Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7682 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22118/2011 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 23 c/o CENTRO CAF, dello studio dell’avvocato

GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 120/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/09/2010 R.G.N. 977/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 977/2009, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da C.G. contro la sentenza del Tribunale di Salerno ed in riforma della stessa condannava l’INPS al pagamento dell’indennità di malattia in favore dell’appellante pari ad Euro 655,20 per 34 giornate lavorative nell’anno 2007, nonchè al rimborso delle spese del giudizio di primo grado – compensate per intero in primo grado – e liquidate ora in complessivi Euro 915, di cui Euro 700 per diritti di avvocato ed Euro 215 per onorari; dichiarava assorbito l’appello incidentale dell’INPS e disponeva la compensazione per intero della spese del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 92 cpv., ritenendo sussistere giusti motivi desumibili dalla natura delle questioni offerte alla cognizione del giudice e dalla sostanziale non opposizione dell’Istituto all’appello della C..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.G. affidando le proprie censure a tre motivi con i quali impugna il capo della pronuncia sulle spese. L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’articolo unico della L. 7 novembre 1957, n. 1051, della tariffa adottata con Delib. Consiglio Nazionale Forense 20 settembre 2002, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e tabella B, e violazione dei minimi previsti dalla stessa. Denuncia altresì vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Ritiene errata la liquidazione dell’ammontare dei diritti operata dalla Corte d’appello per il giudizio di primo grado, in quanto pur ritenendo che il valore della controversia fosse indeterminabile ha disposto la riduzione dell’ammontare dei diritti relativi al giudizio di primo grado da Euro 1692 richiesti nella nota depositata ad Euro 700, senza dare adeguata motivazione.

1.1. Il motivo è infondato in quanto, non avendo prodotto la nota spese in primo grado, come risulta specificamente indicato nella sentenza d’appello, la ricorrente ai fini della impugnazione della liquidazione delle spese riferita ai diritti ed operata dal giudice di secondo grado, avrebbe dovuto specificamente allegare e dimostrare (con il richiamo e la produzione specifica dei corrispondenti atti) quali, tra le attività difensive effettivamente espletate, lo stesso giudice non ha considerato nella liquidazione dei diritti. Dandone quindi dimostrazione in questa sede anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione. In difetto di che non può essere ritenuta idonea allo scopo la mera riproduzione di esse genericamente indicate della nota spese (successivamente redatta).

2. Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, della tariffa adottata con Delib. Consiglio Nazionale Forense 20 settembre 2002, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e tabella B, e violazione dei minimi previsti dalla stessa, dell’art. 2729 c.c.. Denuncia altresì vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Ritiene la ricorrente che la Corte territoriale abbia errato nel ridurre immotivatamente l’onorario di avvocato dall’importo di Euro 1110,00 richiesto ad Euro 215,00, previa esclusione della voce “discussione” ed applicazione del principio di non valenza dei minimi tariffari “per la natura della controversia”.

Il motivo è fondato; anzitutto laddove la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere l’onorario per la discussione della causa di primo grado che risulta invece effettuata in base al verbale riprodotto in ricorso. Ed anche laddove il giudice d’appello ha affermato l’esistenza del principio di non valenza dei mini tariffari per la natura della controversia senza darne adeguata motivazione, atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato che l’applicazione della disposizione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che prevede la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di “particolare semplicità”, disponendo che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5. Quest’ultima norma esplicita che di tale riduzione il giudice dia “espressa e adeguata motivazione”, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle questioni (Cass., 4 agosto 2009, n. 17920; Cass., 20 gennaio 2010, n. 949; Cass., 21 novembre 2008, n. 27796; Cass. 7 settembre 2007 n. 18829).

Pertanto, in accoglimento di tale motivo, la sentenza deve essere cassata in parte qua; non essendo necessari ulteriori accertamenti il collegio decidendo nel merito dispone che venga liquidata a titolo di onorari una somma pari ad Euro 550 (la metà di quelli richiesti dalla parte) in aggiunta alla somma già liquidata (e perciò ampiamente satisfattiva anche L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 4 ed R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5); e ciò tenuto conto del peculiare andamento del processo, particolarmente semplice, e della natura delle questioni, che non hanno richiesto uno studio approfondito o la soluzione di tematiche giuridiche complesse; con attribuzione all’avv. Amato anticipatario.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza che ha compensato le spese del giudizio di appello.

3.1. Deve premettersi che il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 25.2.2008, sicchè trova applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo, applicabile ratione temporis, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2,comma 1, lett. a) e prima della riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2009. La norma così dispone(va): “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Detta norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto se sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. 12 gennaio 2012, n. 316; Cass., 2 dicembre 2010, n. 24531).

3.2. In particolare, per quanto attiene ai casi che possono giustificare la compensazione, è stato ritenuto, a titolo meramente esemplificativo, che l’obbligo motivazionale è assolto nel caso in cui il giudice di merito dia atto delle oggettive difficoltà dell’accertamento in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. 30 luglio 2008, n. 20598 e successive conformi).

L’individuazione, nello specifico caso, dell’uno piuttosto che dell’altro giusto motivo di compensazione è attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.

3.3. Ciò posto, nel caso in esame il motivo è infondato, in quanto deve ritenersi che dal complesso motivazionale della sentenza d’appello possano individuarsi i giusti motivi di compensazione ritenuti sussistenti dal giudice di merito sia per la natura delle questioni offerte alla cognizione del giudice sia per la sostanziale non opposizione dell’Istituto all’appello della C.. Pertanto, la motivazione della Corte salernitana, ancorchè concisa, non risulta incongrua avendo fatto comunque esplicito riferimento all’oggetto della controversia ed alle questioni dibattute, limitate esclusivamente alla determinazione di somme di modesta entità spettanti a titolo di diritti e di onorari; con una motivazione aderente al reale oggetto ed andamento del giudizio e che può essere perciò ritenuta, di per sè sola, sufficiente a giustificare il potere discrezionale del Giudice nel ravvisare gli elementi per la compensazione delle spese dei gradi di giudizio. Essa si sottrae così alle censure svolte dalla ricorrente, le quali fanno pure riferimento al fatto che la condotta dell’INPS in appello non fosse stata di “non sostanziale opposizione” avendo l’Istituto pure proposto appello incidentale.

4. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, nei limiti suindicati, e va respinto per il resto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, nei limiti sopraindicati. Va invece confermata la statuizione del giudice d’appello in ordine alla compensazione delle spese per quel grado.

5. Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento del gravame ne giustifica la compensazione nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico dell’Inps secondo il criterio della soccombenza. Esse, in considerazione del valore della controversia come accertato in questa sede, della natura delle questioni trattate e della mancata partecipazione della parte all’udienza di discussione, vanno liquidate nel minimo e per l’intero in Euro 260 per compensi professionali, oltre a Euro 100 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge. Delle stesse va disposta la distrazione in favore del difensore della ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna l’INPS a pagare la somma di Euro 550 a titolo di onorari, oltre accessori di legge, relativi al giudizio di primo grado oltre a quelli già liquidati, con distrazione nei confronti dell’avv. Amato. Condanna l’INPS al pagamento della metà delle spese del giudizio di legittimità liquidate per l’intero in complessivi Euro 360, di cui Euro 260 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione all’avv. Amato; disponendo la compensazione per il resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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