Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7680 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/04/2020), n.7680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35920-2018 proposto da:

I.S., rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIA

LUPI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ROMA, 2^ SEZ. ANCONA e PROCURATORE GENERALE CORTE

SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.S. impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, la protezione internazionale ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto I.S. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 Cost., per effetto della mancata traduzione integrale del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale in una lingua da lui conosciuta. In particolare, sarebbero state tradotte solo le conclusioni, ma non anche la motivazione, con conseguente compressione del diritto del richiedente alla difesa in giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il Tribunale avrebbe ritenuto non credibile la sua storia senza fare corretta applicazione dei criteri di legge e non valutando, in modo particolare, la sua dichiarata omosessualità ed il correlato rischio di essere assoggettato, in Patria, ad un trattamento persecutorio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 184,345,359 e 738 c.p.c., perchè il giudice di merito non avrebbe utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per verificare la credibilità del racconto del richiedente la protezione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, perchè il Tribunale avrebbe denegato la protezione sussidiaria ritenendo insufficiente, a tal fine, l’unico evento lamentato dal richiedente.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta infine il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Prima di esaminare le censure il Collegio rileva che l’attestazione di conformità della copia analogica del decreto impugnato all’originale contenuto nel fascicolo telematico del giudizio di merito risulta sottoscritta dal procuratore cui era stato conferito il mandato per quel solo giudizio, in data successiva al conferimento, ad altro professionista, della procura speciale allegata al ricorso per Cassazione.

Appare opportuno rimettere la decisione di detta questione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè sia trattato in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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