fondato su un presupposto erroneo, perchè era stata prodotta dettagliata relazione medica del (OMISSIS), nella quale si evidenziava il nesso causale fra la comunicazione del recesso e l’aggravamento della cardiopatia.

5. I motivi di ricorso incidentale condizionato denunciano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione a tutte le censure sollevate nell’atto di appello non esaminate dalla Corte territoriale. In particolare il ricorrente incidentale deduce che il licenziamento doveva ritenersi comunque viziato perchè:

a) il Comitato dei Garanti aveva espresso parere negativo, da ritenersi vincolante per il Direttore Generale e necessario in ogni ipotesi di recesso, non potendosi ravvisare alcuna ontologica diversità fra licenziamento derivato da illecito disciplinare e licenziamento conseguente alla responsabilità dirigenziale (1^ motivo);

b) i fatti addebitati non integravano giusta causa di licenziamento, tanto che il Comitato aveva espresso parere negativo, e non potevano essere utilizzati dal giudice gli atti del processo penale perchè la legittimità del recesso va valutata solo con riferimento alle circostanze già note al momento della adozione dell’atto. In ogni caso il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provate le condotte contestate, giacchè la istruttoria non aveva consentito di accertare che il T. avesse dichiarato il falso ed avesse cercato di indurre altro dirigente medico ad assecondarlo nella falsa attestazione (2^ motivo rubricato come 3^);

c) non si era verificata nessuna interruzione di servizio pubblico essenziale e la circostanza era stata ritenuta decisiva e assorbente dal Comitato dei garanti (3^ motivo rubricato come 4^);

d) il recesso doveva essere ritenuto “nullo per comportamento episodico” in quanto gli inadempimenti e le omissioni precedenti ai quali aveva fatto riferimento la ASL erano privi di rilevanza disciplinare e non risultavano nel fascicolo personale (4^ motivo rubricato come 5^);

e) risultava violato il principio della necessaria tempestività del procedimento disciplinare, avviato solo con nota del 21 maggio 1999 rispetto a fatti verificatisi il (OMISSIS). Inoltre non era giustificabile il tempo intercorso fra la contestazione dell’addebito e la irrogazione della sanzione, intervenuta a distanza di oltre due anni (5^ motivo rubricato come 6^);

f) doveva essere rilevata d’ufficio una ulteriore ipotesi di nullità consistita nella omessa convocazione del dirigente, il quale aveva chiesto di essere personalmente sentito sui fatti addebitatigli (6^ motivo rubricato come 7^).

6. I primi due motivi del ricorso principale sono infondati, perchè la sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte che, anche in recenti decisioni, ha ribadito il principio “secondo il quale, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 bis, comma 4, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), il quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione di quelle comprese tra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza.” (Cass. 7.6.2016 n. 11636 – punti da 16 a 18 – e negli stessi termini Cass. 4.11.2016 n. 22487punto 3.2 lett. b).

La qualificazione del vizio nei termini sopra indicati è risalente a Cass. 5.2.2004 n. 2168 ed è stata ribadita da Cass. 30.9.2009 n. 20981 nonchè, con riferimento alla dirigenza medica, da Cass. 17.6.2010 n. 14628, per cui non si può sostenere, come asserito dalla ricorrente, che solo il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, avrebbe reso inderogabile la attribuzione del potere. Sul punto va data continuità all’orientamento espresso con le richiamate decisioni, con le quali si è anche osservato che già il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all’art. 59, come modificato del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 27, attribuiva la competenza all’ufficio per i procedimenti disciplinari e si è sottolineato che detta previsione legislativa non era suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l’operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perchè l’art. 59 riservava alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l’entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente (così in motivazione Cass. 14628/2010 cit.).

7. E’, invece, fondato il terzo motivo.

Questa Corte da tempo ha affermato che la causa petendi dell’azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l’efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell’atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi dai quali può derivare la illegittimità del recesso discende da circostanze di fatto che è onere del ricorrente dedurre e allegare.

Muovendo da detto presupposto si è quindi ritenuto che, pur a fronte del medesimo petitum, escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità del licenziamento non tempestivamente dedotto.

Il principio, già affermato da pronunce risalenti nel tempo (cfr. fra le tante Cass. 12.2.1982 n. 886; Cass. 12.8.1987 n. 6899; Cass. 26.3.1990 n. 2418; Cass. 16.4.1999 n. 3810), è stato ribadito da recenti decisioni, che hanno qualificato nuove le domande volte a: far valere l’assenza di giusta causa o giustificato motivo a fronte di un’azione con la quale originariamente era stato prospettato solo il motivo ritorsivo o discriminatorio (Cass. 22.6.2016 n. 12898); ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento discriminatorio, sia pure sulla base di circostanze emergenti dagli atti, in fattispecie nella quale era stata dedotta solo la mancanza di giusta causa (Cass. 3.7.2015 n. 13673 e con riferimento al motivo ritorsivo Cass. 28.9.2015 n. 19142); prospettare vizi formali del procedimento disciplinare diversi da quelli denunciati nell’atto introduttivo (Cass. 16.1.2015 n. 655; Cass. 25.5.2012 n. 8293; Cass. 9.3.2011 n. 5555; Cass. 12.6.2008 n. 15795).

In tutte le pronunce richiamate si è fatto leva sulle regole del rito, che impongono la tempestiva deduzione delle circostanze di fatto poste a fondamento dell’azione, e, nelle ipotesi in cui il vizio tardivamente denunciato avrebbe potuto condurre a una dichiarazione di nullità dell’atto di recesso, si è anche evidenziato che “la rilevabilità d’ufficio della nullità non può incidere sulle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., ove, attraverso l’exceptio nullitatis, si introducano tardivamente in giudizio questioni di fatto ed accertamenti nuovi e diversi, ponendosi, una diversa soluzione, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.” (Cass. 17.5.2012 n. 7751).

Si è aggiunto che la eventuale nullità del licenziamento, per contrasto con norme imperative di legge, non può essere rilevata dal giudice, giacchè “il principio di cui all’art. 1421 c.c., che va comunque coordinato con il principio della domanda, con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con quello della disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c., non può trovare applicazione quando la parte chieda la declaratoria di invalidità di un atto a sè pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta, in tale caso, alle ragioni di illegittimità ritualmente dedotte dalla parte stessa” (Cass. 7.1.2003 n. 9167 e negli stessi termini Cass. 21.12.2004 n. 23683, richiamata in motivazione da Cass. n. 13673/2015 cit.).

8. La non rilevabilità di ufficio di un motivo di nullità non tempestivamente dedotto è stata, quindi, giustificata dalla giurisprudenza di questa Corte anche facendo leva sull’orientamento, all’epoca maggioritario, che in relazione alle patologie contrattuali riteneva che la regola enunciata dall’art. 1421 c.c., dovesse essere coordinata con il principio dispositivo, e, quindi, dovesse operare solo nelle controversie promosse per far valere diritti presupponenti la validità del contratto, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda fosse diretta a fare dichiarare l’invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento.

Come è noto detto orientamento è stato ripensato dalle Sezioni Unite di questa Corte, dapprima con la sentenza n. 14828 del 4.9.2012 e, più di recente, con la sentenza 12.12.2014 n. 26242, con la quale sono state vagliate le diverse ipotesi in cui la nullità negoziale rileva e spiega influenza in seno al processo e, per quel che qui interessa, è stato affermato che il potere di rilevazione ex officio della nullità negoziale deve essere sempre esercitato dal giudice in tutte le azioni contrattuali, anche qualora venga in rilievo una nullità speciale o “di protezione” o emerga una ragione di nullità diversa da quella espressamente dedotta dalla parte.

Su questo principio di diritto la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento dell’appello del T., escludendo la mutatio libelli, ritenuta invece dal giudice di primo grado, perchè, trattandosi di una violazione comportante nullità del procedimento disciplinare e della sanzione, la stessa avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio anche in sede di impugnazione.

La statuizione contrasta con l’orientamento consolidato di questa Sezione del quale sopra si è dato conto, orientamento che il Collegio ritiene di dovere ribadire, pur a fronte del mutato quadro giurisprudenziale, perchè non si prestano a essere estese alla impugnativa del licenziamento le ragioni sulle quali le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il potere/dovere del giudice di rilevare d’ufficio le nullità negoziali.

9. Non si ignora che a diverse conclusioni è pervenuta Cass. 28.8.2015 n. 17286, che ha ritenuto legittimamente esercitato il potere di rilevazione officiosa delle nullità verificatesi nel procedimento disciplinare, evidenziando che l’invalidità della sanzione derivata dalla “violazione dell’iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare (dall’art. 7 Stat. in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)”.

Il Collegio non ritiene di potere condividere l’automatica estensione alla materia che ci occupa dei principi affermati dalle Sezioni Unite, posto che la applicabilità agli atti unilaterali della normativa che regola la materia contrattuale in tanto è possibile ex art. 1324 c.c., in quanto la disciplina, che a tal fine non può essere disgiunta dalla sua interpretazione, sia compatibile con la natura dell’atto che viene in rilievo e non sia derogata da diverse disposizioni di legge.

10. Rileva, quindi, innanzitutto la presenza di una normativa speciale che, a partire dalla L. n. 604 del 1966, sino al recente D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, pur utilizzando le categorie civilistiche della inefficacia, nullità e annullabilità, si discosta, quanto al regime giuridico, dalla disciplina generale, tanto da prevedere anche per il licenziamento nullo che lo stesso debba essere impugnato nel termine di decadenza previsto della richiamata L. n. 604 del 1966, art. 6 (la cui applicazione è stata estesa dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, a tutte le ipotesi di “invalidità” del recesso e, quindi, anche a nullità diverse da quelle previste dalla L. n. 604 del 1966, art. 4) e la successiva azione debba essere promossa entro termini perentori particolarmente contenuti.

Vigente della L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo antecedente alla modifica dettata dalla L. n. 92 del 2012, la dichiarazione di nullità o di inefficacia dell’atto e la pronuncia di annullamento dello stesso venivano accomunate quanto agli effetti sul rapporto di lavoro, pur nella diversità della natura della sentenza (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 18.9.2014 n. 19665), sicchè all’epoca la disciplina della invalidità in senso lato del licenziamento era diversificata non solo in ragione della natura del vizio accertato (che aveva comunque rilievo nei rapporti non rientranti nella cosiddetta tutela reale), ma anche in relazione alla sfera soggettiva, nella quale il recesso veniva a essere collocato.

La specialità della normativa rispetto alla disciplina generale della invalidità negoziale, ha, quindi, indotto, da un lato, la dottrina a sottolineare che il diritto del lavoro riutilizza le categorie civilistiche e, piegandole alle proprie esigenze, costruisce nozioni di invalidità speciali, e dall’altro questa Corte a escludere che, proprio in ragione di detta specialità, la illegittimità del recesso possa essere fatta valere dal lavoratore secondo la disciplina comune e che, quindi, possa sopravvivere una tutela alla maturazione della decadenza (Cass. 21.8.2006 n. 18216; Cass. 3.3.2010 n. 5107; Cass. 6.8.2013 n. 18732).

Non vi è dubbio, poi, che la specialità debba essere affermata anche in relazione ai successivi interventi normativi che, nel ridurre l’ambito della tutela reintegratoria piena, hanno attribuito rilievo alla natura del vizio e alle cause di nullità del recesso, ma sempre differenziando la disciplina rispetto all’azione generale di nullità.

In relazione al tema che qui viene in rilievo della applicabilità dell’art. 1421 c.c., proprio detti ultimi interventi forniscono un riscontro alla tesi della non rilevabilità d’ufficio di profili di nullità del licenziamento non dedotti dalla parte, posto che, in un sistema processuale fondato sul principio della domanda e sul conseguente divieto di ultrapetizione, non si giustificherebbe diversamente la previsione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 4, nella parte in cui fanno riferimento alla applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio (quindi affetto da nullità) “sulla base della domanda formulata dal lavoratore”.

11. Si deve, poi, aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte per escludere che il principio dispositivo possa limitare il potere officioso nelle azioni di annullamento o di nullità hanno sottolineato, da un lato che in ogni azione contrattuale il negozio viene in rilievo “nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica” con la conseguenza che l’oggetto del giudizio è sempre anche il rapporto che da quel negozio scaturisce; dall’altro che la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità, in quanto avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, è equiparabile alla domanda di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, articolate in base a un solo elemento costitutivo.

Nessuna di dette ragioni, poste a fondamento del principio della rilevabilità officiosa, si presta a essere estesa alla impugnativa del licenziamento, che, da un lato, resta circoscritta all’atto e non è idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto; dall’altro non può essere equiparata all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati, attesa la molteplicità dei profili di nullità, annullabilità e inefficacia che possono incidere sulla validità in senso lato del recesso e che implicano la deduzione e la allegazione di circostanze di fatto che, per le peculiarità proprie del rito, devono entrare a far parte del thema decidendum e del thema probandum sin dal primo atto introduttivo.

12. Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a ribadire l’orientamento di questa Corte richiamato al punto 7, in forza del quale non è consentita al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell’atto introduttivo nè può il giudice rilevare d’ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.

13. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto che precede e provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

Resta assorbito il ricorso incidentale, anche condizionato, in quanto le questioni relative all’ammontare del risarcimento e ai motivi di appello non esaminati dalla Corte territoriale dovranno essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale autonomo e condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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