Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 768 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 14/01/2011), n.768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7075/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDISON SPA;

– intimato –

sul ricorso 10696/2006 proposto da:

EDISON SPA (già MONTEDISON SPA, a sua volta incorporante di

Calcemento spa, a sua volta incorporante di CIFA spa) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROMAGNOLI DARIO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente a ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 77/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/09/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato SANTORO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato RUSSO CORVACE per delega

dell’Avvocato PIZZONIA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accogliendo parzialmente con sentenza 19 gennaio 2005, l’appello della Società Edison s.p.a. (già Montedison s.p.a.) avverso la sentenza di primo grado – che aveva a sua volta escluso la ripresa a tassazione .effettuata dall’Ufficio II.DD. di Milano, di alcuni elementi negativi di reddito per IRPEG-ILOR relativamente alle annualità 1988 e 1989 – ha annullato le riprese relative a costi non documentati per L. 1.540.000, per L. 33.510.000 e per L. 27.560.000, riferendosi quest’ultimo importo alla “rinuncia a compensi da parte di due consiglieri, a favore della controllante Calcestruzzi s.p.a., della quale erano dipendenti, che concretizzano la cessione del credito alla controllante stessa per i compensi dovuti agli amministratori”.

Con la stessa sentenza sono state confermate perchè “non dimostrate” le perdite su crediti per L. 26.322.000 e L. 33.133.000.

L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

La Edison s.p.a. resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere riuniti à sensi dell’art. 335 c.p.c..

Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 329 e 112 c.p.c., perchè dal confronto della sentenza impugnata con il contenuto dell’atto d’appello, contenenti la richiesta di annullamento dei rilievi fiscali indicati nell’atto introduttivo del gravame (come riportato in parte espositiva), emergerebbe la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in relazione ai recuperi di L. 1.540.000 e L. 33.510.000, non espressamente contestati dalla contribuente.

Col secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia violazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 36, perchè i giudici d’appello nell’annullare il recupero fiscale di L. 27.560.000, indicato nell’atto d’appello come “costi non documentati” hanno fatto riferimento alla indeducibilità dei compensi agli amministratori per difetto di inerenza, fattispecie oggetto di recupero non ammesso dai giudici tributari.

La controricorrente eccepisce in relazione a tale secondo motivo del ricorso principale che la indicazione della cifra di L. 27.560.000, costituisce errore materiale, essendo chiaro nella motivazione che i giudici d’appello hanno voluto annullare la ripresa relativa ai compensi agli amministratori (L. 94.250.000 e L. 104.500.000).

Col primo motivo del ricorso incidentale si contesta quindi l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla ripresa di L. 27.560.000, per costi non documentati relativi al 1988 sulla cui assenza di motivazione da parte dell’Ufficio (che ha sommato apparentemente alcune fatture ritenute indeducibili) la CTR ha omesso di pronunciare.

Col secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione alla insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa le” perdite su crediti”, indicate invece dalla contribuente come “storni previsti contrattualmente”,sulle quali l’Ufficio non ha fornito le informazioni per individuare le poste riprese a tassazione, conculcando in tal modo il diritto di difesa della contribuente, mentre la CTR si è limitata ad affermare che quest’ultima non aveva fornito le prove circa la effettività delle perdite sui crediti.

Col terzo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, artt. 91, 92 e 112 c.p.c, in relazione alla compensazione delle spese del giudizio, giustificate dalla CTR con l’equivalente attività processuale svolta dalle parti, argomento inconsistente, perchè è stata la contribuente a fornire quasi integralmente il materiale processuale.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto perchè le riprese dichiarate deducibili dalla CTR non appaiono ricomprese fra quelle oggetto dei motivi d’appello, come riportati dall’Agenzia ricorrente, senza contestazione sul punto da parte della Società controricorrente. Sussiste quindi il denunciato vizio di ultrapetizione, che comporta l’accoglimento della doglianza.

Va invece rigettato il secondo motivo dello stesso ricorso perchè la sussistenza di un eventuale errore materiale nella indicazione, da parte della CTR, del recupero di L. 27.560.000, in quanto non riferibile ai compensi agli amministratori (indicati dalla controricorrente in L. 94.250.000) non essendo immediatamente deducibile dal testo della sentenza impugnata, doveva essere denunciato in sede revocatoria.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è fondato perchè nella sentenza impugnata appare del tutto omessa la motivazione in ordine alla ripresa di L. 27.560.000, per costi non documentati riferibili a fatture, come esposti dalla controricorrente.

E’ altresì fondato il secondo motivo dello stesso ricorso in relaziona alla omessa motivazione della sentenza impugnata, la quale ha laconicamente dichiarato la assenza di prove circa la effettività di perdite su crediti, delle quali la contribuente contestava invece la qualificazione giuridica.

E’ infine infondato anche il terzo motivo del ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese del giudizio, con riferimento all’esisto complessivo del giudizio e non all’esito del solo grado d’appello.

In conclusione, accolto integralmente il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, con rigetto del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio degli atti, per un nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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