Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7683 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 03/04/2020), n.7683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3398/2019 r.g. proposto da:

B.A.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO depositato in data

06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.A.I., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo di merito, preceduto dalla preliminare richiesta a questa Corte di sollevare una questione di legittimità costituzionale, avverso il “decreto” del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne solo parzialmente credibile il racconto del richiedente protezione e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

2. La prospettata questione di costituzionalità riguarda l’asserita illegittimità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro sessanta giorni dal ricorso.

2.1. L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese di origine, poichè tale condizione compromette, in modo radicale, il “raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa” alla luce delle enunciazioni di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 4455 del 2018″.

3. La descritta eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, avendo questa Corte già ripetutamente affermato che “non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado” di merito, tanto più che il procedimento giurisdizionale è qui preceduto da una fase amministrativa avanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. n. 27700 del 2018, e, successivamente, ex multis, Cass. n. 30756 del 2019; Cass. n. 32433 del 2019; Cass. nn. 33503-33506 del 2019; Cass. nn. 46-49 del 2020).

4. La doglianza di cui al formulato motivo di merito è, invece, inammissibile.

4.1. Invero, – anche a volersi sottacere la circostanza che le conclusioni dell’odierno ricorso (nell’invocare la cassazione del decreto impugnato “con rinvio per un nuovo esame nel merito, (…l ovvero, qualora si ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, (…), accogliendo la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento dello status della protezione sussidiaria, con ogni consequenziale statuizione”), non appaiono allineate al tenore dell’unica censura formulata, che investe, come si è visto, il diniego della sola protezione umanitaria – la semplice lettura del provvedimento oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Milano sia incorso nel vizio ascrittogli, dovendosi qui solo ricordare che le ragioni di vulnerabilità idonee a giustificare il rilascio del permesso suddetto devono riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente venendo in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti. E’ chiarissimo, del resto, sul punto, anche l’opinione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, nn. 2945929461 del 13.11. 2019), secondo cui “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.

4.2. Nella specie, il tribunale milanese, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria assumendo (cfr. amplius, pag. 8-9 del decreto impugnato) che: i) non erano stati “dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove tornasse in (OMISSIS), il B. si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità”; ii) “quando, come nel presente caso, sia stata accertata l’assenza di cause di inclusione, occorre, per accedere alla protezione umanitaria, che il richiedente si trovi in una particolare condizione di vulnerabilità personale, dovuta a cause diverse ed ulteriori rispetto a quelle già valutate ai fini del riconoscimento delle forme maggiori di protezione”; iii) non c’era motivo per dubitare “della provenienza e delle condizioni personali e sociali del ricorrente nel Paese di origine, comprese quella di una possibile indigenza economica”; iv) “vi è ancora una rete di rapporti familiari che (seppure allentata) costituisce pur sempre un riferimento personale sicuro”; v) le attività lavorative, così come quelle formative (queste ultime centrate, nel caso del B., su un corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana) non costituiscono “causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo, invece, il diverso scopo di consentire al richiedente asilo di condurre una vita attiva nella fase necessaria per il completamento della procedura e di impiegare positivamente questo periodo in vista dell’eventuale accoglimento della domanda e di un possibile percorso futuro di integrazione, condizionato, tuttavia, all’accoglimento della domanda di protezione, e non presupposto di essa”.

4.2.1. Posto, allora, che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 27336 del 2018), a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito sarebbe stato onere del ricorrente, in primo luogo, addurre quali fattori di vulnerabilità, diversi da quelli specificamente ponderati dal tribunale, aveva specificamente allegato al fine di circostanziare la propria domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, rivelandosi, per contro, affatto insufficiente il mero richiamo (cfr. pag. 9-10 del ricorso) all’asserito omesso esame “di documentazione prodotta con il ricorso introduttivo e nel corso del giudizio avuto riguardo all’inserimento lavorativo” o dei “profili emersi nel corso dell’audizione che danno conto dell’incolmabile sproporzione tra la condizione di provenienza e quella conseguita nel Paese ospitante”, (di entrambi, peraltro, in questa sede nemmeno è stato riprodotto il relativo contenuto, con evidente violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 Cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019).

4.2.2. In definitiva, quanto oggi esposto dal B., argomentando la censura in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettata come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna B.A.I. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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