Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7678 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 7678 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

5.

Ha osservato che alla medesima conclusione doveva pervenirsi anche a volere ritenere

provato che un parte dell’attrezzatura era stata fornita ai quattro operai dalla cooperativa Under
Pressure, e, tanto, sul rilievo che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (ha
citato Cass. 15166/2005) la presunzione legale di appalto illecito non ammette prova contraria
ogni volta che si accerti la fornitura di mezzi di organizzazione e di produzione (anche di uno
solo tra quelli indicati dalla legge).
6.

Avverso detta sentenza SIEM sri ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo

motivo.
7.

L’Inps ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso
8.

La ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, 1.c n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione

degli artt. 416 c. 3 e 437, c. 2 c.p.c. e della legge 1369/1960.
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Data pubblicazione: 18/04/2016

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NRG 29723 2010
Ud. 26.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

9.

Deduce che l’appalto intercorso con la Cooperativa Under Pressure non potrebbe ritenersi

provato dal documento che l’Inps aveva tardivamente introdotto nel procedimento, sostenendo
che i patti concordati verbalmente avevano di fatto disciplinato i reciproci impegni e cioè la
realizzazione di manufatti da parte del personale della cooperativa; che non vi era stata
ingerenza da parte del personale alle sue dipendenze nell’ esecuzione del lavoro prestato dai
lavoratori della Under Pressure; che il pagamento era stato effettuato a corpo e che la Under
Pressur aveva assunto il rischio di impresa; che l’attribuita rilevanza alla ed proposta scritta della
cooperativa sarebbe illegittima perché contraddetta dagli accordi successivi che avevano previsto
modalità di esecuzione dell’appalto del tutto diverse.
10.

Sostiene che il giudice di primo grado aveva correttamente statuito sulla inammissibilità

della produzione del fax in quanto la produzione era stata tardiva e che l’erronea applicazione
delle norme processuali in tema di produzione documentale avrebbe determinato l’erronea
applicazione della legge 1369/1960.

Esame del motivo
11.

Il ricorso è infondato.

12.

E’ infondata la censura di violazione degli artt. 416 e 437 comma 2 c.p.c. , che si sarebbe

consumata nella ammissione della produzione tardiva, da parte dell’Inps, del fax contenente
l’offerta di lavoro e dei compensi orari della prestazione.
13.

Questa Corte ha già chiarito, anche a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 8202 del

20/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 2577 dei 02/02/2009), che il rigoroso sistema dì preclusioni
proprio del processo del lavoro trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca
della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire
una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare
riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova
ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.
14.

Questa Corte ha anche precisato che i poteri istruttori officiosi, da esercitare pur

sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a seguito del
contraddittorio delle parti stesse, possono essere esercitati ove le risultanze di causa offrckno
significativi dati di indagine, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in
danno delle parti (Cass. 29006/2008) e in presenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti
e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (ex multis Cass. 3122/2015, 12856/2010,
22305/2007, 278/2005).
15.

La “prova nuova” disposta d’ufficio, funzionale al solo indispensabile approfondimento

degli elementi già obiettivamente presenti nei processo, non pone, dunque, contrariamente a
quanto assume la ricorrente, una questione di preclusione o di decadenza processale a carico
della parte (Cass. 18410/2013, 18924/2012, 29006/2008), ove si abbia riguardo non solo
diiiill’accresciuta rilevanza del principio di acquisizione probatoria, ma soprattutto – con
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Pres. Mammone
Est. Torrice
riferimento al rito del lavoro – alla rilevanza da attribuire all’esercizio dei poteri d’ufficio del
giudice di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., che rappresenta una tipica manifestazione del
contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale,
che caratterizza il suddetto rito (in aggiunta ai precedenti già citati Cass.22305/2007) .
16.

Infine, e con riguardo, alla denunzia del vizio di cui all’art. c. 1 n. 5 c.p.c., va osservato

che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio

all’apprezzamento discrezionale del giudice, sindacabile in sede di legittimità, solo sotto il profilo
dell’adeguatezza e logicità della motivazione che Io sorregge (vedi, per tutte: Cass. 11 giugno
1999, n. 5752).
17.

Dei principi sopra richiamati, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.

18.

Con motivazione puntuale, lineare e logica, ha spiegato che il verbale di accertamento

ispettivo era stato acquisito, insieme alla tabella del compensi dei lavoratori, nel corso del
giudizio di primo grado, all’udienza del 14.7.2004, in occasione della escussione come testimone
dell’ispettore Travaglino; che il giudice di primo grado aveva anche disposto l’acquisizione di
ufficio del verbale di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza a carico della cooperativa
Under Pressure; che l’Inps nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado aveva
dedotto che tra la cooperativa Under Pressur e la società Sienri non era stato stipulato alcun
contratto di appalto e che erano state formulate semplici offerte di lavoro, fatte pervenire alle
ditte potenzialmente interessate alracquisizione di manodopera specializzata, che prevedevano,
oltre al costo orario delle varie qualifiche dei lavoratori, gli oneri a carico della Under Pressure
(stipendi oneri sociali, contributi) e quelli a carico delle ditte (attrezzature e materiali di
consumo); che, con riferimento alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Under
Pressure alla Guardia di Finanza, l’Inps aveva chiesto dì provare siffatta circostanza.
19.

Ha ritenuto che in siffatto contesto allegatorio , l’acquisizione di ufficio da parte del

giudice di prime cure del fax datato 5.4.2011, trasmesso dalla cooperativa Under Pressure alla
Slem, era legittima e doverosa ai sensi dell’art. 421 c.p.c., in quanto si trattava di integrare la
produzione documentale già acquisita e di acquisire elementi di riscontro alle circostanze di fatto
circostanze già dibattute in causa.
20.

Le dogiianze formulate con riferimento alla legge 1369/1960 sono, del pari, infondate.

21.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla L.

n. 1369 del 1960, art. 1 (applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame), è diretto a
proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità
formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo
beneficiario delle prestazioni lavorative.
22.

Esso opera oggettivamente, prescindendo dall’intento fraudolento o simulatorio delle parti

e può esser violato anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che
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dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso

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professionalmente abbiano assunto appalti regolari di opere e servizi, se la situazione lavorativa
apparente non corrisponde a quella reale, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati,
a tutti gli effetti, alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato le prestazioni
lavorative.
23.

Con riferimento agli appalti “endoaziendali n , caratterizzati dall’affidamento ad un

appaltatore esterno di attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo
del committente, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23
ottobre 1960, n. 1369, art. 1), secondo la giurisprudenza di questa Corte, opera tutte le volte in
cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in
capo all’appaltatore – datare di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali
retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza
che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un
risultato

produttivo

autonomo,

(cfr.,

19920/2011,19920/2011,3681/2011) e senza

fra

le

più

recenti,

Cass.7820/2013,

che esista, anche in fatto, una autonomia

gestionale dell’appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale,
nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. (Cass. n. 5648/09).
24.

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha accertato, con valutazione di merito

non censurabile in sede di legittimità, ed assistita da motivazione sufficiente e non
contraddittoria, che il fax datato 5.4.2011, gli andamenti della fatture mensili, le buste paga,
avevano riscontrato quanto accertato in sede ispettiva e, alla luce di siffatti riscontri probatori,
ha giudicato inattendibile la deposizione del teste Bolognini.
25.

La Corte territoriale ha richiamato l’art. 1 della legge 23.10.1960 n. 1369 ed, esclusa la

rilevanza nella fattispecie legale dell’intento fraudolento, ha spiegato che, in mancanza di un
valido contratto dì appalto, l’esecuzione dei lavori sul cantiere della Siem, l’impiego di materiali
e delle attrezzature della medesima, la corresponsione agli operai di paghe corrispondenti alle
somme dalla medesima erogate, erano elementi sufficienti per ritenere integrata gli estremi della
presunzione assoluta di interposizione illecita di manodopera da parte della SIEM.
26.

A tanto conseguiva che i lavoratori occupati dovevano ritenersi a tutti gli effetti, quindi

anche agli effetti contributivi, alle dipendenze di quest’ultima.
27.

La Corte territoriale ha osservato che alla medesima conclusione doveva pervenirsi anche

a volere ritenere provato che un parte dell’attrezzatura era stata fornita ai quattro operai,indicati
nel verbale ispettivo, dalla cooperativa Under Pressure perché, secondo l’orientamento
giurisprudenziale di legittimità ( ha citato Cass. 15166/205) la presunzione legale di appalto
illecito non ammette prova contraria ogni volta che si accerti la fornitura di mezzi di
organizzazione e di produzione (anche di uno solo tra quelli indicati dalla legge).

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Pres, Mammone
Est. Torrice
28.

In corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte, richiamati nei

punti da 21 a 23 di questa sentenza, ha ritenuto che si era realizzata la fattispecie dell’illecita
interposizione nella prestazione lavorativa.
29.

Infine, sono inammissibili le prospettazioni difensive sviluppate nella parte argomentativa

del motivo che, al di là della rubrica, si traducono nella richiesta di rivisitazione di fatti e

30.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

31.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell’Inps, liquidate in C
100,00 per esborsi ed in C 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per imborso spese
forfettarie generali.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.1.2016

circostanze, con un riesame del merito della causa, estraneo al giudizio di legittimità.

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