Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7677 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13703-2019 proposto da:

C.C., C.L., entrambe nella qualità di eredi di

F.M.T., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6008/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 6008/2018 aveva rigettato l’impugnazione proposta da C.L. e C.C. avverso la sentenza con cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda dalle stesse proposta, diretta al riconoscimento, per la de cuius F.M.T., dell’assegno di invalidità con decorrenza dall’epoca della revisione amministrativa. La corte d’appello aveva ritenuto che correttamente l’Istituto aveva provveduto a valutare la permanenza o meno del requisito sanitario che aveva dato luogo all’originaria attribuzione della prestazione e che il ctu in quella sede nominato aveva escluso la attuale sussistenza del requisito in questione, atteso il miglioramento della patologia cardiaca. La corte rilevava peraltro l’assenza dell’ulteriore requisito socioeconomico.

Avverso detta decisione proponevano ricorso le ricorrenti affidato a due motivi. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione nonchè error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5), degli artt. 115. 116,345,437 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 24 e 111 Cost., con riguardo alla ritenuta assenza del requisito reddituale.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 4), per la mancata valutazione delle patologie intervenute rispetto alla prima indagine peritale e dei documenti e certificazioni attestanti le nuove patologie.

Con la prima censura le ricorrenti si dolgono della errata valutazione circa la non sussistenza del requisito reddituale rispetto al quale assumono di aver depositato certificazione dell’agenzia delle entrate nel giudizio di primo grado. Rilevano, peraltro, che i verbali di udienza dimostrativi del predetto deposito sono andati smarriti, come da attestazione di cancelleria.

La doglianza non assume valore dirimente rispetto alla impugnazione in questa sede proposta. Deve invero sottolinearsi che la corte d’appello nel rigettare l’impugnazione, oltre ad escludere la permanenza della condizione invalidante e del requisito sanitario utile alla prestazione, ha altresì evidenziato, ad abundantiam “l’assenza anche dei requisiti socio-economici necessari al riconoscimento della provvidenza”.

Con l’attuale motivo di censura parte ricorrente deduce l’errata valutazione solo con riguardo al requisito reddituale, in tal modo lasciando definitivamente resa la statuizione inerente gli altri “requisiti socio economici”.

Si osserva che, in considerazione del principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano, con la conseguenza che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007).

La mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi presenti nella impugnata sentenza, in ragione dei principi espressi, rende inammissibile il ricorso risultando comunque assorbito l’ulteriore motivo di censura.

L’inps è rimasto intimato e pertanto non si provvede sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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