Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 76793 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.C., nella qualità di genitore esercente la potestà

sulla figlia minore M.V., rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. CHIRIATTI

Stefano, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso il provvedimento della Corte d’appello di Campobasso

depositato il 12 novembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” M.C., nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore V., ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 12 novembre 2010 con cui la Corte d’appello di Campobasso, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato improcedibile l’impugnazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 99, avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso per cassazione non è stato notificato ad alcuno.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile, in mancanza di attivazione del contraddittorio”.

Considerato che il ricorso è proposto nelle forme del rito penale, ma è stato iscritto, d’ufficio, nel registro dei ricorsi civili;

che tanto premesso, si osserva che si tratta di ricorso per cassazione in tema di mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che nella specie, pertanto, ad avviso del Collegio, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che difatti, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale;

che nel caso di specie, invece, ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

che la cognizione di questa materia rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (v. Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2011, n. 6840).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione penale della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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