Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7679 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA

119, presso lo studio dell’avvocato CICCHIELLO FRANCO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/04/2008 r.g.n. 1266/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito l’Avvocato CICCHIELLO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del primo,

secondo, terzo motivo, assorbito il quarto motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al tribunale di Lucca V.E., titolare di pensione di anzianita’ a carico del Fondo Volo, proponeva domanda avente ad oggetto la richiesta di rideterminazione del valore capitale di una quota di pensione richiesta, ai sensi della L. n 859 del 1965, art. 34 erroneamente liquidata per difetto dall’INPS. Nell’instaurato contraddittorio con l’inps il Tribunale di Lucca con sentenza 22 giugno 30 luglio 2004 rigettava la domanda negando il diritto del V. alla rideterminazione della quota di pensione del personale di volo, liquidata in capitale, L. n. 859 del 1965, ex art. 34 in base ai coefficienti delle tabelle del D.M. 19 febbraio 1981.

Il V. appellava la sentenza per l’errata applicazione dei coefficienti applicabili, che assumeva essere quelli di cui alle tabelle del D.M. 19 febbraio 1981 e non gia’ – come sostenuto dall’INPS – quelli di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza del 1988.

L’INPS resisteva all’impugnazione e proponeva appello incidentale facendo valere preliminarmente l’eccezione di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 1 aprile – 8 maggio 2008 rigettava l’appello principale (del pensionato), accoglieva quello incidentale (dell’INPS) e conseguentemente rigettava la domanda del V. compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. In particolare accoglieva l’eccezione di decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 47 citato formulata dall’ente.

2. Avvero questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l’originario ricorrente che ha anche depositato memoria.

Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, articolato in quattro motivi, con cui il ricorrente censura sotto piu’ profili (nei primi tre motivi) la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e per aver dichiarato la decadenza triennale dall’azione in giudizio, e’ fondato.

Successivamente alla pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Firenze le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che la decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (Cass., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12720).

Nella specie le parti controvertono non gia’ in ordine alla spettanza, o meno, del diritto alla capitalizzazione di una quota di pensione secondo la speciale disciplina del Fondo Volo, ma solo in ordine al quantum di tale quota, sicche’, in ragione di tale orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, l’art. 47 cit. ed il regime di decadenza dall’azione giudiziaria ivi previsto non trovano applicazione.

2. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, assorbito il quarto motivo sulla questione sostanziale dei criteri di calcolo della capitalizzazione di quota della pensione; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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