Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 768 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 768 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Sentenza – spese
motivazione.

ORDINANZA

Cph

sul ricorso proposto da:
TANTARI EDOARDO residente a Roma, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avvocato Mauro Longo, elettivamente domiciliato
nel relativo studio in Roma, Via Pompeo Magno, 94
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro
INTIMATA

tempore,

Data pubblicazione: 16/01/2014

AVVERSO
la sentenza n.64/07/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 07, in data 21.02.2011,
depositata il 19 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

e-7–

Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Longo per il ricorrente;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
64/07/2011 in data 21.02.2011, depositata il 19 aprile
2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione n. 07 ha confermato la decisione di primo
grado e respinto l’appello del contribuente, nella
considerazione, che la statuizione del giudice di primo
grado, che aveva compensato le spese del giudizio,
malgrado la soccombenza dell’Ente impositore, era a
ritenersi legittima. Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimata Regione, non ha svolto difese in questa
sede.
3) Il ricorso di che trattasi riguarda impugnazione
dell’avviso di accertamento relativo al mancato
pagamento del Bollo Auto per l’anno 2000.
4)1 Giudici di appello hanno ritenuto che la decisione
di primo grado non giustificasse le formulate censure,
tenuto conto dell’ampia discrezionalità riconosciuta al
giudice di merito nel valutare l’opportunità della
compensazione delle spese del giudizio ed, altresì,
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.11904/2011 è stata

della

specificità
la

consentirebbe

del

tributario,

processo

condanna

che

dell’Amministrazione

Finanziaria solo nel caso la relativa attività “sia in
contrasto con la norma o con il comune buonsenso”.

conto del dato normativo e dei principi espressione
dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in esito
alla relativa interpretazione.
E’ stato, in vero, affermato che già “Nel

regime

anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma l,
lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263,
il provvedimento di compensazione parziale o totale
delle spese “per giusti motivi” deve trovare un
adeguato

supporto
e’

fine, non

motivazionale, anche se, a tal

necessaria l’adozione di motivazioni

specificamente riferite a detto provvedimento
purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello
stesso siano chiaramente e inequivocamente
desumibili dal complesso della motivazione adottata a
sostegno della statuizione di merito (o di
rito).(Cass.

SS.UU.

n.

20598/2008,

n.4854/2007,

n.2066/2002).
Con riferimento, poi, alla disposizione vigente, e
ratione temporis applicabile, è stato deciso che
“L’art.

92,

secondo comma,
3

cod.

proc.

civ., nel

5) La questione posta dal ricorso va esaminata, tenendo

2,

testo introdotto dall’art.

comma l,

lett.

a),

della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il
giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte,
se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri

motivazione. Tale esigenza non e’ soddisfatta quando
la compensazione si basi sulla “peculiarita’ della
fattispecie”, in quanto una simile formula e

I

del tutto criptica e non consente il controllo
sulla motivazione e sulla congruita’ delle ragioni
poste

dal

giudice

a

fondamento

della

sua

decisione.(Cass. n.14563/2008, n.26673/2007).
Per

consolidato

orientamento

giurisprudenziale,

d’altronde, si ritiene che sia configurabile il difetto
di motivazione, “quando il giudice di merito omette di
indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indica tali elementi
senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
6) La decisione impugnata, statuendo nei termini anzi
citati, non sembra in linea con i trascritti principi.
7)

– Si propone di procedere alla trattazione del

ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
4

giusti motivi, esplicitamente indicati nella

375 e 380 bis cpc, e di definirlo con l’accoglimento,
per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,

nonché gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
Il P±esidne

Vista la relazione, il ricorso e la memoria 28.11.2013,

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