Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7687 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 06/04/2020), n.7687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5864/2012 R.G. proposto da:

EQUITALIA CENTRO s.p.a. (già Equitalia Romagna s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna,

Via Cardinale Domenico Svampa n. 11, rappresentata e difesa dagli

Avv. Maurizio Cimetti, Giuseppe Parente e Sante Ricci, con domicilio

eletto presso l’Avv. Sante Ricci, in Roma in Via delle Quattro

Fontane n. 161;

– ricorrente –

contro

DAVID s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 100/15/2011, pronunciata il 14 febbraio 2011

e depositata l’8 luglio 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

EQUITALIA CENTRO s.p.a. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe ed il contribuente non si è costituito nel presente processo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente, non costituitosi nel presente giudizio (ciò dispensando il Collegio dall’esplicitazione delle censure mosse dalla ricorrente).

Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 15 novembre 2018 (correttamente comunicata al ricorrente il 6 maggio 2019), difatti, questa Corte ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso al contribuente (non essendosi essa perfezionata), assegnando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima ordinanza.

Dagli atti processuali (oltre che da consultazione ad opera della Cancelleria tramite S.I.C.) non risulta allo stato integrato il contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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