Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7686 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15116/12 proposto da:

CONTACT TECNOLOGIE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale

posta a margine del ricorso dall’Avv. Giulio Gaeta, elettivamente

domiciliata in Roma alla via G. Palumbo n. 26 presso la E.P. S.p.A.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/3/11 della Commissione tributaria regionale

della Campania, depositata il 19 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Contact Tecnologie S.p.A. ha impugnato l’avviso di accertamento n. REF02T100254/2009, con cui l’Agenzia delle entrate – sulla scorta del processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza – aveva determinato induttivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, per l’anno d’imposta 2004, il reddito imponibile ai fini Ires di Euro 1.600.000,00, con la maggiore imposta dovuta di Euro 68.000,00 e il volume d’affari di Euro 8.873.073,00, con la maggiore Iva dovuta di Euro 1.774.615,00. Contestualmente, era stata irrogata la sanzione amministrativa unica di Euro 3.194.307,00;

– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello della società contribuente, rilevando che il giudice di prime cure aveva proceduto a un esame analitico dei rilievi mossi dalla parte e che le riproposte eccezioni e argomentazioni dell’appellante risultavano sfornite di qualsivoglia elemento probatorio, ragion per cui non apparivano in grado nè di inficiare l’operato dell’Ufficio, nè di superare le corrette argomentazioni, in fatto e in diritto, presenti nella parte motiva dell’impugnata sentenza. La Commissione, inoltre, riteneva che fosse stato compiutamente assolto dall’Ufficio l’onere probatorio, stante anche il rilievo di fede privilegiata dell’accertamento compiuto dagli organi di polizia tributaria, così trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria;

– la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va esaminata, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente con riferimento alla tardività dell’impugnazione disposta oltre il termine abbreviato i sei mesi prescritto dall’art. 327 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009;

– l’eccezione è fondata;

– in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19979);

– nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato notificato in data 28 settembre 2009, per cui l’attuale impugnazione ricade nella nuova disciplina e dunque risulta tardivo il ricorso per cassazione notificato il 21 giugno 2012, oltre i sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata, avvenuta il 19 maggio 2011;

– il ricorso è dunque inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 13.000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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