Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7682 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28489-2006 proposto da:

CARTOTECNICA M.T. DI MION ATTILIO & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SESTRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 520/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/05/2006 r.g.n. 1796/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Biella la s.n.c. CARTOTECNICA M.T. di MION ATTILIO e c.” proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.618,79 a titolo di contributi dovuti all’I.N.P.S. per il periodo dal gennaio 1995 all’agosto 1998, oltre gli accessori di legge.

L’opponente rilevava che la pretesa dell’I.N.P.S. traeva origine dal verbale ispettivo del 31.12.1999, con il quale le era stato contestato di avere indebitamente applicato la fiscalizzazione degli oneri sociali, per cui evocando in giudizio l’I.N.P.S., l’ente cessionario SCCI s.p.a. e la concessionaria SESTRI s.p.a. – chiedeva, in via conclusiva, la declaratoria di nullità della cartella e di illegittimità delle pretese avanzate dall’I.N.P.S..

L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, eccepiva il giudicato essendo intervenuta una precedente sentenza che aveva accertato la sussistenza del credito portato dalla cartella; nel merito confermava la fondatezza della pretesa e chiedeva la reiezione dell’opposizione.

Si costituiva anche la SESTRI s.p.a. chiedendo di essere estromessa dal giudizio.

L’adito Giudice – con sentenza del 3 agosto 2004 -, in accoglimento dell’opposizione dichiarava che nulla era dovuto dalla parte ricorrente all’I.N.P.S. a titolo di recupero di contributi previdenziali per fiscalizzazione degli oneri sociali e somme aggiuntive, annullava la cartella di pagamento e compensava le spese di lite; ma – a seguito di impugnativa dell’I.N.P.S. e costituitasi nel giudizio di appello la s.n.c. CARTOTECNICA M.T. di MION ATTILIO e c. – la Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 maggio 2006, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la società appellata a pagare all’I.N.P.S. la somma di euro 16.168,00 oltre a tre quarti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza – notificatale in data 4 luglio 2006 – la s.n.c. “CARTOTECNICA M.T. di MION ATTILIO e c.” propone ricorso – notificato in data 12 ottobre 2006 – assistito da quattro motivi.

L’intimato I.N.P.S. resiste con controricorso; mentre l’altro intimato, s.p.a. SESTRI, non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente censura la decisione impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. e art. 124 disp. att. c.p.c.”.

Con il secondo motivo la ricorrente addebita alla Corte di appello di Torino “la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.”. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, nella decisione impugnata, “omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione degli artt. 471 e 345 cod. proc. civ. ed omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

2 – In linea assolutamente preliminare deve essere valutata l’eccezione – sollevata dal controricorrente Istituto – di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato all’I.N.P.S. oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., comma 2 dalla notificazione della sentenza impugnata giusta le modalità previste dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ..

La cennata eccezione si appalesa fondata, atteso che la sentenza della Corte di appello di Torino impugnata è stata ritualmente notificata – come si evince dalla copia autentica della stessa depositata dal controricorrente e come, d’altra parte, la medesima società ricorrente ha inequivocabilmente dichiarato nella intestazione del ricorso per cassazione (test: “per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 520/06 …

notificata in data 4 luglio 2006”) – nei modi previsti dai citati artt. 285 e 170 c.p.c. (cioè all’avvocato della la s.n.c. CARTOTECNICA M.T., costituito in giudizio, presso il domicilio elettivo) in data 4 luglio 2006, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato all’I.N.P.S. in data 12/13 ottobre 2006 e, quindi, ben oltre il termine sancito dall’art. 325 c.p.c. cit.. Nè è possibile nella specie riportarsi alla normativa della L. n. 742 del 1969, ex art. 3 in quanto la sospensione dei termini processuali feriali prevista dall’art. 3 cit. non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti alla pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi – come, appunto, per la controversia ora in esame – e la ingiunzione al pagamento delle relative sanzioni amministrative essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro (cfr., ex plurimis, (Cass. n. 17073/2007)).

3 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.n.c. “CARTOTECNICA M.T. di MION ATTILIO e c.” deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese nei confronti della s.p.a.

SESTRI atteso il mancato espletamento di attività difensiva da parte di detta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento – a favore dell’ Istituto controricorrente – delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 18,00, oltre a Euro 2.000,00 per onorario ed alle spese generali ed agli ulteriori oneri di legge; nulla per le spese nei confronti dell’intimata s.p.a.

SESTRI. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA