Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7687 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. L Num. 7687 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

010iNguMA
0:515Mr
sul ricorso 1R891-2013 proposto da:
TRANCERIE

EMILIAN

S.P.A.

P.I.

00527670343,

elettivamente domìciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 32,
presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO ZAZZERA,

rappresentato e

difeso dagli avvocati NICOLOI

SCHITTONE, PAOLO MORFTTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

435

CHAFAI MOHAMED BEN HhnI C. F. CHRIND65E057.352K;

Nonché da:

intimato

Data pubblicazione: 18/04/2016

CHAFAI MOHAMED BEN HEDI C.F.

CHVMND65E05Z352K,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA COLA DI

RIENZO 69, presso _o studio dell’avvocato PAOLO BOER,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANO GIORGIO. PETRONIO,giusta delega in atti;

contro

TRANCERIE

EMILIANE

S.P.A.

P.I.

00527670343,

elettivamente domicata in ROMA, VIA OVIDIO, 32,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ZAZZERA,
rappresentato e diteso dagli avvocati NICOLO’
SCHITTONE, PAOLO MORETTI, giusLa delega in atti;
– controricorrental ricorso incidentale

avverso la senLenza n. 1054/2012 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depos -itata il 05/02/2013 r.g.n.
544/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO.
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’estinzione del prcnedimento.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

RG 18891/13

PREMESSO
che la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado (che
aveva respinto la domanda di Chafai Mohamed Ben Hedi di illegittimità dei licenziamenti

stragiudiziale dell’atto di recesso), con sentenza 5 febbraio 2013, annullava il
licenziamento intimato con lettera 15 settembre 2004, ordinando ka reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro alla società, che condannava pure al pagamento, in suo
favore a titolo risarcitorio, della retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento al
21 aprile 2009, dedotto rialiunde perceptum risultante dalla documentazione in atti e
stabilito per l’anno 2006 un reddito pari a C 21.000,00, oltre rivalutazione ed interessi
dalle singole scadenze, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e
alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese dei due gradi di giudizio;
che, in esito a documentata ricostruzione in fatto della sequenza degli atti di
recesso datoriale, la Corte territoriale individuava l’atto di risoluzione del rapporto nella
lettera del 15 settembre 2004, accertandone la tempestività di impugnazione ai sensi
dell’ad. 6 I. 604/1966 e l’illegittimità per il mancato rispetto dei termini a difesa del
lavoratore in relazione ai verificati tempi di contestazione dell’assenza ingiustificata del 6
settembre 2004: con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall’ad. 18 I.
300/1970, nel testo applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dalla
I. 92/2012 (incontestata l’esistenza del requisito dimensionale per la sua applicazione),
determinate le ultime in considerazione dell’attività di impresa svolta dal lavoratore e fino
al 21 aprile 2009, data di sua cancellazione dalle liste di collocamento con successivo
periodo di non occupazione, per sua inerzia;
che, con atto notificato il 5 agosto 2013, Trancerie Emiliane s.p.a. ricorreva per
cassazione con cinque motivi, cui resisteva Chafai Mohamed Ben Hedi con controricorso,
contenente ricorso incidentale articolato su due motivi, cui replicava la società con
controricorso;

che prima dell’odierna udienza di discussione, le parti hanno depositato atti di

rinuncia ai rispettivi ricorsi principale e incidentale, debitamente sottoscritti;

che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’ad. 390 c.p.c. per la pronuncia di

estinzione del giudizio, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto
della volontà negoziale delle parti;

intimatigli dalla datrice Trancerie Emiliane s.p.a. per omessa tempestiva impugnazione

18891/13
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla sulle spese.

Il Presid t

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016

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