Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7685 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3047/2010 proposto da:

B.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE

Ferdinando Emilio, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 59327/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22.9.08, depositato l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Rossana Tebaidi (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- B.M. ha adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n, 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Lazio (avente ad oggetto la restituzione di contributi versati in eccedenza) con ricorso del gennaio 1998, definito con sentenza del novembre 2005.

La Corte d’appello, con decreto depositato l’11.12.2008, pronunciato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, ha liquidato in favore della ricorrente, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 4 anni e 6 mesi, la somma di Euro 4.500,00 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo) – oltre interessi – dal decreto – e le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto l’attrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

La P.D.C.M. non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito non abbia liquidato l’indennizzo per la frazione di 4 mesi di ritardo, tenuto conto dell’inizio del procedimento (gennaio 1998) e della sentenza conclusiva (9.11.2005).

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

2.3.- Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e si chiude con la formulazione di quesito in ordine a tale profilo.

3. – Il primo motivo appare inammissibile per mancanza di interesse alla luce della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui deve ritenersi congrua la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Nella concreta fattispecie il giudizio amministrativo presupposto ha avuto una durata di circa sette anni e dieci mesi e la Corte di merito ha liquidato la somma di Euro 4.500,00, sostanzialmente attenendosi ai criteri innanzi richiamati, persino superiore a quella che la S.C. avrebbe liquidato alla luce dell’indirizzo più favorevole di cui a Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009 (Euro 750,00 per i primi tre anni).

Fondata è invece la censura relativa alla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata che la Corte di appello ha fissato dalla data del decreto, senza considerare che gli interessi in esame, tenuto conto della natura dell’obbligazione cui accedono e non avendo finalità compensativa, devono necessariamente decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono a tale data, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della statuizione giudiziale (Cass. 18105/2005; 1405/2004). Per cui occorre ribadire che gli interessi sulla somma liquidata alla parte ricorrente a titolo di equa riparazione dovevano essere riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’appello.

Assorbito il terzo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte dovrebbe cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alla ricorrente dalla data della domanda giudiziale.

Il rigetto del motivo principale del ricorso e l’accoglimento solo in parte della richiesta del ricorrente, potrebbero giustificare la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità in ragione di metà”.

p. 2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.

Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alla parte ricorrente dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e, per il giudizio di legittimità, in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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