Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7681 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32418-2019 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOSAFAT RIGANO’;

– ricorrente –

contro

A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2277/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha dichiarato sussistere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e A.D. a far data dal 1 luglio 1995;

la Corte territoriale ha accertato l’illegittimità della proroga dell’originario contratto a tempo determinato in ragione del protrarsi delle esigenze poste a base della originaria apposizione del termine; ha inoltre aggiunto, quale ulteriore motivo di carattere decisivo ai fini dell’esito del giudizio, che le causali addotte dalla società per giustificare il ricorso alla proroga del contratto (malattia di alcuni dipendenti, ulteriori richieste di ferie) non costituivano circostanze imprevedibili, ma rappresentavano situazioni ordinarie e fisiologiche nella programmazione di un’ordinaria gestione aziendale;

la cassazione della sentenza è domandata da Autostrade per l’Italia s.p.a. sulla base di due motivi;

A.D. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2”;

sostiene che sia errata la motivazione per la quale, essendo stato il contratto rinnovato per il protrarsi delle ragioni che avevano dato origine alla prima assunzione a termine, la società avrebbe dovuto fin dall’inizio escludere la forma del contratto a tempo determinato;

afferma che la forma scritta ad substantiam varrebbe ad individuare unicamente il termine di durata del contratto e che, pertanto, la lettera di proroga nulla proverebbe in merito alla legittimità della causale appositiva del termine;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2 e dell’art. 2697 c.c.”, rilevando che, diversamente da quanto accertato dalla Corte d’appello, la società avrebbe dato prova dei motivi della proroga, riferendoli a circostanze sopravvenute ed imprevedibili rispetto alle situazioni così come valutate in origine alla stregua della normale alea contrattuale secondo l’ordinaria gestione dell’impresa;

il primo motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata ha già operato un accertamento in fatto della valenza giuridica delle ragioni poste dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a. a fondamento della proroga del termine, rilevando l’assenza di prova della straordinarietà – su base statistica – degli eventi addotti ulteriormente rispetto a quelli che avevano dato luogo alla conclusione del primo contratto, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, nonchè dell’impossibilità di farvi fronte mediante l’ordinaria gestione aziendale (pag. 8);

col primo motivo la ricorrente deduce solo apparentemente una violazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 1, mentre, in realtà, chiede in questa sede una rivalutazione delle circostanze di fatto nel senso da lei auspicato;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il secondo motivo è parimenti inammissibile;

secondo questa Corte quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020);

nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato la propria decisione in base a due rationes decidendi autonome:

la prima, relativa alla circostanza secondo cui, essendo stato il contratto prorogato per il riproporsi delle cause che avevano indotto la società alla prima stipula, la proroga non era sorretta da nessuna esigenza contingente ed imprevedibile;

la seconda, di carattere decisivo, in virtù della quale le causali addotte dalla società per giustificare il ricorso alla proroga del contratto (malattia di alcuni dipendenti, ulteriori richieste di ferie) non rappresentavano circostanze imprevedibili, essendo generate da eventi del tutto ordinari e fisiologici propri di una ordinaria programmazione aziendale;

la seconda ratio decidendi assume valenza autonoma ed è sufficiente, da sola, a sorreggere il decisum, sicchè la mancata censura di essa impedisce che possa pervenirsi alla cassazione del provvedimento;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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