Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7686 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 7686 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 18741-2013 proposto da:
PASCALE GIULIO C.F. PSCGLI68A03F839T, GIOIA GERARDO
C.F. GIOGRD63L01G4260, elettivamente domiciliati in
ROMA,

VIA PASQUALE

TI

349,

presso

lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FICCO, rappresentati e
difesi dall’avvocato LUCIO BASCO, giusta delega in
2016

atti;
– ricorrenti –

429
contro

FALLIMENTO BSF SALERNO S.R.L.;
– intimata –

Data pubblicazione: 18/04/2016

avverso la sentenza n. 327/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata :il 05/02/2013 r.g.n. 8235/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

ALREkTO CELESTE,

il rigetto del ricorso.

che ha concluso per

udito l’Avvocato BASCO LUCIO;

RG 18741/13
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 993\108, la Corte d’appello di Salerno riteneva la legittimità
del licenziamento intimato dalla società BSK Salerno s.p.a. a Gerardo Gioia e
Giulio Pescale, dipendenti con mansioni di guardie particolari giurate, così
confermando la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva respinto
la domanda dei lavoratori intesa alla declaratoria di illegittimità del recesso. In

sottrazione di Euro 10.500,00 da un plico di banconote ritirato presso un
supermercato di Battipaglia, erano rimasti comprovati, pur in assenza della
emissione di sentenza penale a seguito del relativo procedimento instaurato a
carico dei dipendenti, dagli accertamenti compiuti nel giudizio civile, da cui, fra
l’altro, era emersa la significativa circostanza del rinvenimento di rilevanti
somme di denaro nelle abitazioni dei due dipendenti. Avverso tale decisione i
lavoratori ricorrevano per cessazione, lamentando l’insufficiente disamina dei
fatti ad opera dei giudici di appello e la rilevanza della intervenuta sentenza
penale irrevocabile di assoluzione n. 323\09 del Tribunale di Napoli. Resisteva
la società.
Con sentenza n. 14873\2011, questa Corte riteneva insufficiente la
motivazione della pronuncia impugnata, sicché la cessava con rinvio per un
ulteriore accertamento dei fatti, anche alla luce della sentenza di assoluzione
in sede penale.
Con sentenza depositata il 5 febbraio 2013, la Corte d’appello di Napoli,
riesaminati i fatti di causa, anche alla luce della sentenza n. 323\09 del
Tribunale di Napoli, rigettava il ricorso confermando la sentenza di primo
grado.
Per la cessazione di tale sentenza propongono ricorso il Gioia ed il Pescale,
affidato a sei motivi.
Il Fallimento BSK Salerno s.r.l. è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “l’omesso esame circa fatti
decisivi per il giudizio oggetto di discussione”, avendo la sentenza impugnata,
trascurando i termini della sentenza remittente n.14873\11, ritenuto che gli
accertamenti istruttori svolti in sede penale erano connotati da innegabili

particolare, la Corte di merito rilevava che i fatti contestati, consistenti nella

RG 18741/13

profili di ambiguità e senza approfondire adeguatamente l’esame dei fatti di
causa, limitandosi a considerare i medesimi elementi istruttori, già ritenuti
insufficienti dalla sentenza remittente (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il motivo è inammissibile per denunciare una insufficiente motivazione della
sentenza impugnata nel regime di cui al noveliato n.5 dell’art. 360, comma 1,
c.p.c. (senza peraltro neppure indicare, a prescindere dalla sentenza
irrevocabile di assoluzione di cui si dirà infra, quali siano i fatti storici decisivi

limitandosi a censurare l’apprezzamento dei fatti di causa e della sentenza n.
323\09 del Tribunale di Napoli, che, oltre a costituire solo una delle risultanze
probatorie (e non dovendo il giudice di merito dar conto di tutte le risultanze
istruttorie, cfr. da ultimo Cass. sez.un. n.19881\14), la Corte di merito ha
invece ampiamente esaminato, sia pur da essa desumendo, nell’ambito della
nota autonomia dei giudizi civili e penali, argomenti di prova in senso contrario
alle tesi dei ricorrenti (pag. 5 della sentenza).
La censura, inoltre, nella misura in cui denuncia la violazione dell’art. 394
c.p.c. in ordine ai limiti del giudizio di rinvio, è infondata, posto che la
sentenza impugnata ha provveduto ad una approfondita disamina di tutti gli
elementi istruttori, ivi compresi quelli emersi in sede penale e della sentenza
n. 323\09 in particolare.
2.- Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che per la loro connessione
possono esaminarsi congiuntamente e, per ragioni espositive,
precedentemente alla seconda e terza censura, i ricorrenti denunciano la
violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.; omesso
esame circa fatti decisivi per il giudizio, lamentando una erronea ricostruzione
dei fatti alla luce delle risultanze di causa e delle testimonianze raccolte, di cui
riportano vari brani ed evidenziano diverse loro contraddizioni. Lamentano
altresì la mancata ammissione della prova per testi richiesta.
I motivi sono inammissibili.
Quanto all’ultima censura deve subito evidenziarsi che i ricorrenti non hanno
indicato e documentato dove, in quali termini e quando, richiesero tale prova,
in tesi nel giudizio di merito precedente la sentenza remittente di questa
Corte, ma non in sede di rinvio, tanto che la sentenza impugnata non ne fa
neppure menzione. Al riguardo deve richiamarsi il consolidato orientamento di
questa Corte, secondo cui la censura contenuta nel ricorso per cessazione
relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il

non esaminati dalla sentenza, cfr. Cass. sez.un. 22.9.2014 n.19881),

RG 18741/13
ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni
per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare
la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della
tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito
a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di
verificare la veridicità dell’asserzione (ex aills, Cass. 23.4.2010 n. 9748).
Quanto alle altre critiche, deve osservarsi che i ricorrenti censurano nella

delle risultanze istruttorie.
. Simile doglianza non rispetta il novellato n.5 dei comma 1 dell’art. 360 c.p.c.,
che circoscrive, per le sentenze impugnate pubblicate dall’Il settembre 2012,
il vizio di motivazione all’omesso esame di un fatto storico decisivo per il
giudizio (art. 54, comma 1, lett.b) del d.l. n. 83\12, convertito in L. 7 agosto
2012 n. 134), limitando la rilevanza del nuovo vizio alle fattispecie nelle quali
esso si converte in violazione di legge, ovvero quando il vizio di motivazione
sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132
c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, o per
motivazione solo apparente, essendo così irrilevante che la sentenza
impugnata abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez.un.
7.4.2014 nn.805314, Cass. sez.un. 22.9.2014 n. 19881).
Nella specie il fatto storico decisivo è stato ampiamente esaminato dalla
sentenza impugnata, dolendosi i ricorrenti solo della valutazione delle
risultanze istruttorie.
4.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e\o 654 c.p.p. in relazione al giudicato
costituito dalla sentenza irrevocabile di assoluzione n. 323\09 del Tribunale di
Napoli, per non aver commesso il fatto.
Col terzo motivo i ricorrenti chiedono sollevarsi questione di legittimità
costituzionale dell’art. 654 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 ovvero 1,4,
35 Cost., nella parte in cui consente alla parte, già imputata in un processo
penale, di opporre nei giudizi civili l’efficacia di giudicato della sua sentenza di
assoluzione soltanto nei confronti della parte civile e del responsabile civile
che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale, e non già laddove
tale costituzione non sia avvenuta, nonostante la parte offesa si stata posta in
condizione di farlo.
5.- Il secondo motivo è infondato.

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sostanza la motivazione della sentenza impugnata quanto alla valutazione

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Ed infatti, seppure è vero (cfr. ex aliis, Cass. n. 8303\2015, Cass. n. 3713\09,
Cass. n. 9235\06, Cass. n. 19559\06) che in tema di rapporto tra giudizio
penale e giudizio civile – come disciplinato dal vigente codice di procedura
penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654), a differenza di quello
previgente (art. 25) – l’azione civile per danni o il licenziamento per gli identici
fatti oggetto di indagine in sede penale, sono preclusi dal giudicato penale,
laddove si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dai

sede penale vi sia stato un effettivo e specifico accertamento circa
l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputata.
Questa Corte ha infatti sul punto costantemente affermato che ai sensi
dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654
(nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha
effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico
accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione
dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata
dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la
commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando
l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma secondo,
cod. proc. pen., come nel caso oggi in esame (v. infra), essendo in tale
ipotesi necessario procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (Cass.
n.3376\2011, Cass. ord. n. 25538\13, Cass. n. 2851\06). In tale ultima
pronuncia (sul punto si veda altresì Cass. n. 15353\2012), si è chiarito che
anche in caso di intervenuta costituzione di parte civile, l’efficacia vincolante
della sentenza penale nel processo civile riguarda esclusivamente
l’accertamento (positivo o negativo) in ordine ai fatti oggetto di quel giudizio,
con la conseguenza che, una volta che il suddetto accertamento non si sia
reso possibile per insufficienza probatoria, la sentenza penale di assoluzione
derivante da dubbio sulla sussistenza di uno degli elementi (materiale o
psicologico) integratori del fatto, non è vincolante. Tale principio è stato
ribadito da Cass. n. 10856\12.
Il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento di legittimità secondo
cui in tema di rapporto fra giudizio penale e civile, in base agli artt. 652 e 654
cod. proc. pen. vigente, il giudicato penale di condanna o di assoluzione ha
effetto preclusivo nel giudizio civile quando contenga un effettivo e specifico

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medesimi fatti accertati in sede penale, ciò tuttavia vale alla condizione che in

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accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione
dell’imputato.
Nella specie, come ritenuto dalla Corte di merito, non risulta dalla motivazione
della sentenza n. 323\09 del Tribunale di Napoli, pronunziata a norma dell’art.
530, comma secondo, c.p.p., un chiaro accertamento della mancata
commissione del fatto, essendo la sentenza basata su contraddizioni dei testi e
lacune istruttorie.

6.- A questo punto l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata (terzo
motivo) difetta di rilevanza, in quanto la questione del giudicato penale di
assoluzione con effetti preclusivi nel giudizio civile può porsi, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte sopra riportato, solo ove vi sia stato
un effettivo e compiuto accertamento della mancata commissione del fatto
contestato da parte dell’imputato, nella specie come detto insussistente; in
mancanza di tale requisito la circostanza della costituzione o meno, come
parte civile, nel processo penale, da parte del datore di lavoro, diviene
irrilevante, come del resto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.
2851\2006, Cass. n. 10856\2012).
7.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla per le spese, essendo il Fallimento BSK Salerno rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per

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ciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 20 6
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIOM
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Il secondo motivo deve pertanto respingersi.

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