Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7683 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2473/2010 proposto da:

A.A. ((OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio,

che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 52530/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/10/08, depositata l’01/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- 1) C.M., 2) + ALTRI OMESSI hanno adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Lazio (avente ad oggetto la corresponsione di interessi e rivalutazione su somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nelle qualifiche funzionali) con ricorso del settembre 1999, ancora pendente nel 2007 dinanzi al Consiglio di Stato.

La Corte d’appello, con decreto depositato l’1.12.2008, pronunciato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni cinque per i due gradi, ha liquidato in favore di ciascun ricorrente, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 2 anni, la somma di Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo) – oltre interessi – dal decreto – e le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto gli attori hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

2.2.- Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e si chiude con la formulazione di quesito in ordine a tale profilo.

Lamentano, in particolare, che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell’avvenuta riunione dei ricorsi soltanto in sede di discussione.

3. – Il primo motivo è fondato perchè la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata è stata fissata dalla Corte di appello alla data del decreto, senza considerare che gli interessi in esame, tenuto conto della natura dell’obbligazione cui accedono e non avendo finalità compensativa, devono necessariamente decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono a tale data, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della statuizione giudiziale (Cass. 18105/2005; 1405/2004). Per cui occorre ribadire che gli interessi sulla somma liquidata ai ricorrenti a titolo di equa riparazione dovevano essere riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’appello.

Assorbito il motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte dovrebbe cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare il Ministero intimato a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata ai ricorrenti dalla data della domanda giudiziale”.

p. 2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati.

Assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alle ricorrenti dalla data della domanda giudiziale.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di metà.

La liquidazione delle spese del giudizio di merito va operata in applicazione del principio per il quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (Sez. 1^, Ordinanza n. 10634 del 03/05/2010).

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.852,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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