Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7683 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MONACI Stefano – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32323-2006 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO
22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentata
e difesa dall’avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati BIONDI GIOVANNA,
VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 979/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 14/07/2006 R.G.N. 1765/05:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – e, in riforma della decisione n. 99 del 21.1.2005 del Tribunale di Firenze, rigetta la domanda proposta da P.M. per ottenere la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno cagionatole dall’erroneità delle indicazioni contenute negli estratti contributivi che inviati dall’Istituto.
All’esito di accoglimento dell’appello dell’Inps la Corte di appello di Firenze perviene sul rilievo che le due comunicazioni alla P. (11.8.1998 e 12.9.2002) avevano la natura di estratti- conto comunicati a titolo puramente informativo e contenenti l’esplicito avvertimento della possibilità di inesattezze, non riconducili, pertanto, alla fattispecie di certificazione rilasciata a domanda dell’assicurato e sottoscritta dal funzionario responsabile di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54 cosicchè non potevano fondare una responsabilità dell’Inps per il danno cagionato dalla loro inesattezza (dimissioni dal posto di lavoro nel presupposto di aver diritto alla pensione di anzianità con una certa decorrenza), danno che l’interessata poteva evitare chiedendo la prevista certificazione ai sensi di legge.
Il ricorso di P.M. si articola in unico motivo;
resiste l’Inps con controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 e vizio della motivazione, sostiene che le comunicazioni dell’Istituto concernenti i dati relativi alla posizione previdenziale e pensionistica hanno sempre natura certificativa e non possono essere ritenute informative generiche e non vincolanti (in tal senso è formulato il quesito di diritto); che il giudice del merito aveva omesso di considerare che l’estratto conto 11.11.1998 recava la sottoscrizione del funzionario responsabile U.O. Progetto ECO e illogicamente aveva ritenuto che le avvertenze e riserve circa possibili indicazioni erronee, con invito all’assicurata di procedere alle opportune verifiche, fosse idonea ad elidere la responsabilità contrattuale derivante dall’inesattezza delle comunicazioni; l’estratto conto del 2002, sebbene non sottoscritto, proveniva con certezza dall’Istituto ed esplicitamente confermava la precedente comunicazione del 1998.
La Corte giudica il ricorso infondato.
Secondo la più recente e prevalente giurisprudenza della Corte (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19340; 22 maggio 2001, n. 6995; 19 maggio 2001, n. 6867; 18 novembre 2000, n. 14953; 8 novembre 1996, n. 9776), il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale. Si è in particolare evidenziato l’obbligo che fa carico all’Istituto, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare all’assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.
L’ultimo periodo di questa norma così dispone: “La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”. Peraltro, una questione identica a quella posta dalla controversia in oggetto è stata già scrutinata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2008, n. 8118) con riguardo a decisione della stessa Corte di appello di appello di Firenze. In questo precedente è stato osservato che senza dubbio la violazione dell’obbligo di comunicazione cui fa riferimento la norma di cui all’art. 54. cit., presuppone una specifica richiesta dell’interessato, e proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l’ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell’assicurato, legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti. Senza specifica richiesta, quindi, si versa fuori della fattispecie prevista dalla legge e conformemente al dettato normativo la sentenza impugnata ha escluso che le comunicazioni in questione avessero valenza certificativa.
Il giudice del merito, poi, non solo ha negato che i due estratti conto comunicati alla ricorrente potessero avere l’effetto di certificare la posizione contributiva, in base al rilievo che erano stati inviati nell’ambito di una verifica, disposta dall’Inps, dei dati contributivi in possesso dell’Istituto, con lo scopo di sistemare ed aggiornare la situazione assicurativa, secondo quanto esplicitato nel preambolo dei documenti, ma ha anche accertato che si richiedeva pure esplicitamente la collaborazione dell’assicurato per il riscontro del corretto versamento dei contributi. La sottolineatura, effettuata dalla sentenza impugnata, circa la possibile presenza di errori nell’estratto conto che il controllo tendeva ad eliminare, giustifica in modo esauriente e con argomentazioni conformi al criterio della plausibilità logica la decisione per cui, escluso il valore certificativo dei documenti perchè non rilasciati ad istanza dell’interessato, doveva escludersi anche il nesso causale tra l’erroneità delle comunicazioni ed il pregiudizio subito dall’assicurata. Alla controversia, introdotta con ricorso del 9.12.2003, si applica l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, e non risulta che la ricorrente abbia diritto all’esonero dalla condanna alle spese del giudizio di cassazione. Tuttavia, il diverso esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione per l’intero delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per l’intero le spese e agli onorari del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010