Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7681 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7028/2011 proposto da:

S.G.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 259/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/10/2010 R.G.N. 1137/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CENTOFANTI SIRO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO per delega verbale Avvocato CORETTI

ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del diritto di S.G.R. al conseguimento dell’indennità di disoccupazione scaturita dal licenziamento per giusta causa intimatogli il 13.7.2001 dalla società Idrologica Umbra s.r.l..

Il Tribunale di Ancona dichiarò cessata la materia del contendere a seguito dell’avvenuto pagamento con riserva dell’indennità in esame, dopo aver ritenuto di dover disattendere la domanda di restituzione dell’Inps subordinata all’esito del giudizio inerente il licenziamento, in quanto la pretesa del ricorrente non aveva ad oggetto la declaratoria di inefficacia del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro.

A seguito di impugnazione di tale decisione da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 7.5 – 14.10.2010, in parziale accoglimento del gravame dell’ente previdenziale, ha dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto all’indennità di disoccupazione per intervenuta decorrenza, al momento della proposizione della domanda giudiziale, del termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di diniego, il tutto ai sensi del del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3 e della L. 1 giugno 1991, n. 166, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e della L. n. 88 del 1989, art. 4.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.G.R. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Per l’Inps vi è mandato difensivo in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 (nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438), nonchè dell’art. 443 c.p.c., L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, conv. in L. 1 giugno 1991, n. 166, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando la decisione della Corte di merito di far decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione giudiziaria dal 7.1.2002, data della lettera di comunicazione del provvedimento di rigetto della sua domanda di disoccupazione, ed assumendo che invece occorreva aver riguardo alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, cioè trecento giorni a partire dall’originaria domanda amministrativa.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2, 3 e 5, nonchè dell’art. 443 c.p.c., L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, D.L. 23 settembre 1991, n. 103, art. 6, conv. in L. 1 giugno 1991, n. 166, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la lettera del 7.1.2002, che secondo la Corte territoriale fungeva da termine iniziale per la verifica della decadenza dall’azione giudiziale, era carente in ordine alla disciplina applicabile in caso di mancato esercizio del rimedio del ricorso amministrativo e con riferimento alla comunicazione del termine da osservare per l’espletamento dell’azione giudiziale.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 5 e deduce la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di tale norma, ove interpretata nel senso che l’omissione delle indicazioni ivi prescritte o la mancanza di una comunicazione contenente tali indicazioni non precluderebbe la decadenza prevista nel commi 2 e 3 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 Cost..

4. Osserva la Corte che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Invero, le sezioni Unite di questa Corte (SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conf. v. anche Cass. sez. Lav. n. 7527 del 29.3.2010) hanno precisato al riguardo quanto segue: – “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in’ ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui del medesimo art. 47, comma 5″.

Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – nel testo ratione temporis applicabile – statuisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2). “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma” (comma 3). “L’Istituto nazionale della Previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E’ tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria” (comma 5). Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (testo del D.L. coordinato con la L. di Conversione 1 giugno 1991, n. 166 recante “Disposizioni urgenti in materia previdenziale”) all’art. 6 (“Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali”) dispone a sua volta: “I termini previsti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei” (comma 1). “Le disposizioni di cui al comma 1, hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 2).

5. Dalla lettura della suddetta normativa – all’interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l’impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) – e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:

– ove sia stata emanato un provvedimento dell’INPS, a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l’anno di cui al suddetto art. 47;

– se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l’INPS non ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;

– ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perchè non c’è stato alcun provvedimento dell’INPS, in risposta alla domanda iniziale dell’assicurato; o perchè, pur in presenza dell’atto reiettivo dell’INPS, l’assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all’assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato.

6. Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame si deduce che il ricorso è fondato.

Invero, a fronte della comunicazione, in data 7.1.2002, del provvedimento dell’Inps di rigetto della domanda amministrativa concernente la prestazione oggetto di causa, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener presente che, anche non considerando il periodo di 120 giorni della prima fase amministrativa, stante l’avvenuta risposta negativa dell’ente interpellato, non avrebbe potuto omettere di tener conto del residuo arco temporale di 180 giorni necessari per l’esaurimento del procedimento amministrativo di cui sopra, a nulla rilevando che lo stesso ricorso non fosse stato proposto, dovendosi garantire le superiori esigenze di tutela e certezza dei diritti in discussione alla luce dei summenzionati principi, per cui il termine finale sarebbe scaduto, comunque, solo il 7.7.2003 (centottanta giorni per l’esaurimento del procedimento amministrativo decorrenti dalla comunicazione del 7.1.2002, ai quali sommare l’anno per l’esperimento dell’azione giudiziaria), con la conseguenza che il deposito del ricorso giudiziale, avvenuto nel caso in esame il 13.6.2003, non poteva non ritenersi tempestivo.

Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per le consequenziali valutazioni di merito e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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