Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7684 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2632/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso lo studio dell’avv. GIULIANI Angelo, che la

rappresenta e difende, giusta procura ad litem in calce al ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 59318/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22.9.08, depositato l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- P.L. ha adito la Corte d’appello di Roma allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso dal coniuge C.S. (deceduto nel (OMISSIS)) innanzi alla Corte dei Conti, con ricorso del 20 luglio 1988, definito con sentenza del 6.10.2006, avente ad oggetto la richiesta di pensione privilegiata;

giudizio riassunto dall’attrice il 31.1.2005.

La Corte d’appello, con il decreto impugnato, pronunciato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, premesso che l’attrice aveva agito in nome proprio e quale erede, così disattendendo la relativa eccezione del Ministero, ha ritenuto la ragionevole durata del giudizio successivo alla riassunzione mentre, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio iniziato dal de cuius in anni tre, ha liquidato per il danno non patrimoniale, per il ritardo di 8 anni (dal luglio 1991 al settembre 1999, epoca del decesso), la somma di Euro 12.000,00, (Euro 1.500,00 per anno di ritardo), tenuto conto della natura pensionistica della pretesa e l’entità della stessa.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Ministero dell’economia e delle finanze, formulando due motivi con i quali denuncia: 1) vizio di motivazione in ordine all’interpretazione della domanda come proposta in proprio e in qualità di erede; 2) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 CEDU in relazione alla quantificazione dell’indennizzo, pari al massimo dello standard europeo di Euro 1.500,00 per anno di ritardo, in difformità della giurisprudenza della S.C..

L’intimata ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi con i quali lamenta l’erronea attribuzione degli interessi con decorrenza dal decreto anzichè dalla domanda e la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese.

2.1. – Il primo motivo del ricorso principale appare infondato perchè l’interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio (Sez. 3^, n. 18783/2009). Pertanto, pur volendo prescindere dall’aspetto letterale desumibile dalla stessa intestazione del decreto impugnato (che indica come attrice P. L. vedova di C.S.), il detto criterio ermeneutico rende corretta l’interpretazione operata dal giudice del merito, considerato che la domanda si riferiva a giudizio presupposto iniziato dal dante causa dell’attrice nel 1988 e riassunto dalla P. soltanto nel 2005.

2.2.- Sembra infondato anche il secondo motivo del ricorso principale.

Invero, relativamente alla quantificazione del danno, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo dopo i primi tre anni, per i quali l’indennizzo è pari a Euro 750,00 per anno.

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570, n. 18012 del 2008).

Da tali principi discende l’insussistenza della violazione di legge denunciata.

3. – Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato (con conseguente assorbimento delle censure relative alle spese), perchè dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

La Corte – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – cassato il decreto impugnato limitatamente alla decorrenza degli interessi – potrà decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendo la corresponsione degli interessi a far tempo dalla domanda e provvedendo alla nuova liquidazione delle spese.

Il ricorso, pertanto, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.

Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alla parte ricorrente dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e, per il giudizio di legittimità, in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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