Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7677 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20302-2013 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

C.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6140/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2012 r.g.n. 7732/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MARIA SOFIA TONOLO per delega Avvocato PAOLO MARINI;

udito l’Avvocato FRANCESCO SILVESTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 settembre 2012, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, riconosceva, limitatamente al periodo 9.11.1996/2.4.2002, l’azionato diritto al superiore inquadramento nel 5^ livello del CCNL di settore ed alle conseguenti differenze retributive, in questi termini accogliendo la domanda, finalizzata ad un più ampio riconoscimento sotto il profilo della decorrenza e della progressione verso la superiore qualifica dirigenziale, livelli D2, D1 o D0, proposta da C.P. nei confronti di SIAE, Società Italiana Autori Editori.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata alla luce delle risultanze istruttorie e dei contenuti professionali propri della declaratoria contrattuale il solo svolgimento di mansioni corrispondenti al 5^ livello e, così sussistente il diritto a quell’inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale operante nella specie per essere il primo atto interruttivo risalente soltanto al 9.11.2001.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la SIAE, affidando l’impugnazione ad un unico motivi cui resiste, con controricorso la C., che a sua volta propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, in relazione al quale la SIAE è rimasta intimata.

La C. ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la SIAE, ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c. e dell’Allegato A del Regolamento del Personale SIAE del 9.9.1992, in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce l’incongruità logica e giuridica del processo valutativo in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussumibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice, quali pure approssimativamente, a detta della ricorrente, emerse dalle risultanze istruttorie, nella declaratoria del 5^ livello.

Dal canto suo, la ricorrente incidentale, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.p.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4, imputa alla Corte territoriale di aver omesso di pronunziarsi sulla data di decorrenza del riconosciuto superiore inquadramento nel V livello, con ricadute sul piano dello status normativo della ricorrente medesima. risultando sotto questo profilo operante, in luogo della prescrizione quinquennale, il diverso termine decennale.

Il motivo di ricorso principale non risulta meritevole di accoglimento in quanto volto a confutare nel merito l’esito del giudizio di comparazione in base al quale la Corte territoriale è giunta a ritenere la riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice al superiore quinto livello della classificazione del personale di cui al Regolamento SIAE del 9.9.1992, giudizio che, del resto, risulta immune da vizi logici e giuridici, nella misura in cui si fonda sulla valorizzazione di contenuti professionali, quale quello della “stretta collaborazione con la direzione di appartenenza”, che, per risultare propri del livello di inquadramento in questione, risultano caratterizzanti la declaratoria contrattuale. diversamente da quanto sostenuto dall’Ente ricorrente, che, non a caso, si preoccupa di ridimensionarne la portata, per dare aprioristicamente rilievo determinante al diverso dato della “gestione di una unità organizzativa complessa”.

Infondato risulta altresì il motivo del ricorso incidentale. atteso che il riferimento che la Corte territoriale ha effettuato all’operatività della prescrizione vale a delimitare nel tempo la pretesa economica conseguente al riconosciuto superiore inquadramento, ma non certo la spettanza ab origine dell’accertato diritto alla più elevata qualifica, cui, del resto, la C., qui ricorrente incidentale, non aveva riconnesso alcun concreto interesse giustiziabile nel processo de quo, così legittimando la declaratoria implicita del diritto medesimo.

Tanto il ricorso principale quanto quello incidentale vanno dunque rigettati con compensazione delle spese in relazione alla reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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