Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7685 del 18/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7685 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 18/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

RG 18586/16

Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi siccome proposti avverso la
medesima sentenza.
1.-Il Munno denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c.
sotto il profilo della falsa applicazione del principio della ‘compensati°
lucrp cum damno’ (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne di dover ridurre il
risarcimento del danno, spettantegli in conseguenza della dichiarata

percepito quale corrispettivo di attività lavorativa svolta presso terzi.
Deduce che dall’estratto contributivo acquisito dall’INPS su ordine della
Corte d’appello, risultava che l’attività di collaborazione svolta per la
società GFK Eurisko era iniziata ben prima dei 26.4.2006 (data del
licenziamento), ed esattamente nel 2004, sicché i relativi redditi non
potevano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo
licenziamento.

Il motivo è fondato.
Deve infatti rimarcarsi che il principio della “compensati() lucri cum
damno” trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza
immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non
potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo
diverso (Cass. n. 12248\13, Cass. n.4146\11, Cass. n. 4950\2010, Cass.
n. 18837\10, Cass. n.7453\2010). Ne deriva che in tema di licenziamento

individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo -che il
lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio
licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo
intermedio)- non comporta

la

riduzione corrispondente (sia pure

limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione
globale) dei risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei
limiti in cui- quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la
prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito
del licenziamento, come deve ritenersi nel caso, come quello di specie, in
cui il lavoro medesimo risulti già svolto, prima del licenziamento,
congiuntamente alla prestazione lavorativa di fatto interrotta.
Inversamente può affermarsi che ogni volta che si affermi il diritto al
ripristino del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta un risarcimento
commisurato alle retribuzioni non percepite, ma dal suddetto importo

2

illegittimità del licenziamento, per effetto di quanto successivamente

RG 18586/16

sono deducibili i ricavi che sarebbero stati incompatibili con la
prosecuzione della prestazione lavorativa e resi possibili, quindi, solo dalla
sua interruzione” (cfr. Cass. n. 1725\14, Cass., sez. un., 22 marzo 1995,
n. 3319; Cass. 3 novembre 2000, n. 14387).
Nella specie dall’estratto contributivo INPS, che la stessa Corte di merito
afferma di aver esaminato, risulta che la collaborazione del Munno con la
società Eurisko sussisteva sin dal 2004, e dunque in costanza di rapporto
di lavoro con la s.r.l. La Torpedine. Al fine di valutare la compatibilità di
tale collaborazione
kredgiti con la prosecuzione contestuale della
J
prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, nonché
l’incremento di tali redditi (conseguiti per l’attività di collaborazione con la
società Eurisko) a partire dal 2006, la sentenza impugnata deve cessarsi
con rinvio.
2.- Venendo pertanto all’esame del ricorso incidentale, si osserva.
Con il primo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
7, commi 3 e 4, della L. n. 300\1970; degli artt. 2119, 1175, 1375 e 2697
c.c., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Lamenta che la sentenza impugnata confermò il giudizio di intempestività
del licenziamento sulla base di una erronea ricostruzione dei fatti, e
precisamente che l’azienda, pur a conoscenza del fatto contestato, non
era a conoscenza del giudizio penale a carico del Munno sicché risultava
infondata la deduzione che la società avrebbe dovuto attendere notizie
emergenti dal procedimento penale per acquisire esattamente le
generalità del Murino; che in ogni caso l’azienda, venuta certamente a
conoscenza che un tal Munno di Cosenza aveva arbitrato la partita di
calcio in questione, avrebbe potuto interpellare il suo dipendente per
ottenere informazioni, ovvero comunque richiedere all’Ispettorato del
lavoro informazioni circa la denuncia ad esso presentata dalla società al
riguardo.
Si duole che li principio di immediatezza della contestazione deve
intendersi in senso relativo, essendo consentito al datore di lavoro di
acquisire tutti i dati sufficienti per formulare una precisa contestazione
disciplinare al dipendente; che d’altro canto è pacifico che le indagini
datoriali non debbano essere precedute da una contestazione (che
presuppone l’accertamento dei fatti e l’individuazione del soggetto cui

3

-7

RG 18586/16

attribuirli); che nella specie l’azienda si era prontamente attivata (dopo il
26.5.03, allorquando era venuta a conoscenza dai giornali locali che “un
tal Munno da Cosenza” aveva arbitrato una partita di calcio il

2 5.5.0 3),

chiedendo notizie alla F.I.G.C. ed all’associazione italiana arbitri, con esito
negativo; presentando un esposto all’Ispettorato del lavoro di Cosenza,
ottenendo sufficienti informazioni solo a seguito della notifica del decreto
penale di condanna (del 16 aprile, 2006), procedimento iniziato a seguito

impegnato nell’arbitraggio era l& stessa persona alle dipendenze della
società ‘La Torpedine’. Lamenta, pertanto che nella specie solo dal 2006
l’azienda era a conoscenza dei fatti necessari per formulare una precisa
contestazione disciplinare.
Sotto un diverso profilo lamenta che il presunto ritardo della contestazione
non aveva in alcun modo leso il diritto di difesa del lavoratore, sicché la
contestazione in questione doveva ritenersi senz’altro legittima.
3.- Con il secondo motivo la società denuncia una omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, nonché il travisamento dei fatti, ex ad_ 360, comma 1, n. 5
c.p.c., in ordine al riconoscimento di compensi per presunti riposi
settimanali non goduti e per lavoro straordinario.
4.-

Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del

ricorso incidentale, sollevata dal Munno nel controricorso per non avere la
società prodotto i documenti su cui ha

basato l’impugnazione, pur

avendone indicata l’ubicazione processuale, avendo le sezioni unite di
questa Corte chiarito che tale indicazione è sufficiente ad escludere la
violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass. sez.un. 3 novembre
2011 n. 22726).
5.-

Nei merito i motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro

connessione, sono inammissibili posto: a) che la denunciata violazione di
norme di diritto si risolve nella denuncia di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (afferente la tipica
valutazione del giudice di merito), e dunque in un vizio motivo (Cass.
n.16698\10, Cass. n. 7394\10); b) che tale vizio viene formulato nel
vigore del nuovo testo dell’art. 360, comrna 1, n. 5 c.p.c., che circoscrive,
per le sentenze impugnate pubblicate dall’il settembre 2012, il vizio di
motivazione all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,

4

della denuncia da parte dell’Ispettorato che aveva accertato che il Munno

RG 18586/16

che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di
elementi istruttori o la contestata valutazione delle circostanze di causa
non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881; per l’applicazione

n. 14324).
Nella specie il fatto storico decisivo è .stato ampiamente esaminato dalla
sentenza impugnata (la tardività della contestazione rispetto alla
conoscenza o conoscibilità del fatto, evidenziando che anche dopo le
richieste agli organi sportivi ed alla denuncia alla DPL, l’azienda rimase
inerte per circa due anni), mentre l’assenza di pregiudizi nel diritto di
difesa non risulta proposta in sede di merito, né la ricorrente chiarisce
quando, in quale atto ed in quali termini la questione sarebbe stata
sollevata.
6.- In conclusione deve rigettarsi il ricorso incidentale ed accogliersi quello
principale. La sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione al
ricorso accolto, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, il quale
provvederà, oltre che alla regolamentazione delle spese, ivi comprese
quelle del presente giudizio di legittimità, ad una nuova valutazione
dell’aliunde perceptum in conformità ai principi sopra stabiliti, ed in
particolare la compatibilità dei redditi percepiti dal Munno dalla società
GFK Eurisko con la prosecuzione della prestazione lavorativa sospesa a
seguito del licenziamento, nonché il rilievo, per i fini in parola,
dell’incremento di tali redditi a partire dal 2006.
Ai sensi dell’art. 13, comrna 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nei testo
risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i
presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso
principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.

5

di tale principio in tema di licenziamento disciplinare, cfr. Cass. 9.7.2015

RG 18586/16

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo
risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, cosi deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA