Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7679 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5414-2014 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PACELLI FRANCESCO 24, presso lo studio dell’avvocato LUCA MACRI’,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO STARA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., (già Equitalia Sardegna Spa), C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI, MARCO RIGI LUPERTI, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 06/03/2013 R.G.N. 197/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MAPINIS;

udito l’Avvocato FRANCESCO STARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 marzo 2013, la Corte d’Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Nuoro e rigettava la domanda proposta da P.A. nei confronti della Equitalia Centro S.p.A. (già Equitalia Sardegna Bipiesse riscossioni) avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata dell’attività dal medesimo svolta dal 1993 al 2005 a favore della Società quale messo notificatore sulla base di successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, peraltro di durata bimestrale e intervallati da corrispondenti periodi di lavoro senza contratto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non adeguatamente provata la subordinazione. nè in relazione alle modalità di esecuzione dell’attività di notifica degli atti nè in relazione alle deduzioni svolte circa l’impiego in attività ulteriori idonee a riflettere la sua piena inserzione nell’organizzazione produttiva.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare, in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., censura l’iter logico valutativo seguito dalla Corte territoriale nella formulazione del proprio giudizio circa la qualificazione del rapporto, assumendolo non improntato ai criteri che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, dovrebbero presiedere alla sua formazione ed inficiato da una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da un teste nel senso del costante impiego in ufficio del ricorrente e, dunque, della sua piena inserzione nell’organizzazione aziendale.

Il motivo deve ritenersi infondato.

Va innanzitutto respinto il tentativo del ricorrente di spostare l’impugnazione su un piano sostanzialmente divergente rispetto all’originaria prospettazione della domanda, evidentemente relativa al riconoscimento della natura subordinata del rapporto intrattenuto con la Società in relazione al suo ruolo di incaricato della notifica di cartelle esattoriali, per dedurre l’erroneità della pronunzia negativa resa dalla Corte territoriale in ordine alla natura subordinata del rapporto con riguardo, non tanto al predetto incarico di messo notificatore, di cui egli stesso riconosce la compatibilità tanto con il lavoro subordinato quanto con il lavoro autonomo, ma al preteso svolgimento di mansioni impiegatizie – di cui il ricorrente neppure afferma di aver fatto menzione nei precedenti gradi di giudizio – che sembra voler fondare sulla dichiarazione del teste P., secondo cui il ricorrente sarebbe stato adibito con continuità alla cura di incombenze di ufficio consistenti nel caricamento dati, circostanza che afferma essere di per sè sufficiente a ritenere la natura subordinata del rapporto intercorso.

Si tratta, infatti, di un tentativo irricevibile, non solo perchè inammissibilmente mirato ad alterare la causa petendi della domanda originaria, ma altresì perchè della predetta testimonianza la Corte territoriale, all’esito dell’esame che della stessa ha puntualmente compiuto, ha ritenuto l’inattendibilità con motivazione qui neppure fatta oggetto di specifica censura e che, in ogni caso, essendo fondata sul rilievo per cui la presenza continuativa del ricorrente in ufficio, riferita dal teste. contrastava con le stesse allegazioni del ricorrente circa le modalità del suo impiego quale messo notificatore, prevalentemente occupato all’esterno dell’ufficio, risulta immune da vizi logici e giuridici.

Ricondotta così la questione nel suo alveo originario, il motivo risulta palesemente infondato dal momento che il giudizio in ordine alla qualificazione del rapporto è stato condotto dalla Corte territoriale, in conformità al costante insegnamento di questa Corte, avendo riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, il cui accertamento istruttorio ha correttamente indotto la Corte territoriale ad escludere la ricorrenza nella specie tanto degli elementi tipici della subordinazione, ovvero la soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, quanto degli indici sintomatici della stessa, ivi compresa la stabile inserzione del lavoratore nell’organizzazione aziendale, non certo attestata dall’utilizzo del computer aziendale per l’inserimento di dati relativi alle notifiche effettuate.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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