Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7684 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9067/2011 proposto da:
C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA
MESSINA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA BALDI, giusta
procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, SERGIO
PREDEN, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1544/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 28/12/2010 R.G.N. 320/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1544/2010 la Corte d’Appello di Firenze in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello proposto dall’INPS e rigettava la domanda di C.F. volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992 , art. 13, comma 8 e succ. mod. per l’esposizione all’amianto riconosciuta dal Tribunale di Pisa sulla scorta di ctu per il periodo dal 15.9.1961 al 31.12.1991. A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva – contrariamente al primo giudice – che in conseguenza di due ripetute comparizioni a chiarimenti “il ctu a seguito di una più ponderata analisi del caso avesse concluso per una esposizione significativa” evidenziando che applicando le formule matematiche del caso “la concentrazione media giornaliera di fibre di amianto alla quale il lavoratore risulta esposto durante l’anno, ammettendo lo svolgimento della mansione specifica solo per alcuni minuti per turno (fino a 60 minuti) è di 0,41 ffxcm alla meno tre”; il che, secondo la Corte d’Appello, avrebbe dovuto condurre a ritenere l’esposizione comunque inferiore alle 100 ff/1 volute dalla legge, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.C. affidandosi a due motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorso denuncia contraddittorietà della motivazione su di un punto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la Corte errato a ritenere che l’esposizione accertata dal ctu in “0,41 ffxcm alla meno tre” fosse inferiore alla soglia richiesta della legge in quanto la stessa soglia equivale matematicamente a 0,41 ff/cm3 ovvero a 410 ff/litro essendo perciò superiore di 4 volte alla soglia di 100 ff/litro ovvero di 0,1 ff/cm3 richiesta dalla legge.
2.- Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
3. I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per evidente connessione, sono fondati. Risulta per tabulas infatti che la soglia di esposizione ritenuta in sentenza sia maggiore di quella richiesta dalla stessa legge per il riconoscimento del beneficio in oggetto sulla base di una semplice equivalenza matematica riscontrabile anche con l’utilizzo del Database Amyant INAIL comunemente impiegato per la determinazione dell’entità dell’esposizione a fibre di amianto in relazione ai tempi ed alla natura dell’attività svolte nella giornata e nella settimana. Va altresì tenuto conto che la stessa sentenza impugnata ammette che il ctu individuando detta soglia avesse concluso per “un’esposizione significativa” ai fini dell’accertamento demandatogli dal giudice di primo grado, che pure aveva concluso in conformità accertando il diritto alla maggiorazione contributiva in oggetto.
6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso e di cassare la sentenza impugnata, con rinvio della causa per un nuovo esame della domanda sulla base della corretta applicazione del calcolo delle fibre effettuato dal ctu.
Il giudice del rinvio, individuato nel dispositivo, procederà alla determinazione delle spese relativo a questo giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c..
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017