Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7677 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 7677 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso 3796-2012 proposto da:
ALESSANDRONI AGRIPPINA C.E.

LSSGPP42B57H501H, ALCI

ANTONIO C.F.LAONTN44A08C352D, BETTI BERUTTO MASSIMO
C.F.BTTMSM53BH501G, BRUZZONE DOMENICO C.F.
BRZDNC56E15D969C, BUCCI MICHELINA C.F. BCCMHL22L71H501H,
CARRABBA TETTAMANTI GIOACCHINO C.F. GRBCGH47B05G478G,
2016
293

CECI ANNA MARIA C.E. CCENMR45E71E155M, CENTOLA ROSARIO
C.F. CNTRSR53007A6620, CORTESI GOFFREDO C.F.
CRTGFR34H06D843S,

DE

TOMMASI

PIERO

C.F.

DIMPRI45P22B792B, DI CALISTO MAURIZIO C.F.
DC1LMRZ52L23H501C, FALCONE MARCO C.F. FLCMRC58A04H501Y,
GENTILE GENNARO C.E. GNTGNR52P12G964V, GIORDANO

Data pubblicazione: 18/04/2016

GUGLIELMO C.F. GRDGLL59H21H501R, GORI FRIEDMAN EMMA C.F.
GROMME46L52Z315W, HOFERS BARBEL C.F. HERBBL59L61Z112B,
LETIZIA GINEVRA C.E. LTZGVR55C49F839T, LONGOBARDI FELICE
C.E. LNGFLC56R08H501F, MAGNI LOREDANA C.F.
MGNLDN60M70H501G, MAZZACANE VALERIA C.F.

NATOLI CRISTINA C.F. NTLCST56C47H501L, ODDO VINCENZO
C.F. DDOVCN54L05G273J, ONOFRI ROBERTO C.F.
NFRRRT48B09H501F,

PALLADINI

LEMMA

BEATRICE

C.F.

PLLBRC88564H501Z, PALLADINI MARTINO C.F.
PLLMTN78D07H501W, PLATZER MARCO C.P. PLTMRC56E19G273V,
PROCESI DONATELLA C.F. PRCDTL57L51H501Y,ROMALLI GIUSEPPE
C.F. RMLGPP56C28F839L, RUSSO VINCENZA LUISA C.F.
RSSVCN51T46H325X, SAVANELLA TERESA C.F.
SVNTRS64A47E506P, SENATORI ANDREA C.F. SNTNDR57T12G702A,
SICIGNANO ALDO C.F. SCGLDA45B26C129Z, SPARACI GIORGIO
C.F. SPRGRG44B13H501S, STALTERI LOREDANA C.F.
STLLDN48A51H501F, STEVAN MARIA ROSA C.F.
STVMRS58E61A703J, TEDESCHI KETTY C.F. TDSKTY60M53C983E,
TOMMASOLI MASSIMO O.F. TMMMSM59512H501K, VIERO PAOLA
C.E. VRIPLA36A42A944S, ZAMBRANO ANNA C.E.
ZMBNNA50L54F138W, ZUCCONI WALTER C.F. ZCCWTR59E09L378X,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IV FONTANTE 20,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LIROSI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti cantro

MZZVLR57H58G273M, MICONI MARIA C.F. MCNMRA4CD41H501W,

MINISTERO AFFARI ESTERI C.E. 80213330584;

intimato

Nonché da:
MINISTERO AFFARI ESTERI C.F. 80213330584, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

che lo rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CECI ANNA MARIA C.F. CCENMR45E71E155M, DE TOMMASI PIERO
C.F. DTMPRI45P22B792B, GIORDANO GUGLIELMO C.E.
GRDGLL59H21H501R, FALCONE MARCO C.E. FLCMRC58A04H501Y,
MAGNI LOREDANA C.F. MGNLDN60M70H501G, ONOFRI ROBERTO
C.F. NFRRRT482,09H501F, PALLADINI MARTINO C.F.
PLLMTN78D07H501W, TOMMASOLI MASSIMO C.F.
TMMMSM59S12H501K, HOFERS BARBEL C.F. HFRBBL59L61Z112B,
DI CALISTO MAURIZIO C.F. DCLMRZ52L23H501C, ZAMBRANO ANNA
C.F. ZMBNNA50L54F138W, MICONI MARIA C.F.
MCNMRA40D41H501W, PLATZER MARCO C.E. FLTMRC56E19G273V,
ALOI ANTONIO C.E. LAONTN44A08C352D, MAZZACANE VALERIA
C.F. MZZVLR57H58G273M, BRUZZONE DOMENICO C.F.
BRZDNC56E15D969C, LONGOBARDI FELICE C.E.
LNGFLC56R08H501F, VIERO PAOLA C.E. VRIPLA36A42A944S,
BUCCI MICHELINA C.F. BCCMHL22L71H501H, GENTILE GENNARO
C.F. GNTGNR52P12G964V, BETTI BERUTTO MASSIMO C.F.
BITMSM53BH501G, STALTERI LOREDANA C.E. STLLDN48A51H501F,
ZUCCONI WALTER C.E. ZCCWTR59E09L378X, CORTESI GOFFREDO

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

C.F.

CENTOLA

CRTGFR34H06D843S,

ROSARIO

C.F.

CNTRSR53D07A6620, LETIZIA GINEVRA C.F. LTZGVR55C49F839T,
TEDESCHI KETTY C.F. TDSKTY60M53C983E, STEVAN MARIA ROSA

C.F.

STVMRS58E61A703J,

GORI

FRIEDMAN

EMMA

C.F.

GROMME46L52Z315W, ODDO VINCENZO C.F. DDOVCN54L05G273,3,
PROCESI DONATELLA C.F. PRCDTL57L51H501Y, SPARACI GIORGIO
C.E. SPRGRG44B13H501S, PALLADINI LEMMA BEATRICE C.F.
PLLBRC88S64H501Z, SICIGNANO ALDO C.F. SCGLDA45B26C129Z,
SENATORI ANDREA C.F. SNTNDR57T12G702A, CARRABBA
TETTAMANTI GIOACCHINO C. F. GRBCGH47B05G478G, NATOLI
CRISTINA C.E. NTLCST56C47H501L, SAVANELLA TERESA C.F.
SVNTRS64A47E506P, ALESSANDRONI AGRIPPINA C. E.
LSSGPP42B57H501H,

ROMALLI

GIUSEPPE

C.E.

RMLGPP56C28F839L, RUSSO VINCENZA LUISA C.F.
RSSVCN51T46H325X, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

IV FONTANTE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
LIROSI, che li rappresenta e difende;
– con troricorrenti al ricorso incidentale E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R,G. proposto
da:
BARBERA

MATTIA

GIOVANNI

C.E.

BRBMTG61E25F205I,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 20, presso lo studio dell’Avvocato LIROSI
ANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente successivo
contro

-N

MINISTERO AFFARI ESTERI 80213330584, in persona del
ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente al ricorso successivo

MINISTERO AFFARI ESTERI

80213330594,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale del ricorso
successivo contro

BARBERA MATTIA GIOVANNI BRBMTG61E25F205I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV FONTANTE 20, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO LIROSI, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale successivo –

avverso la sentenza n. 3382/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 19/08/2011 R.G.N. 5499/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA;
udito l’Avvocato LIROSI ANTONIO;
udito l’Avvocato RUSSO MARINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il

Nonché da:

rigetto del ricorso principale e per il ricorso

incidentale assorbimento in subordine inammissibilità.

Proc nr. 3796/2012 RG

FATTO

Con ricorso al Tribunale di Roma del 15 maggio 2007 i signori:
BETTI BERUTTO MASSIMO, CECI ANNA MARIA, PLATZER MARCO, SENATORI ANDREA,
HOFSER BARBEL nq di erede DI PALLADINI SERGIO, RUSSO VINCENZA LUISA, DE
TOMMASI PIERO, STEVAN MARIA ROSA, DI CALISTO MAURIZIO, GIORDANO
GUGLIELMO, GORI FRIEDMAN EMMA, ZAMBRANO ANNA, FALCONE MARCO,

ANTONIO, ODDO VINCENZO, SAVANELLA TERESA, PROCESI DONATELLA, MAZZACANE
VALERIA, MAGNI LOREDANA, SPARACI GIORGIO,STALTERI LOREDANA,ONOFRI
ROBERTO nq di erede di ONOFRI BRAGANTINI FRANCESCA, ZUCCONI WALTER,
ALESSANDRONI AGRIPPINA, CORTESI GOFFREDO, VIERO PAOLA, PALLAD1NI IEMMA
BEATRICE nq di erede di PALLADINI SERGIO, PALLADINI MARTINO nq di erede di
PALLADINI SERGIO MICONI MARIA, BUCCI MICHELINA nq di erede di BARGANTINI
ONOFRI FRANCESCA, GENTILE GENNARO, CENTOLA ROSARIO, TOMMASOLI MASSIMO,
ROMALLI GIUSEPPE, BRUZZONE DOMENICO, SICIGNANO ALDO, GINEVRA LETIZIA,
TEDESCHI KETTY, BARBERA MARIA GIOVANNI
tutti dipendenti del Ministero degli Affari esteri in qualità di “esperti della cooperazione e
sviluppo”, assunti con contratto a termine di diritto privato ai sensi della legge 49/87
(articolo 16) , agivano nei confronti del Ministero per sentire
dichiarare il proprio diritto al computo degli adeguamenti stipendiali secondo i
parametri dell’articolo 12 co. 4 L. 49/87, richiamati dal decreto interministeriale nr.
128/2380/0 e dai singoli contratti
condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione
maturate in favore di ciascuna delle parti, quantificate secondo le tabelle allegate al
ricorso per ciascuno dei ricorrenti ovvero mediante ctu ex art. 36 C.
condannare il Ministero alla regolarizzazione della posizione contributiva.

Lamentavano che gli adeguamenti versati dal Ministero, a partire dell’anno 1995, erano
difformi da quelli previsti dalla legge, in quanto non erano stati calcolati secondo i
parametri inderogabili osservati dal Fondo Europeo per lo sviluppo della CEE.
Alla udienza del 13.3.2008 la domanda veniva ridotta dai ricorrenti alla sola spettanza
del diritto, riservando la quantificazione a separato giudizio.
Con sentenza nr, 4911/2008, depositata il 20 marzo 2008, i! Tribunale di Roma
accoglieva la domanda, dichiarando il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli
adeguamenti stipendiali tenuto conto delle variazioni dei criteri e dei parametri
osservati dal Fondo Europeo dello Sviluppo ed in rapporto agli incrementi riconosciuti ai
dipendenti di detto organismo nei singoli periodi di riferimento; condannava il Ministero

LONGOBARDI FELICE, CARABBA TETTAMANTI GIOACCHINO, NATOLI CRISTINA, ALI)!

Proc nr. 3796/2012 RG
degli Affari Esteri al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione
maturate dal 27.7,1995.

Sull’appello del Ministero degli Affari Esteri- cui gli appellati resistevano proponendo
appello incidentale per l’accoglimento delle domande subordinate rimaste assorbite- la
Corte d’Appello di Roma, con sentenza nr. 3382/2011 del 14.4/19.8. 2011, in riforma
della sentenza di primo grado rigettava la domanda degli originari ricorrenti.

Ministero, osservava che la legge 49/87 aveva rimesso la determinazione del
trattamento economico degli esperti ad una fonte regolamentare che poteva essere
direttamente impugnata solo davanti al giudice amministrativo.
Il giudice ordinario avrebbe avuto il solo potere di disapplicare la fonte regolamentare
ritenuta non conforme a legge e di determinare, in tal caso, la retribuzione ai sensi
dell’art. 36 C., non contenendo la legge 49/87 alcun parametro di determinazione del

quantum debeatur.
Sotto questo profilo alcun elemento autorizzava a ritenere una violazione del parametro
costItuzionale i che sarebbe stato rappresentato proprio dal trattamento dei dipendenti
statali, che la parte contestava invece potesse concorrere alla determinazione del
trattamento economico ex lege 49/87.

Per la Cessazione della sentenza ricorrono, con unico atto articolato in quattro motivi,

ti

ricorrenti di cui sopra, ad eccezione di BARBERA MATTIA GIOVANNI, che ha depositato
separato ricorso, egualmente articolato in quattro motivi.
Il Ministero degli Affari Esteri ha depositato controricorso con ricorso incidentale,
articolato In due motivi, avverso entrambi i ricorsi .
Sul ricorso incidentale hanno depositato controricorso tutti I ricorrenti ( il Barbera con
atto separato).
DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano nei rispettivi ricorsi insufficienza e
contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – ai
sensi dell’art. 360 co.1 nr. 5 cpc- lamentando travisamento dei petitum e della causa
petend i .
Espongono che la Corte territoriale aveva pedissequamente ripreso la motivazione della
sentenza di questa Corte nr. 12092/2004. Il precedente richiamato era relativo in via
principale alla pretesa al rinnovo del contratto a termine; in via di subordine la parte
aveva contestato la quantificazione delle retribuzioni operata dal regolamento di
attuazione 27 luglio 1987 – D.I. 128/2380/0- per la ritenuta non conformità all’art.

2

La Corte territoriale ,respinta la preliminare questione di giurisdizione sollevata dal

Proc nr. 3796/2012 RG

12 L. 49/87 / che aveva stabilito la equiparazione del trattamento economico degli
esperti a quello dei funzionari CEE,
Nella fattispecie di causa,diversamente dal precedente citato, non si discuteva della
prima disciplina del trattamento economico ma dei suo rinnovo ( a decorrere dall’anno
1995) rispetto al quale il Ministero non aveva alcun margine di discrezionalità; l’art. 12
CO. 4 L 49/87, e l’art 8 del DI 128/2380/0 nonché il contratto di lavoro imponevano
parametri di adeguamento precisi (i criteri e parametri osservati dal Fondo Europeo

già impiegati dal Ministero per il primo rinnovo, nell’anno 1992.
Non era stata chiesta dunque la disapplicazione del decreto interministeriale del 27
luglio 1987 ma, anzi, la applicazione dell’articolo 8 del predetto regolamento.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano nei rispettivi ricorsi insufficienza e
contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio- ai sensi dell’art. 360 co.1 nr. 5 cpc,
Lamentano che

la Corte territoriale aveva qualificato erroneamente gli atti di

adeguamento stipendiale (decreti interministeriali degli anni 1996-1999-2006) come
provvedimenti amministrativi ed

aveva

ritenuto di non poterli disapplicare, in

contrasto con il combinato disposto degli articoli 2 co.1 e 63 Divo 165/2001.
Deducono che il rapporto di lavoro aveva natura privatistica ed era retto da atti di
diritto privato.
La previsione dell’impiego di decreti interministerlail per gli adeguamenti stipendiali non
era contenuta nella legge 49/87 ma unicamente nel decreto interministeriale attuativo
(nr. 128/2380/0); ciò non implicava trattarsi di atti amministrativi che potessero
derogare al parametro di adeguamento fissato dalla stessa legge .
i decreti interministeriali degli anni 1996-1999-2006 erano solo soggettivamente
pubblicistici, avendo sostanzialmente natura di atti privatistici

di adeguamento

stipendiale.
Peraltro, anche a volerne ipotizzare la natura di atti amministrativi – al pari del
regolamento attuativo di cui al DA. 128/2380/0 – gli stessi avrebbero dovuto essere
disapplicati, perché direttamente lesivi dei parametri previsti inderogabilmente dall’art.
12 L. 49/87 , dal regolamento attuativo (D.I. 128/2380/0) e dal contratto di lavoro,
senza che venisse in alcun rilievo la previsione dell’art. 36 C.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 12
co. 4 L. 49/87 , dell’art. 8 D.I. nr. 128/238/00 e delle clausole contenute nei singoli
contratti di lavoro.
Censurano la sentenza impugnata nei punto in cui afferma che il parametro utilizzabile in
concreto sarebbe stato costituto dal trattamento retributivo dei dipen riti statali, che i

3

dello Sviluppo e gli incrementi riconosciuti ai dipendenti di detto organismo) , peraltro

Proc nr. 3796/2012 RG
lavoratori contestavano potesse concorrere a dare attuazione alla previsione
dell’invocato articolo 12.
Assumono che la legge 49/87 aveva previsto come parametro inderogabile di
adeguamento stipendiale quello del Fondo Europeo per lo sviluppo CEE, senza alcun
margine di discrezionalità amministrativa.
L’articolo 8 del regolamento di attuazione (D.1. 128/280/0) aveva stabilito che di
quadriennio in quadriennio si procedesse ad una revisione delle retribuzioni al fine di
possibili variazioni dei criteri e parametri osservati dal Fondo Europeo dello Sviluppo
della CEE.
La disciplina così delineata era confluita nei contratti individuali di lavoro .
Dei resto il Ministero con il decreto interministeriale del 24 giugno 1992 ( nr. 128/490/3)
aveva aggiornato le retribuzioni , con decorrenza dal luglio 1991, adeguandole ai
parametri osservati dal Fondo Europeo per Io sviluppo CEE e, segnatamente, alle
retribuzioni dei funzionari comunitari con grado A/4; per i successivi adeguamenti
invece aveva proceduto alli aggiornamento applicando parametri diversi:
– per i periodi 95-99 e 99-2003: l’ aumento relativo ai funzionari dello Stato di IX
qualifica funzionale
– per gli adeguamenti 2006 -2007: i miglioramenti mediamente riconosciuti dai contratti
collettivi di categoria per i dipendenti pubblici
– per gli adeguamenti 2007-2011: gli incrementi medi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Era dunque decisiva la previsione dell’articolo 12 co 4 legge 49/87 senza che venisse
in rilevo annullamento né la disapplicazione del D.1. 128/2380/00 .
I motivi sono tra loro connessi e debbono pertanto essere esaminati congiuntamente.
Giova premettere che già prima della generale privatizzazione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni il nostro ordinamento conosceva, in forza di
specifiche disposizioni di legge, rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici aventi
natura e disciplina di diritto privato (ad esempio il rapporto di lavoro degli operai
forestali, disciplinato dalla L. 12 aprile 1962, n. 205, e successivamente dalla L. 5 aprile
1985, n. 124 -oggetto di successive proroghe- e dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361).
Tali rapporti non sono entrati nella disciplina di diritto sostanziale e processuale prevista
dalle norme sulla privatizzazione, oggi codificata dal TU 165/2001, per non avere mai
avuto natura di lavoro pubblico, essendo sorti ab origine con natura esclusiva di diritto
privato ( cfr. Cessazione Sez. Un. Civili , 24 novembre 2009, n. 24670, Cass. Sez lav. n.
25765/2008, in tema di rapporto di lavoro degli operai forestali) .

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tenere conto, In applicazione dell’articolo 12 comma 4 della legge nr. 49/87, delle

Proc nr. 3796/2012 RG

La natura privatistica del rapporto di lavoro degli esperti assunti dal Ministero degli Affari
Esteri è stata ripetutamente affermata da questa Corte (ord. S.U. 27 gennaio 2011 n.
15983; 20/06/2012, n. 10153)
Da tale premessa consegue la inconferenza del richiamo, nel secondo motivo di
ricorso, alla disciplina degli articoli 2 co.1 e 63 del Divo 165/2001.
La regolamentazione del rapporto resta rimessa, come fonte primaria, alla legge
istitutiva della figura degli esperti, la legge 26 febbraio 1987, n. 49 -( Nuova disciplina

introdotta (art. 12), una “Unità tecnica centrale” a supporto dell’attività della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, con organico costituito, tra l’altro, da esperti
assunti con contratto di diritto privato a termine (entro

un contingente massimo di

centoventi unità).
Ai sensi del comma 4 della legge:

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine – ivi compreso
il trattamento economico – sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo
parere del Comitato direzionale di cui all’articolo 9, tenuto conta _dei criteri e dei
parametri osservati al riouardo dal Fondo europeo dello SviluDno della Comunital
economica europea, nonche’ dell’esperienza professionale di cui il personale interessato
sara’ in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrar durata
quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all’attuazione dei
compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al
presente comma dovra’ altresi prevedere le procedure concorsuall per la immissione
degli esperti di cui al comma 3 nell’Unita’ tecnica centrale.

Questa Corte ( Cessazione civile sez. lav. 24 maggio 2005 n. 10904 , 01/07/2004,n.
12092) si è già pronunziata nel senso della natura regolamentare ( regolamento di
attuazione) del decreto interministeriale previsto dal comma 4 della legge istitutiva per la
disciplina concreta dei rapporti di lavoro, compreso il trattamento economico, nella specie
decreto interministeriale 27 luglio 1987 nr. 128/280/0.
L’articolo 8 della fonte regolamentare ha poi previsto successivi adeguamenti dei
trattamento economico da essa stessa fissato, nei seguenti termini:

“AI fine di tener conto- in applicazione dell’art. 12 co. 4 della legge 28 febbraio 1987 nr.
49- delle possibili variazioni dei criteri e dei parametri osservati dal Fondo Europeo dello
Sviluppo della Comunità economica europea, dopo quattro anni dalla entrata in vigore del
presente decreto e successivamente di quadriennio in quadriennio, si procederà ad una

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della cooperazione dell’Italia con i paesi In via di sviluppo) ; con tale normativa si è

Proc nr. 3796/2012 RG

revisione delle retribuzioni di cui all’art. 7 con decreto del Ministro degli Affari esteri, di
concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro della Funzione pubblica”.

Nelle pronunzie di questa Corte già citate è stato affrontato anche il tema degli
adeguamenti della retribuzione e della natura del decreto interministeriale di cui all’art. 8
citato, che è stato qualificato come atto amministrativo.
Si legge in Cassazione sent. nr . 10904/2005 nSi è già detto che la legge ha rimesso alla

disposizioni, la disciplina concreta dei rapporti di lavoro, compreso il trattamento
economico. Il regolamento, a sua volta, ha previsto un adeguamento quadriennale
mediante atti amministrativi.
Non si tratta. quindi. di un potere _spettante all’amministrazione come datrice di lavoro

e

dunque di un potere privato, ma di poteri oubblici (normativi e amministrativi), abilitati a
regolare rapporti di diritto privato.”
Ed in Cass 12092/2004 : “In oani caso, e il rilievo assorbe la censura relativa all’erroneità

dell’affermazione de11 19straneità alla lite dell’adeguamento successivo al primo, non si vede
come nossa giovare alla ricorrente la constatazione dell’illegittimità degli attLararalnistzativi
che hanno determinato la retrilwil2ne.
Tale ricostruzione dei quadro normativa deve essere in questa sede confermata.
Il rapporto di diritto privato di cui trattasi è stato conformato dalla legge come rapporto
soggetto a regolamentazione unilaterale da parte della pubblica amministrazione sia
quanto alla disciplina che quanto al trattamento economico, costituendo sotto questo
profilo un unicum rispetto agli altri rapporti di diritto privato.
E’ evidente la natura di atti di diritto pubblico degli atti interministeriali conformativi del
rapporto (regolamento e successivi atti di adeguamento economico): la unilateralità trova
il proprio limite e la propria fonte di legittimazione nella tutela dell’interesse pubblico, da un
lato al corretto svolgimento della funzione dall’altro alla salvaguardia delle esigenze di
bilancio ( il che spiega il diretto coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
L’atto amministrativo di adeguamento economico è dunque soggetto al sindacato di questo
giudice nei soli limiti della disapplicazione.
Non si ravvisa , tuttavia, il diritto soggettivo a tutela del quale l’atto potrebbe essere
disapplicato dal giudice ordinario.
Tale diritto non è rinvenibile né nell’articolo 12 co. 4 L. 49/87, che individua un potere
discrezionale e non un obbligo degli enti amministrativi né tanto meno nell’articolo 8 del
regolamento attuativo 27 luglio 1987,

che attribuisce analoga discrezionalità ai fini

dell’adeguamento.

Resta da esaminare il quarto motivo del ricorso principale.
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sede regolamentare, limitandosi a dettare criteri di massima per l’attuazione delle sue

Proc nr. 3796/2012 RG

4. Con il quarto motivo viene dedotta – ai sensi dell’art. 360 co. 1 nr. 5- omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ,
consistente nel mancato esame dei documenti introdotti in causa a supporto dell’
appello incidentale, fondato sulla mancanza di proporzionalità degli adeguamenti ex
artt. 36 C. e 2099 cc.
41

I documenti di cui si denunzia l’omesso esame consistono:
– nelle note trasmesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, note dei: 15 marzo
2004, 27 novembre 2007, 23 novembre 2007 prott. nrr. 428306 , 428366, 4284803,
12 giugno 2007, 21 novembre 2006, 21 febbraio 2007, 13 giugno 2007, 14 agosto
2007, 22 maggio 2007.
– nelle consulenze tecniche di parte.
Il motivo deve essere respinto per difetto di decisività dei fatti non esaminati.
Ai fini dell’art. 36 C. Il giudizio comparativo deve essere svolto in riferimento al
trattamento economico fondamentale attribuito ai soggetti comparabill e non a quanto da
essi percepito anche in ragione di trattamenti accessori non corrispondenti ai minimo
costituzionale; il parametro costituzionale della retribuzione equa, poi, è un parametro di
diritto interno sicchè esso non potrebbe comunque essere riferito al trattamento
economico di organismi di diritto internazionale.
Le comparazioni proposte nel documenti ( richiamati in stralcio nel ricorso) si riferiscono
alle tabelle dei funzionari della UE ed ai dipendenti di altri Stati sicchè non sono rilevanti ai
fini del precetto costituzionale.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero degli
Affari esteri (con cui si censura la decisione di rigetto implicito della eccezione di
prescrizione parziale delle differenze di retribuzione deducendo violazione dell’art.
2948 cc. ovvero , in subordine, l’omesso esame della stessa eccezione per violazione
dell’art. 112 cpc )
Le spese seguono la soccombenza; a tal fine deve distintamente considerarsi la
posizione di Barbera Maria Giovanni, che ha proposto separato ricorso
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i ricorsi dei lavoratori; dichiara assorbiti i ricorsi
incidentali del Ministero.
Condanna Barbera Mattia Giovanni al pagamento delle spese nei confronti del Ministero,
che liquida in E 2.500,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito.
Condanna gli altri lavoratori ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti del
Ministero, che liquida in C 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Cosi deciso In Roma, il 21.1.2016,,.. .

CORTE SUPREMA Di

IV Sezione 41111ibMW

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