Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7680 del 24/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7002/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 599/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/03/2010 R.G.N. 576/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del diritto di A.L., quale titolare di pensione ai superstiti derivante da quella del defunto marito D.G.B. – il quale l’aveva acquisita in convenzione con Stato estero – al riconoscimento degli aumenti in quota fissa ai sensi della L. n. 160 del 1975, art. 10.

L’Inps non aveva riconosciuto tali aumenti, avendo calcolato l’importo pensionistico sui soli contributi italiani, senza tener conto di quelli esteri, ragione per la quale non si era registrato il superamento del trattamento minimo atto a giustificare la richiesta di ricostituzione della pensione di reversibilità.

L’adito giudice del lavoro del Tribunale di Lecce rigettò la domanda e avverso tale decisione propose appello la A..

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 26.2 – 5.3.2010, ha accolto l’impugnazione ed ha dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione ai superstiti in godimento sulla base dell’applicazione della perequazione automatica sul pro-rata italiano del suo dante causa con gli aumenti in percentuale ed in quota fissa dalla data di decorrenza, condannando l’Inps al pagamento delle relative differenze.

La Corte ha rilevato che anche se la sola pensione a calcolo del D.G. era nel 1982 inferiore al trattamento minimo, sommando alla stessa l’integrazione riconosciuta dall’Inps per effetto dell’accreditamento della pensione svizzera, seppur erogata in ritardo nel 1994, veniva superato il trattamento minimo richiesto per l’applicazione degli aumenti di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Rimane solo intimata A.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce la violazione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che si tratta di accertare se nel periodo febbraio 1982 30.4.1984 (rispettivamente data di decorrenza del trattamento e data di cessazione del sistema perequativo fondato sull’erogazione di aumenti in cifra fissa) la pensione del D.G. era superiore al trattamento minimo Inps, condizione, questa, necessaria per l’applicazione degli aumenti di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10.

L’Inps si duole, in particolare, del fatto che la Corte d’appello non spiega in che modo abbia ricavato dalla consulenza d’ufficio la circostanza che il dante causa D.G. avesse già maturato nel suddetto periodo il “pro-rata” svizzero della pensione, in guisa tale da poterlo sommare a quello italiano ai fini dell’invocata perequazione della pensione di reversibilità in favore dell’erede superstite del D.G..

Al riguardo, l’Inps spiega che dalla consulenza d’ufficio era emerso che nel febbraio del 1982 il D.G. aveva in godimento solo il pro-rata italiano che non superava il trattamento minimo e che il medesimo consulente aveva ricondotto la decorrenza dell’erogazione del pro-rata elvetico, che avrebbe potuto essere sommato a quello italiano ove fosse effettivamente maturato in favore dell’assicurato, al mese di ottobre del 1994, vale a dire allorquando non era più in vigore da tempo il predetto sistema della perequazione automatica.

Il ricorrente aggiunge che la Corte d’appello nemmeno chiarisce da quali dati ha tratto il convincimento che il pro-rata elvetico era stato erogato in ritardo e che il diritto alla rendita svizzera era maturato oltre dieci anni prima, in epoca anteriore al 1984, cioè quando era ancora in vigore il citato sistema di perequazione automatica della pensione, tanto più che la stessa controparte non aveva mai allegato che il diritto alla quota di pensione svizzera fosse effettivamente maturato in epoca anteriore al 1984. In definitiva, secondo l’Inps, la domanda di controparte è infondata in quanto è stato accertato che al 30 aprile 1984 il D.G. era titolare del solo pro-rata italiano inferiore al minimo e non aveva ancora maturato il diritto alla rendita elvetica.

In ogni caso, secondo parte ricorrente, pur volendosi in ipotesi conferire rilievo alla potenziale pensione virtualmente connessa alla provvista contributiva estera e anche a voler prescindere da ogni riscontro in tema di maturazione effettiva del diritto al pro-rata estero, la somma dei due pro-rata, quello effettivo e quello virtuale, dovrebbe essere, comunque, superiore all’importo del trattamento minimo, situazione, questa, mai accertata in corso di causa. Difatti, conclude l’Inps, il consulente tecnico non era stato in grado di stimare, alla luce della documentazione acquisita, quale sarebbe stato il potenziale importo della quota di pensione virtualmente erogabile nel periodo 1982 – 1984, prodotto in dipendenza della contribuzione versata in (OMISSIS).

In definitiva, in base alla ricostruzione operata dalla difesa dell’istituto, ai fini della spettanza della perequazione automatica della pensione, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, per verificare la realizzazione della condizione del superamento del trattamento minimo a fronte di una pensione erogata in regime di pro-rata internazionale occorre sommare al pro-rata italiano il pro-rata estero solo ove questo sia già maturato, restando per converso escluso che ai fini della perequazione in favore del pensionato titolare di pro-rata italiano inferiore al trattamento minimo la contribuzione estera possa rilevare prima che sussistano le condizioni previste dallo Stato straniero per la maturazione della pensione in pro rata.

Il ricorso è fondato.

Invero, non vi è dubbio che il regolamento comunitario 1408 del 1971 e successive modifiche preveda l’adozione di un sistema che consente di assicurare ai lavoratori migranti “il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste” e, pertanto, la regola del conteggio di tutti i contributi versati, o comunque attribuiti dalla legislazione di uno stato membro, al fine di determinare il diritto alle prestazioni da parte di altro stato membro, rappresenta un principio fondamentale, insuscettibile di deroga.

Tuttavia, questa Corte ha avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 20268 del 4.10.2011) che ai fini della spettanza della perequazione automatica della pensione, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, per verificare la realizzazione della condizione del superamento del trattamento minimo occorre sommare al “pro rata” italiano il “pro rata” estero, ma solo ove questo sia già maturato, pur se ne sia stata ritardata l’erogazione, restando per converso escluso che la contribuzione estera possa rilevare prima che sussistano le condizioni previste dallo Stato straniero per la maturazione della pensione in “pro rata” (conf. a Cass. sez. lav. n. 15515 dell’11.6.2008).

Ha, quindi, ragione l’Inps a dolersi del fatto che la Corte territoriale non ha spiegato in che modo abbia ricavato dalla consulenza d’ufficio la circostanza per la quale il dante causa D.G. avesse già maturato nel periodo in cui era ancora in vigore il sistema della perequazione automatica delta pensione il “pro-rata” svizzero della pensione, in guisa tale da poterlo sommare a quello italiano ai fini dell’invocata perequazione della pensione di reversibilità in favore dell’erede superstite. Infatti, era stato accertato che nel mese di febbraio del 1982 il D.G. aveva in godimento solo il pro-rata italiano che non superava il trattamento minimo, mentre la decorrenza dell’erogazione del pro-rata elvetico risaliva al mese di ottobre del 1994, allorquando non era più in vigore il predetto sistema della perequazione automatica.

Egualmente il ricorrente ha ragione di lamentarsi del fatto che la Corte d’appello non spiega da quali dati concreti ha tratto il convincimento che il pro-rata elvetico era stato erogato in ritardo e che il relativo diritto era, invece, maturato oltre dieci anni prima, cioè in epoca anteriore al 1984. Pertanto. il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito col rigettato dell’originaria domanda.

Considerato l’esito alterno dei due giudizi di merito le relative spese possono essere compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte intimata e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna A.L. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA