Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7681 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10733-2007 proposto da:

SHAKER S.R.L. – Nuova denominazione sociale della Shaker di Lucia

Laudato e C. s.a.s. a seguito di trasformazione societaria, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato VERALDI STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

IOELE LORENZO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 403/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/03/2006 R.G.N. 630/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con ricorso in data 8.9.2003 al Tribunale di Salerno – giudice del lavoro – la Shaker di Lucia Laudato & C. s.a.s. chiedeva “l’annullamento” del verbale di accertamento dell’ispettorato sella sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – di Salerno, accertamento avente ad oggetto la natura subordinata e non autonoma di quattro rapporti di lavoro in corso con la società, con il conseguente obbligo di pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni.

2. Il giudice adito, con sentenza n. 1422 del 2004, ha accolto la domanda, giudicando l’accertamento ispettivo non fondato sugli elementi necessari per ritenere la sussistenza della subordinazione.

Proposto appello dall’Inps, con la sentenza di cui si domanda la cassazione la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, accerta la natura subordinata dei rapporti intercorsi con due dei lavoratori ( P.S. e C. C.) e dovuta la contribuzione richiesta dall’Inps per tali rapporti, escludendo invece la subordinazione per gli altri due rapporti di lavoro.

3. Il ricorso è proposto, sulla base di un unico motivo, dalla Shaker s.r.l., nella quale si è trasformata la Shaker di Lucia Laudato & C. s.a.s., che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; l’Inps deposita procura speciale ai difensori apposta in calce alla copia notificata del ricorso, ma non svolge attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e art. 409 c.p.c., n. 3, unitamente a vizio della motivazione, censurando la sentenza impugnata in ordine all’accertamento della natura subordinata dei due rapporti di lavoro sotto i seguenti profili: a) mancata considerazione della nozione propria del lavoro “parasubordinato”, caratterizzato dalla continuità, dal coordinamento del datore di lavoro e dalla personalità nell’ambito di quello autonomo, e della sua distinzione dal lavoro subordinato; b) omessa valutazione della volontà espressa dalle parti con la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c) motivazione contraddittoria per avere la sentenza impugnata enunciato la corretta nozione della subordinazione per poi ritenere decisivi elementi compatibili anche con il lavoro autonomo.

1.1. Il motivo contiene la formulazione di quesiti diritto nei termini seguenti: se siano utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., i criteri costituti dall’indicazione ad opera del datore di lavoro delle commesse e delle scadenze da rispettare; dalla connessione dell’attività lavorativa con il processo produttivo; dalla semplicità e predeterminazione delle modalità di esecuzione dell’attività; dalla continuità e durata dei rapporti, cadenza mensile della retribuzione, inesistenza del potere dei lavoratori di incidere sull’organizzazione dell’attività, rispetto di un orario di otto ore al giorno.

2. La Corte giudica il ricorso infondato, dovendosi dare riposta affermativa al quesito sopra indicato.

3. Si deve premettere che non viene censurato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito nei termini seguenti: i due lavoratori ( P.S. e C.C.) erano addetti all’imbottigliamento e all’imballaggio di liquori; l’amministratrice della società, L.L., provvedeva alla programmazione della produzione in base agli ordini, fissando le scadenze; la lavorazione consisteva in attività semplici e ripetitive, per le quali non erano richiesti interventi e indicazioni del datore di lavoro; i lavoratori osservavano un orario flessibile, ma l’attività, ai fini del rispetto delle scadenze, richiedeva di norma una prestazione di otto ore giornaliere per cinque giorni; la retribuzione aveva cadenza mensile e l’importo era fisso.

3.1. Su questo accertamento il giudice del merito fonda la qualificazione dei rapporti come subordinati, osservando che la semplicità e ripetitività delle prestazioni lavorative non consentiva di attribuire rilevanza all’autonomia esecutiva dei lavoratori e alla mancanza di ordini specifici da parte del datore di lavoro, dovendosi invece valorizzare altri elementi quali la continuità e la durata pluriennale dei rapporti, la predeterminazione dei compensi, l’assenza del potere di dipendenti di incidere sull’organizzazione della produzione, la necessità di rendere una prestazione con orario di otto ore nei cinque giorni lavorativi.

4. La giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970).

4.1. Nondimeno, viene altresì precisato che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).

4.2. In particolare (vedi le sentenze 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536), in fattispecie concernenti prestazioni di lavoro rese in esecuzione di contratti cui le parti avevano dato il nomen juris di appalto, si è osservato che “se l’attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata nella giurisprudenza di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all’opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l’esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuoi dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e ripetitiva e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini sopra precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto è stato affermato da Cass. n. 3674 del 2000 cit., secondo cui l’esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia). Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere – a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per cosi dire, rigide – il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna, laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta”.

Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza di concrete manifestazioni del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell’assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell’obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell’impresa, è stato già affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche (in particolare Cass. 6 luglio 2001, n. 9167 e 26 febbraio 2002, n. 2842); tanto a riprova della possibilità – ed anzi della necessità – con riferimento all’estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell’imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio.

4.3. Di qui il principio di diritto – espresso nelle sentenze richiamate ed al quale questo collegio intende dare continuità -, secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.

4.4. Nella caso di specie, l’oggetto dei rapporti di lavoro era costituito da una prestazione di carattere estremamente elementare, ripetitiva e puntualmente predeterminata nelle sue modalità esecutive; non si erano verificati episodi di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, restando così esclusa la possibilità di un ragionevole apprezzamento in termini di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro. 5. Questi principi sono stati puntualmente osservati dal giudice del merito, che li ha correttamente applicati alla realtà di fatto accertata; nè risponde al vero che abbia trascurato di considerare il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto di lavoro, siccome proprio sul contratto si è basato ai fini della corretta qualificazione in luogo di quella formalmente indicata dalle parti.

Perciò il ricorso non può trovare accoglimento.

6. Non si deve provvedere sulle spese e gli onorari del giudizio di cassazione, siccome l’Inps non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere in ordine alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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