Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7678 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15054/2011 proposto da:

AZIENDA SPECIALE FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA, P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELIGIO PINNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/03/2011 R.G.N. 101/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SATRIANO ROCCO per delega dell’Avvocato ELIGIO

PINNA;

udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per: si rimette alla Corte e

Conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Cagliari del 26.2.2007 B.P., già dipendente a termine della AZIENDA SPECIALE FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA (in prosieguo per brevità: AZIENDA SPECIALE), agiva per l’accertamento della nullità del termine apposto agli otto contratti di lavoro conclusi nell’intervallo temporale compreso tra l’8 aprile 2003 ed il 31 maggio 2006.

Il giudice del lavoro accoglieva la domanda (sentenza del 13.11.2009).

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 2.3-31.3/2011 (nr. 158/2011), rigettava l’appello interposto dalla AZIENDA SPECIALE.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale affermava la genericità della causale del termine apposta ai primi due contratti (stipulati in data 8 aprile 2003 ed il 16 giugno 2003), indicata con la espressione “motivi tecnici, produttivi e organizzativi”.

In punto di conseguenze risarcitorie, escludeva la applicazione della novella di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, per ragioni di ordine processuale.

Le disposizioni sopravvenute, infatti, potevano trovare applicazione soltanto nelle fattispecie in cui fosse ancora sub iudice la misura del risarcimento del danno; nella vicenda di causa la AZIENDA SPECIALE, pur muovendo contestazioni in punto di aliunde perceptum nel primo grado di giudizio, non aveva formulato alcun motivo di appello sulle statuizioni risarcitorie della sentenza, impugnando esclusivamente l’accertamento della illegittimità della clausola del termine e della assenza di mutuo consenso sicchè sul danno si era formato il giudicato interno.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la AZIENDA SPECIALE,articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso B.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la AZIENDA SPECIALE ha denunziato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e degli artt. 324 e 345 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Ha esposto che la L. n. 183 del 2010, era entrata in vigore nelle more del giudizio di secondo grado ed era applicabile ai giudizi pendenti per espressa previsione normativa; nell’atto di appello essa non avrebbe potuto articolare motivi specifici sull’aliunde perceptum, giacchè non era a conoscenza di attività retribuite svolte dal lavoratore; la questione dello ius supervenies era stata sottoposta al giudice dell’appello sia dal lavoratore, con la memoria di costituzione in appello, che da essa appellante con la memoria depositata alla udienza del 2.3.2011.

Non vi era il giudicato interno, in quanto la impugnazione del capo di domanda relativo alla illegittimità del termine estendeva i suoi effetti anche alla statuizione sul risarcimento del danno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha impugnato la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c..

Ha dedotto che lo ius superveniens poteva essere fatto valere anche nel grado di appello.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti al capo della sentenza relativo alle conseguenze economiche della illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro.

Gli stessi, nei limiti in cui denunziano l’errore di diritto, sono fondati. Questa Corte a sezioni Unite, con l’arresto del 27/10/2016 n. 21691, risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto dei presupposti di applicazione nel giudizio di impugnazione della disposizione della L. n. 183 del 2010, art. 32, ha chiarito che se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente la caducazione della parte dipendente, in ragione dell’effetto previsto dall’art. 336 c.p.c., la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato della parte dipendente pur se non impugnata direttamente.

La citata pronunzia ha superato il diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. nrr. 6101/2014; 2/2015; 359/2015) secondo cui la applicazione della legge retroattiva ai giudizi in corso, eventualmente anche d’ufficio, trova un limite nel giudicato interno che deve ritenersi formato sul capo di sentenza relativo al risarcimento del danno qualora la sentenza di primo grado non sia stata oggetto di appello sul punto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì precisato che neppure sono rinvenibili preclusioni processuali alla applicazione dello ius superveniens derivanti dalla disciplina del giudizio di appello, posto che si è fuori dal campo delle eccezioni.

A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta, ritenendo intervenuto il giudicato interno sul capo dipendente della sentenza relativo al risarcimento del danno nonostante la impugnazione del capo principale.

La sentenza deve essere pertanto cassata atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, affinchè provveda alla applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, intervenuto in corso di causa.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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