Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7685 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 03/04/2020), n.7685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10327/2019 r.g. proposto da:

S.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO depositato in data

06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. S.M., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo di merito – preceduto dalla preliminare richiesta a questa Corte di sollevare due questione di legittimità costituzionale avverso il “decreto” del Tribunale di Milano del 6 febbraio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne inattendibile il racconto del richiedente protezione e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. Le prospettate questioni di costituzionalità riguardano l’asserita illegittimità: i) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede per il ricorso in Cassazione il termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di primo grado; ii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro sessanta giorni dal ricorso.

2.1. L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2”, perchè il tribunale, nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria per non avere il ricorrente allegato fattori di oggettiva vulnerabilità, avrebbe trascurato di considerare che la corrispondente situazione presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza e non avrebbe svolto alcuna indagine in tal senso.

3. Entrambe le descritte eccezioni di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

3.1. Infatti, circa la prima, questa Corte ha già ripetutamente affermato che “la previsione del termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v., per esempio, L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.)” (cfr. Cass. n. 17717 del 2018, e, successivamente, ex multis, Cass. nn. 46-49 del 2020); con riguardo alla seconda, la medesima Corte ha reiteratamente chiarito che “non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado” di merito, tanto più che il procedimento giurisdizionale è qui preceduto da una fase amministrativa avanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. n. 27700 del 2018, e, successivamente, ex aliis, Cass. n. 30756 del 2019; Cass. n. 32433 del 2019; Cass. nn. 33503-33506 del 2019; Cass. nn. 46-49 del 2020).

4. La doglianza di cui al formulato motivo di merito è, invece, inammissibile.

4.1. Invero, – anche a volersi sottacere la circostanza che le conclusioni dell’odierno ricorso (nell’invocare la cassazione del decreto impugnato “con rinvio per un nuovo esame nel merito, (…), ovvero, qualora si ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, (…), accogliendo la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento dello status della protezione sussidiaria, con ogni consequenziale statuizione”), non appaiono allineate al tenore dell’unica censura prospettata, che investe, come si è visto, il diniego della sola protezione umanitaria – la semplice lettura del provvedimento oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Milano sia incorso nel vizio ascrittogli.

4.2. Nella specie, nessun omesso bilanciamento tra integrazione sociale raggiunta e condizione di provenienza può essere predicata, atteso che il tribunale milanese, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria assumendo (cfr., amplius, pag. 4 del decreto impugnato) che: i) “nel presente caso non sono stati allegati fatti diversi da quelli posti, in generale, a fondamento della domanda di protezione e in precedenza esaminati”, dovendosi, peraltro, ricordare che il racconto dell’odierno ricorrente è stato ivi ritenuto inattendibile; ii) “si rileva la giovane età del ricorrente, classe 1998, che giungeva in Italia minorenne. Tuttavia essa, stante la scarsa integrazione del richiedente, non titola all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente, infatti, all’udienza innanzi al giudice istruttore, risultava non parlare ancora l’italiano, nonostante la presenza sul territorio nazionale dal 2016 e la propensione per l’apprendimento di una persona giovane. Del resto, riferiva di lavorare per un connazionale, che lo avrebbe messo in regola in data 01-12-2018; tuttavia, spirata tale data, non veniva depositato alcun documento comprovante l’avveramento di tale circostanza”; iii) “a fronte dello scarso inserimento in Italia, si evidenzia la presenza della famiglia del ricorrente ancora in terra natia, cui il ricorrente potrebbe ricongiungersi rinsaldando il legame affettivo con i fratelli e lavorando insieme al padre. Egli, inoltre, riferisce di aver esercitato come apprendista elettricista fino alla partenza, attività che potrebbe riprendere, anche alla luce della giovane età, la quale consente un reinserimento sociale, lavorativo e relazionale sicuramente più semplice che in Italia, dal momento che, allo stato, non risulta qui minimamente integrato”.

4.2.1. Posto, allora, che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 27336 del 2018), a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito sarebbe stato onere dello S., in primo luogo, addurre quali fattori di vulnerabilità aveva specificamente allegato al fine di circostanziare la propria domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria: ciò – considerato che la censura lamenta la mancanza di un giudizio di bilanciamento fra la condizione di provenienza ed il grado di inserimento raggiunto in Italia – sia rispetto all’indicazione compiuta circa l’inserimento sociale raggiunto, sia in relazione alle condizioni soggettive del ricorrente nel Paese di origine, indispensabili per compiere il giudizio comparativo come le condizioni di integrazione sul territorio nazionale.

4.2.2. La doglianza in esame, invece, non contiene alcuna indicazione in tal senso e risulta, quindi, generica, laddove sarebbe stato necessario che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che la sorreggeva, sicchè, in mancanza di una simile indicazione, la censura si rivela giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4.2.3. In definitiva, quanto oggi esposto dallo S., argomentando la censura in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettata come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.M. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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