Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7682 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 62-2020 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

574, presso lo studio dell’avvocato MARIA ZAIRA LO BUGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA LUCANIA;

– ricorrente –

contro

AUTOGRILL ITALIA SPA, AUTOGRILL SPA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI

RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 948/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.A., dipendente della società Autogrill s.p.a., propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato dalla società per essere cessato il rapporto di fiducia con il lavoratore per avere questi omesso in varie occasioni la registrazione delle operazioni di acquisto di merce, con sottrazione dei corrispettivi pagati dai clienti;

V.A. ha affidato le proprie ragioni a sei motivi, illustrati da successiva memoria;

Autogrill s.p.a. e Autogrill Italia s.p.a. hanno depositato un unico controricorso;

è stata depositata proposta aì sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, consistente nell’aver ritenuto raggiunta la prova dell’ammanco di cassa;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per avere, la Corte territoriale, considerato sufficiente, ai fini dell’attribuzione dell’ammanco al V., che lo stesso fosse stato identificato in servizio – attraverso il numero di badge – presso la cassa al momento dell’operazione;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 415 c.p.c., nonchè degli artt. 1175,1375,1455 e 2697 c.c.”, per avere, il giudice del merito, valutato sussistente la giusta causa di licenziamento nei confronti di un operaio semplice, senza alcuna formazione specifica per la funzione di cassiere, tanto da non beneficiare di indennità maneggio denaro e cassa, ancorchè prestato occasionalmente alle predette mansioni;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per non aver motivato, la Corte d’appello, sotto il dedotto profilo della proporzionalità della sanzione e per aver riscontrato come provato il connotato doloso della condotta imputata al V. mediante il solo riferimento a meri indizi;

il quinto motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, insistendo sulla totale omissione di una qual si voglia motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente;

il sesto motivo, parimenti formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per aver ritenuto provata l’appropriazione indebita nonostante l’esiguità delle somme incassate, che avrebbe dovuto far propendere per la valutazione dell’eventuale squilibrio contabile come riferibile ad un range di normalità;

si esaminano congiuntamente, per evidente connessione, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo;

essi sono inammissibili;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

quanto al terzo motivo esso è parimenti inammissibile;

le prospettazionì del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso (Sez. Un. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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