Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7683 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 7683 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 19750-2010 proposto da:
LUCIANA

FAZZOLARI

C.F.

FZZLCN49R66E956A,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO che la
rappresentata e difende unitamente all’avvocato
DANILO GHIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016

contro

378

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 18/04/2016

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

SGROI, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
EQUITALIA NOMOS S.P.A. già UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata

avverso la sentenza n. 260/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 27/04/2010 R.G.N. 904/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, ANTONINO

R.G. 19750/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luciana Fazzolari proponeva opposizione di fronte al Tribunale di Torino
avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva intimato di pagare all’Inps
V importo di euro 5.651,57 a titolo di contributi fissi dovuti alla gestione
commercianti per gli anni 2002-2006, in relazione alla posizione del marito
coadiuvante Raffaele Lombardo. Affermava insussistenza dei presupposti per
qualificare il marito come coadiuvante nell’impresa e chiedeva pertanto

Il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione e la sentenza era
confermata dalla Corte d’appella dello stesso luogo con sentenza n. 260 del
2010.
La Corte richiamava le motivazioni rese in diversa sentenza avente
oggetto altra cartella esattoriale emessa sulla base dei medesimi presupposti,
che sulla base delle deposizioni testimoniali e delle relazioni ispettive aveva
accertato che il Lombardo aveva continuato anche dopo il dicembre 2001,
data del pensionamento, sino alla quale era stato iscritto come coadiuvante,
la medesima attività presso il banco di vendita ove la moglie svolgeva la
propria attività commerciale. Aggiungeva che era infondata la tesi
dell’appellante secondo cui sarebbe stato necessario scorporare la
contribuzione dovuta dalla titolare, regolarmente corrisposta, da quella dovuta
per il coadiuvante, in quanto per i lavoratori autonomi il titolare versa una
quota di contributi con unico bollettino per sé e per il coadiuvante, sicché
l’omissione contributiva si riverbera su tutte e due le posizioni , come era
stato riferito dal funzionario dell’Inps sentito come testimone.
Per la cassazione della sentenza Luciana Fazzolari ha proposto ricorso,
affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps. Equitalia Nomos
s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto istanza di
riunione del ricorso ad altro pendente fra le medesime parti (R.G. n.
11349/2010), avente ad oggetto asserite omissioni contributive conseguenti
all’iscrizione d’ufficio del signor Raffaele Lombardo a far tempo dal 2002 e
sino al 2005.
Tale istanza non è accoglibile. Invero, come questa S.C. ha già statuito
(cfr. Cass. 21.11.2012 n. 20422, Cass. 1.3.2012 n. 3189; Cass. S.U.
3.11.2008 n. 26373), il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole
durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di

l’annullamento della cartella.

R.G. 19750/2010

evitare attività processuali non giustificate dalla struttura dialettica del
processo e, in particolare, dal rispetto del principio del contraddittorio, da
garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di
parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare
i propri effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una
pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente
contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., dev’ essere sorretta da

ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che va
effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione, caratterizzato da
impulso d’ufficio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha chiarito i benefici che
avrebbero – in ipotesi – bilanciato il ritardo conseguente all’ipotetico
accoglimento dell’istanza, ne’ ha spiegato se l’altro ricorso – pur attinente alla
medesima vicenda – è basato su motivi analoghi a quelli dedotti nella presente
sede.

1. Come primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 360
comma 1 n. 5 c.p.c. per contraddittoria e insufficiente motivazione della
sentenza in relazione alla pretesa creditoria azionata dall’Inps. Richiama la
deposizione degli ispettori dell’Inps acquisita agli atti, che contraddirebbe
l’affermazione secondo la quale il Lombardo sarebbe stato visto dietro al
le
banco di vendita da solo. Contesta inoltre argomentazioni della Corte
territoriale secondo le quali non sarebbe necessario per la configurazione
dell’attività di coadiuvante lo svolgimento di un’attività di vendita; sostiene
che l’accertamento è stato effettuato ad oltre due anni e mezzo di distanza
dall’avvenuta cancellazione del Lombardo, sicché la continuità della
prestazione difetterebbe di ogni riscontro.
1.1. Il motivo non è fondato.
Occorre in primo luogo ribadire che la deduzione con il ricorso per
cassazione con il quale si denunci un vizio di motivazione della sentenza
impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito della vicenda processuale, bensì solo la facoltà di controllo della
correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di
procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le
censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal
Paol Ghinay, estensore

2

ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili

R.G. 19750/2010

Giudice del merito (ex plurimis, Cass. n. 15208 del 3 luglio 2014, Cass. 18
ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011 n. 9043; Cass. 13 gennaio
2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011 , n. 37; Cass. 3 ottobre 2007 n. 20731;
Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27
aprile 2005, n. 8718). Nel caso, la ricorrente sollecita genericamente una
nuova lettura del medesimo materiale probatorio, rimettendone in discussione
l’esito senza riportare ed allegare specifiche risultanze probatorie od

determinanti al fine di ottenere una diversa decisione.
La qualità del Lombardo di coadiuvante nell’impresa della moglie è stata
difatti desunta dalla Corte di merito dalla valutazione non solo della
deposizione degli ispettori dell’Inps, che avevano effettuato numerosi
sopralluoghi nel mercato ove veniva esercitata l’attività di vendita e avevano
riferito di avere visto sempre il Lombardo dietro al banco, ma anche dalle
stesse ammissioni dell’opponente, che aveva riferito dell’ attività di aiuto e
supporto alla vendita, comunque preliminare ed essenziale per la realizzazione
della stessa, che il marito aveva continuato a prestare anche dopo il 2001.
L’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale il coadiuvante del
titolare di una licenza di ambulante non necessariamente deve prestare la
propria attività in relazione alla vendita, ben potendo egli svolgere mansioni
preparatorie ed accessorie, quali la conduzione dell’automezzo, l’allestimento
del banco e così via, non è peraltro utilmente censurata dalla ricorrente sotto
il profilo della corretta applicazione dei parametri normativi di riferimento.

2. Come secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo
360 comma unOnumero tre c.p.c. in relazione all’articolo 1193 c.c. e sostiene

che la prassi dell’Istituto di incorporare la posizione del titolare con quella del
coadiuvante non sarebbe sufficiente a legittimare l’imputazione effettuata
dall’Inps.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e quindi
proposto in violazione dell’art. 366 comma 1 nn. 4) e 6) c.p.c. . Non viene
infatti riportato il contenuto della cartella esattoriale opposta, né la stessa è
allegata al ricorso, né se ne indica la collocazione in atti, né si specifica come
sia stato effettuato il calcolo dei contributi e delle sanzioni, sicché non si
comprende in quale modo si sia realizzato l’accorpamento delle posizioni
debitorie della titolare e del marito, e come tale asserito accorpamento, pur a

Paola

inoy, estensore

3

emergenze fattuali il cui travisamento o la cui ignoranza sarebbero stati

R.G. 19750/2010

fronte della ritenuta sussistenza dell’omissione contributiva, abbia
determinato un danno per la ricorrente.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente a
rifondere al controricorrente Inps delle spese del giudizio, liquidate come da
dispositivo. Nulla sulle spese per la parte rimasta intimata.
P.Q.M.

delle spese del giudizio in favore dell’Inps, che liquida in complessivi C
3.000,00 per compensi professionali, oltre ad C 100,00 per esborsi, rimborso
spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese
nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2016

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento

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