Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7685 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 88/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 20/04/2005 R.G.N. 331/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
25/02/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;
udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 24.2 – 20.4.2005, confermo’ la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra la Poste Italiane spa e l’odierna intimata P. A. con decorrenza dal 2.11.1999 e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su un motivo e illustrato con memoria.
L’intimata P.A. non ha svolto attivita’ difensiva.
In corso di causa e’ stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso. Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006). Nulla sulle spese, stante la mancanza di attivita’ difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010