Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7687 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15735/2015 proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli
Scipioni, n. 235, presso lo studio dell’avvocato Colasanti Valerio,
rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquini Stefano, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Va dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3723/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/10/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 5 giugno 2014 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento della domanda proposta da Z.A., ha condannato il Ministero della difesa al pagamento, in favore del primo, della somma di 649.317,71 Euro, a titolo di indennità aggiuntiva, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17, nonchè degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nell’interesse di parte ricorrente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 17, per avere la Corte territoriale fatto decorrere gli interessi legali dalla data della domanda e non da quella del decreto di esproprio.
La doglianza è fondata.
Premesso che Cass. 12 giugno 2013, n. 14763, resa in altra causa promossa dal ricorrente, opta per una conclusione comunque condizionata dal thema decidendum, rappresentato dalla proponibilità o non della richiesta di interessi in corso di causa (e la soluzione positiva è stata argomentata in quanto la relativa domanda costituisce una mera emendatio e non una mutatio libelli, si osserva che la differente finalità dell’indennità di esproprio e di quella aggiuntiva non giustifica in alcun modo una diversità di disciplina quanto al tema della decorrenza degli interessi.
Ora, la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il principio secondo cui, per le obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono (in deroga al criterio di cui dell’art. 1182 c.c., comma 3) che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, non può trovare applicazione con riguardo ad interessi che esigano di essere qualificati come corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l’oggetto dell’obbligazione della P.A. (v., già Cass. 18 luglio 1997, n. 6627: nella specie, l’obbligazione aveva ad oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all’affittuario e comportava l’applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 12, u.c., aggiunto con la L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14; per gli stessi principi si vedano anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6170, e, più di recente, anche Cass. 27 maggio 2014, n. 11872).
Coerente con siffatte indicazioni è anche il principio in forza del quale, in tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all’indennità aggiuntiva, prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 17, in favore del mezzadro coltivatore del fondo espropriato, decorre dalla data dell’atto di acquisizione dell’immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell’indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (Cass. 25 giugno 2009, n. 14902). 2. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021