Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7679 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/04/2020), n.7679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13062/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Alessandrini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto n. cronol. 2884/2019, depositato il 5/3/2019, ha respinto la richiesta di E.O., cittadino della (OMISSIS), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito di udienza con audizione del richiedente, ha osservato che il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine perchè il suo villaggio era stato attaccato da un gruppo di pastori fulani, che avevano ucciso la di lui madre e distrutto la casa familiare) risultava generico e del tutto inverosimile (non essendo stata confermata dalle informazioni acquisite neppure l’incursione dei pastori fulani nei territori interessati); non ricorrevano, in ogni caso, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; la Regione di provenienza (lo Stato di Enogu della Nigeria) non era interessata, secondo report aggiornati (UNHCR, EASO), da situazioni di violenza indiscriminata; non sussistevano neppure le condizioni per la protezione per ragioni umanitarie, in difetto di condizioni individuali di elevata vulnerabilità e di prova di un serio percorso do integrazione sociale e lavorativa in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, E.O. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, non avendo il Tribunale verificato se il richiedente fosse stato vittima di tratta o traffico di essere umani, come da richiesta avanzata nel ricorso introduttivo (nel quale il richiedente riferiva di essere stato venduto a trafficanti e portato in Libia ove era stato tenuto sequestrato, finchè egli era riuscito a liberarsi ed ad imbarcarsi per l’Italia); 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè della Direttiva 2005/85/CE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis e art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, censurando la violazione dello speciale regime probatorio nella materia, in rapporto all’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, avendo il richiedente fatto riferimento al genocidio perpetrato dai pastori mussulmani Fulani e non avendo il Tribunale disposto un’accurata audizione del medesimo; 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè art. 2 Cost., riguardo al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, senza effettuare alcuna valutazione comparativa tra la situazione lasciata in Nigeria e l’integrazione raggiunta in Italia (come da contratto di lavoro prodotto).

2. La prima censura, quanto al vizio motivazionale, è fondata.

Il ricorrente assume di avere, nel ricorso introduttivo, espressamente dedotto la personale condizione di vulnerabilità correlata all’essere stato vittima, nel passaggio dalla Nigeria alla Libia, di tratta di esseri umani, essendo stato venduto a trafficanti umani (una prima volta in Nigeria ed una seconda volta in Libia, ove era stato tenuto anche sequestrato per settimane) ed essendo riuscito a liberarsi dai sequestratori, versando un corrispettivo in denaro.

La denuncia del vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è fondata essendo comunque del tutto mancata ogni valutazione da parte del Tribunale (anche in ordine alla credibilità o meno del racconto) di tale fatto decisivo, ai fini della chiesta protezione internazionale.

3. Le ulteriori censure sono, di conseguenza, assorbite.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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