Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7684 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14097-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2,

presso lo studio dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO MANGIAPANE;

– ricorrente –

contro

RESAIS SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 5049/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.A. ricorre per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 4059 del 2020 resa nel giudizio per cassazione dallo stesso intentato contro Resais s.p.a., rivolto alla condanna di quest’ultima al computo, nella base di calcolo per la determinazione dell’assegno di prepensionamento, del lavoro supplementare da lui svolto nel giugno 1986;

nell’ordinanza sopra richiamata la Corte, nel riconoscere il diritto rivendicato dal C., ha erroneamente indicato la durata del lavoro supplementare mensile da prendere a riferimento in 24 mesi invece che in 24 ore;

RESAIS s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso merita accoglimento;

in definitiva, l’ordinanza di questa Corte n. 5049 del 2020 va corretta a p. 7, par. 6, nel senso che la locuzione “…di 24 mensilità come inerenti a tale lavoro supplementare in quel mese ” deve scriversi e intendersi “…di 24 ore come inerenti a tale lavoro supplementare in quel mese”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone correggersi, alla pag. 7, par. 6 l’ordinanza n. 5049 del 2020, nel senso che la locuzione “…di 24 mensilità come inerenti a tale lavoro supplementare in quel mese” deve scriversi e intendersi “…di 24 ore come inerenti a tale lavoro supplementare in quel mese”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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