Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7677 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/04/2020), n.7677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21175/2016 proposto da:

Uno Communications S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 284, presso lo studio dell’avvocato Monaco Eutimio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Telecom Italia S.p.a., incorporante Telecom Italia Mobile s.p.a. e

TIM Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Abruzzi n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Zaccheo Massimo, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2179/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Monaco Eutimio che si riporta e

chiede l’accoglimento, in subordine rinvio alla Corte di Giustizia;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Berti Giuseppe, con delega

scritta, che si riporta e chiede l’inammissibilità e il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2179/2016, depositata in data 31/5/2016, – in controversia promossa, con atto di citazione notificato nel luglio 2012, dalla UNO Communications spa, società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti della Telecom Italia spa, dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata, al fine di sentire accertare, all’esito del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) n. 11731 del 3/8/2007 (divenuto definitivo nell’aprile 2011, a conclusione delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo, con il quale era stato accertato l’abuso di posizione dominante nei confronti della Telecom e della Wind), l’illecito per abuso di posizione dominante, in violazione degli artt. 101 e 102 TFUE, e l’illecito extracontrattuale ed anticoncorrenziale, in violazione degli artt. 2598 e 2043 c.c., posto in essere dalla Telecom, con conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie, nonchè per sentire accertare l’illegittimità della risoluzione di diritto operata da Telecom, nel settembre 2004, del contratto inter partes multibusiness, stipulato nel 2003 (con il quale la Uno aveva ottenuto l’utilizzo di SIM CARD, per l’accesso alla rete mobile di Telecom, poi disattivate da Telecom essendosi quest’ultima avvalsa di clausola risolutiva espressa), dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative al divieto di rivendita del traffico ed annullare una transazione, stipulata sempre inter partes nel novembre 2005, in relazione a tale contratto, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’eccezione sollevata da Telecom Italia, respinto le domande attoree risarcitorie, per intervenuta prescrizione dell’illecito anticoncorrenziale perpetrato da Telecom, nel mercato della fornitura all’ingrosso dei servizi di terminazione verso le reti mobili, per discriminazione nell’imposizione indiretta dei prezzi di acquisto, rispetto a quanto riservato alle proprie divisioni commerciali, ed accertato dall’AGCM nel provvedimento sanzionatorio finale n. 17131 dell’agosto 2007, termine decorrente, nell’impostazione del Tribunale, dall’apertura dell’indagine amministrativa (nel febbraio 2005), a carico, per quanto qui interessa, della Telecom, e di annullamento della transazione del 2005, sempre per prescrizione, dichiarando assorbite le ulteriori domande di risoluzione, qualificate dalla stessa attrice come incidentali, comunque ritenute altresì infondate.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che la normativa introdotta dalla direttiva 2014/104/UE, recepita nel nostro ordinamento (“con L. n. 114 del 2015”, legge delega per il recepimento, poi attuato con D.Lgs. n. 3 del 2017), secondo la quale il termine di prescrizione quinquennale per l’illecito antitrust è sospeso durante tutta l’istruttoria condotta dall’Autorità Garante e riprende a decorrere un anno dopo la definitiva decisione sull’infrazione, non ha efficacia retroattiva (ai sensi degli artt. 21 e 22 della Direttiva), cosicchè doveva ritenersi corretta la decisione impugnata, essendo il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria da illecito antitrust da individuarsi nel momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente conoscibile, e quindi, nella specie, nel momento dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’AGCM; nè la Uno Communications aveva comprovato l’esistenza di un illecito permanente protrattosi sino al 2011.

La Corte di merito ha ritenuto assorbite le restanti domande di risoluzione del contratto multibusiness concluso tra le parti (nel 2003), di nullità e/o annullamento della transazione intercorsa tra le parti, nel novembre 2005, e di risarcimento del danno contrattuale, essendo state esse proposte in dipendenza dell’accoglimento dell’azione principale di responsabilità extracontrattuale per illecito antitrust, precisando poi che la domanda di nullità dell’accordo transattivo, accordo avente valenza novativa del precedente contratto multibusiness (con conseguente impossibilità di controvertere ulteriormente su tutte le questioni aventi ad oggetto il pregresso contratto), poteva essere dichiarata nei casi tassativamente determinati ex lege, mentre l’annullamento della transazione non poteva intervenire per un mero errore di diritto e non ricorrevano i presupposti della temerarietà di cui all’art. 1971 c.c..

Avverso la suddetta pronuncia, la UNO Communications spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di Telecom Italia spa (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2934,2946 e 2947 c.c., in tema di individuazione del dies a quo o di computo del termine di prescrizione, anche in riferimento all’art. 2697 c.c., comma 2, artt. 2727,2729 c.c., nonchè artt. 10 e 22 della Direttiva 2014/104/UE, recepita con L. n. 114 del 2015; con il secondo motivo, si lamenta poi la nullità della sentenza per motivazione apparente o carenza dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’affermata esclusione della natura permanente dell’illecito posto in essere dalla Telecom, protrattosi sino al 2011 ovvero almeno sino all’agosto 2007 (data del provvedimento decisorio dell’AGCM, avente valenza di prova privilegiata, nel quale si era accertato che gli abusi escludenti erano, all’epoca, ancora in corso).

Infine con il terzo motivo, si denuncia l’errata declaratoria di assorbimento delle ulteriori domande proposte, in conseguenza del rigetto della domanda principale, e l’errata decisione di ritenuta infondatezza e/o inammissibilità della domanda di annullamento della transazione e di quella di illegittimità della risoluzione intimata dalla Telecom, nel luglio 2004, in relazione a contratto “Multibusinness” e, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1429 e 1969 c.c..

2. Giova, preliminarmente, rammentare (come si evince dalla sentenza impugnata e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2011, emessa a conclusione del giudizio di impugnazione del provvedimento dell’AGCM) che, nel Febbraio 2005, l’AGCM ha avviato un procedimento contro Wind, Telecom e Vodafone (operatori di rete mobile c.d. integrati, in quanto forniscono servizi di comunicazione mobile attraverso infrastrutture di rete che utilizzano sulla base di risorse radio ad essi assegnate in via esclusiva e che sono anche titolari di licenze per operare servizi di telefonia su rete fissa), per pratica discriminatoria nel mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisso-mobile sulle rispettive reti, nel periodo 1999/2005, finalizzata ad escludere i potenziali concorrenti nel mercato finale dei servizi di fonia fisso-mobile per la clientela aziendale, contestando ai suddetti tre operatori i l’offerta, alle proprie divisioni commerciali, di condizioni tecniche-economiche (offerta di maggiori dimensioni di servizi di fonia fisso-mobile, con soluzioni tecniche alternative, per trasformare il traffico fisso-mobile nel meno costoso mobile-mobile; offerta di contratti di carrer-selection, destinati alla clientela aziendale o alla grande clientela di affari, con forti sconti sulla direttrice fisso-mobile; tariffe, praticate alla clientela business, inferiori ai costi di terminazione che un operatore concorrente doveva supportare per offrire lo stesso servizio), per le chiamate fisso-mobile, più favorevoli rispetto a quelle applicate agli operatori concorrenti, rendendo, quindi, loto impossibile l’offerta di tariffe competitive.

Nel caso di specie, il fattore di produzione era rappresentato, per l’appunto, dal servizio di terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori di fonia mobile, che gli operatori di fonia fissa hanno la necessità di acquistare per permettere ai propri clienti di chiamare le utenze di fonia mobile.

TIM, all’epoca divisione commerciale di Telecom, nel periodo 1999/2005, aveva, in particolare, effettuato offerte, che comprendevano traffico fisso-mobile con terminazione TIM, con un corrispettivo di terminazione, dovuto al gestore Telecom, inferiore a quello fatto pagare dalla Telecom, in ottemperanza alle tariffe fissate dall’Autorità Garante delle Comunicazioni, AGCOM, agli altri operatori di telefonia fissa le cui chiamate terminavano su line TIM.

In data 28/7/2006, veniva adottata la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (c.d. CRI), con la quale venivano contestati, per quanto qui ancora interessa, tre abusi di posizione dominante individuale da parte delle suddette società nei mercati delle terminazioni sulle rispettive reti mobili.

Nei confronti di Vodafone, il procedimento non si concluse con l’accertamento dell’infrazione, ma con il provvedimento del 24 maggio 2007, con cui l’AGCM, senza accertare le infrazioni, accettò gli impegni offerti dalla stessa, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 14 ter, impegni ritenuti idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali, con conseguente loro obbligatorietà e stralcio della relativa posizione di Vodafone dal procedimento.

Nei confronti di TELECOM e Wind, l’AGCM, all’esito dell’istruttoria conclusa nel 2006, accertò, invece, l’abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 82 del Trattato CE (ora 102 Trattato UE), nei rispettivi mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione sulle proprie reti, consistente nell’applicazione alle proprie divisioni commerciali di condizioni tecniche/economiche per la terminazione delle chiamate fisso/mobili sulle proprie rispettive reti, più favorevoli rispetto a quelle praticate ai concorrenti, ed inflisse loro una sanzione amministrativa.

Nel provvedimento decisorio, l’AGCM osservò che i comportamenti abusivi di Telecom e Wind erano stati rafforzati dalla risoluzione di diritto, da parte dei due operatori, dei contratti “business”, formalmente motivata dall’impiego di GSM – Box in violazione di clausole contrattuali, senza alcuna offerta, nonostante reiterate richieste dei concorrenti, di servizi di terminazione all’ingrosso a condizioni economiche e tecniche, tali da consentire a questi ultimi di formulare offerte di fonia fisso-mobile competitive.

Successivamente alla pubblicazione del provvedimento dell’AGCM, nel luglio 2012, la UNO Communications spa (al pari di altri operatori concorrenti) ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Telecom spa, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte escludenti poste in essere dalla convenuta nel mercato della fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione delle chiamate sulla sua rete di telefonia, nonchè svolgendo altre domande.

Tale domanda non ha trovato accoglimento, in quanto il Tribunale, qualificata l’azione risarcitoria come avente natura extracontrattuale, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, facendo decorrere il relativo termine di cinque anni dall’avvio del procedimento A357 dell’AGCM e quindi dal provvedimento di questa n. 14045 del 23 febbraio 2005. Tale data coinciderebbe, secondo il giudice di primo grado, con il momento percettivo dell’illecito ovvero con il momento in cui la UNO avrebbe potuto aver coscienza di aver subito un danno, in quanto impresa attiva nel medesimo mercato del danneggiante.

La Corte d’appello di Milano ha confermato tale statuizione.

3. Le prime due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate, in gran parte, ed inammissibili, in altra parte.

3.1. Occorre precisare, preliminarmente, che nel presente giudizio si pone anzitutto la questione dell’operatività o meno della Direttiva n. 2014/114/UE (cui hanno fatto seguito la L. n. 114 del 2015, di delega al Governo per il suo recepimento, ed il D.Lgs. n. 3 del 2017, entrato in vigore il 3/2/2017, di sua attuazione), contenente, al CAPO III, disposizioni volte ad armonizzare la disciplina della prescrizione nelle azioni di risarcimento del danno derivante dalla violazione della normativa antitrust, in un’ottica di garanzia dell’effettività della tutela risarcitoria

nella materia (Considerando art. 4, comma 1), disposizioni che hanno risolto molte questioni in tema, oggetto di differenti soluzioni da parte dei giudici nazionali degli Stati membri.

Invero, nell’illecito antitrust, i danni causati dai comportamenti anticoncorrenziali presentano, con riguardo all’individuazione del momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere, un possibile intervallo temporale tra quello in cui la condotta illecita viene posta in essere e quello in cui il danneggiato percepisce di avere subito, per effetto di essa, un danno ingiusto, o a causa del carattere segreto delle intese restrittive della concorrenza o a causa dell’oggettiva complessità della percezione dell’abuso di posizione dominante, soprattutto in materia di prezzi.

Si parla infatti, a tal proposito, di “lungolatenza” del danno da illecito antitrust.

In particolare, il Considerando art. 36 della Direttiva 2014 stabilisce che: “Le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un’autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, dovrebbe essere possibile intentare un’azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un’autorità garante della concorrenza ai fini dell’applicazione del diritto nazionale della concorrenza e dell’Unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell’identità dell’autore della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti di applicazione generale, purchè la durata di tali termini assoluti di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento”.

L’art. 10 della Direttiva, a sua volta, così recita: “Termini di prescrizione. 1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione. 3. Gli Stati membri provvedono affinchè il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. Gli Stati membri provvedono affinchè il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.

In termini di recepimento della Direttiva, l’art. 21 prevede, per gli Stati membri, un termine entro il 27 dicembre 2016, mentre l’art. 22, in ordine all’applicazione temporale delle disposizioni della Direttiva, ha disposto che gli Stati membri debbano assicurare “che le misure nazionali adottate ai sensi dell’art. 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente” e “che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’art. 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014”.

Il D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 8, entrato in vigore nel febbraio 2017, di attuazione della Direttiva 2014, stabilisce che: “1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione. 2. La prescrizione rimane sospesa quando l’autorità garante della concorrenza avvia un’indagine o un’istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”. Il D.Lgs. n. 3 del 2017, ha trovato applicazione nella sua interezza nei confronti dei giudizi di risarcimento avviati dopo la sua entrata in vigore (3 febbraio 2017), ma alcune disposizioni processuali si applicano già nei confronti dei giudizi di risarcimento promossi successivamente al 26 dicembre 2014 ed attualmente in corso (artt. 3, 4, 5 e 15).

Per effetto della suddetta disciplina, quindi, è stato espressamente previsto che: a) il termine di prescrizione è di cinque anni per il diritto risarcimento del danno; b) il dies a quo di decorrenza del termine va individuato nel momento in cui intervenga la conoscenza o la ragionevole presunzione di conoscenza della violazione antitrust fonte di un danno e dell’identità dell’autore della violazione; c) il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata; d) la prescrizione rimane sospesa durante l’indagine o istruttoria antitrust avviata dall’Autorità Garante in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione risarcitoria e si protrae per un anno dal momento della decisione sulla violazione definitiva o dal momento di chiusura del procedimento in altro modo.

Mentre le disposizioni a) e b) recepiscono un consolidato orientamento anche di questo giudice di legittimità (Cass. 2007/2305), quelle sub c) e d) hanno carattere innovativo.

Ora, di regola, norme di natura sostanziale, quali quelle sulla prescrizione, non sono retroattive, ex art. 11 preleggi, salvo che non sia disposto il contrario.

La Direttiva 104 non ha previsto deroghe a tale principio (vedasi l’art. 22 citato) ed il D.Lgs. n. 3 del 2017, di attuazione della Direttiva a livello nazionale, ha previsto che solo alcune disposizioni processuali si applichino già ai giudizi promossi alla data del 26 dicembre 2014, senza ricomprendervi l’art. 8.

La Corte d’appello di Milano, con la decisione qui impugnata nel 2016, ha escluso che potesse farsi applicazione nel giudizio delle disposizioni contenute nella Direttiva suddetta, dando rilievo all’espresso regime transitorio che ne esclude la retroattività.

Ora, tale ragionamento della Corte territoriale risulta corretto e non in contrasto con i principi di diritto che si sono appena richiamati e la doglianza sul punto del presente ricorso, contenuta nel primo motivo, è infondata.

Invero, l’art. 22 della direttiva stabilisce, altresì, che gli Stati membri assicurano che le misure nazionali di recepimento non si applichino retroattivamente, limitatamente alle disposizioni di carattere sostanziale e, quanto ai giudizi instaurati prima del 26 dicembre 2014, anche a quelle processuali e il D.Lgs. n. 3 del 2017, ha provveduto in conformità.

Pertanto, nel presente giudizio non risulta direttamente applicabile l’art. 10 della Direttiva n. 2014/114/UE.

Il principio è stato di recente espresso anche dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 28/3/2019, nella causa C-637/17, ove si è chiarito che “L’art. 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale” (si trattava di un’azione risarcitoria da illecito Antitrust promossa, nel 2015, dinanzi a Tribunale di Lisbona, prima del recepimento nell’ordinamento giuridico portoghese della Direttiva 2014/104/UE, da una società concorrente nel mercato delle emittenti televisive, che si riteneva lesa, nei confronti di un’impresa cui, con provvedimento irrogato dall’Autorità Garante nel 2013, era stata irrogata una sanzione per abuso di posizione dominante; nell’ordinamento portoghese è previsto un termine di prescrizione ordinaria, per le azioni risarcitorie da responsabilità extracontrattuale, di tre anni).

In conclusione, il motivo deve essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di azione risarcitoria derivante dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, proposta anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 della Direttiva 2014/104/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, ed al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 19, di attuazione nell’ordinamento italiano della Direttiva, non si applicano le norme di natura sostanziale in essa previste nè quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva”

3.2. Resta ora da valutare la doglianza in punto di illegittimità del criterio di decorrenza del termine nazionale di prescrizione, quinquennale, individuato, nella fattispecie, dalla Corte d’appello, in quello coincidente con l’avvio del procedimento antitrust da parte dell’AGCM, nel febbraio 2005, quale momento in cui un’impresa economicamente operante nel settore della telefonia avrebbe dovuto avere, ragionevolmente, la percezione dell’illecito anticoncorrenziale, per abuso escludente, perpetrato dall’operatore dominante Telecom, ai suoi danni.

Il problema dell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già affrontato più volte da questa Corte, ribadendosi in generale il principio per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo, per chi ha interesse a farlo valere, oggettivamente percepibile e riconoscibile, usando l’ordinaria diligenza (Cass. 5913 e 9927 del 2000; Cass. 2645 e 12666 del 2003; Cass. 10493/2006; Cass. S.U. 576 e 27337/2008; Cass. 11119 e 21255 del 2013).

Con la sentenza n. 2305/2007, si è ribadito che la decorrenza del termine di prescrizione, fissato dall’art. 2947 c.c., inizia, secondo il criterio generale fissato dall’art. 2935 c.c., solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo e tale momento è stato individuato in quello di percezione del danno, quando, cioè, la produzione del danno si manifesta all’esterno, “divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” come danno ingiusto conseguente all’illecito concorrenziale. Nella fattispecie, in cui si verteva in tema di intesa antitrust tra le compagnie assicurative ai danni degli assicurati, consumatori, questa Corte ha ritenuto che l’accordo non potesse presumersi conosciuto dagli assicurati prima che l’Agcm avesse depositato il provvedimento sanzionatorio, rivelando pubblicamente l’intesa vietata, essendo evidente che il consumatore fosse, anteriormente, del tutto ignaro delle dinamiche del mercato e dell’eventualità che vi fosse a monte un accordo vietato tra le imprese che vi operano.

Il principio è stato confermato, sempre nella materia dell’illecito antitrust, da Cass. 26188/2011 (nella quale, in ipotesi di provvedimenti sanzionatori adottati da parte dell’AGCM nei confronti di alcune compagnie assicuratrici che avevano violato norme a tutela della concorrenza, la Corte ha statuito come la decorrenza del termine di prescrizione della domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso a titolo di premi assicurativi dovesse decorrere dal momento del deposito di detti provvedimenti).

Nella motivazione della sentenza n. 14027/2013 (sempre relativa ad un’azione risarcitoria proposta nei confronti da assicurato di compagnia di assicurazioni, all’esito di provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, conseguente ad intesa orizzontale tra imprese assicuratrici concorrenti) questa Corte ha chiarito che “costituisce violazione della lettera e dello spirito dell’art. 2935 c.c., il considerare “giuridicamente possibile” l’esercizio di un diritto che il relativo titolare non sapeva e non poteva sapere di avere, per mancanza di informazioni sui fatti che ne costituiscono il fondamento, trattandosi di informazioni che egli non aveva il potere di acquisire legittimamente, prima che venissero pubblicamente divulgate”.

Si è poi precisato che resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la decorrenza, ed il relativo accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se sufficientemente e coerentemente motivato, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti” (Cass. 2305/2007; Cass. 14662/2016).

Da ultimo, questo giudice di legittimità (Cass. 18176/2019), ancora in materia di illecito antitrust, ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del danno lungolatente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità” (in tale occasione la Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva dato rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, al momento, ben anteriore rispetto a quello di deposito del provvedimento sanzionatorio dell’Agcm, in cui la condotta, qualificata come abuso di posizione dominante, aveva assunto rilevanza pubblica, per effetto di una doglianza collettiva da parte di alcune imprese asseritamente lese dall’altrui condotta abusiva, segnalazioni queste che avevano originato il procedimento amministrativo dinanzi all’Agcm e che avevano reso possibile la conoscenza del potenziale abuso).

A sua volta, la CGUE, nella sentenza Manfredi del 13/7/2006 (Cause riunite C-295/04 e C-298/04), ha statuito che “in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, purchè siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività”, essendo “compito del giudice nazionale verificare se una norma nazionale, in virtù della quale il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, decorre a partire dal giorno in cui tale intesa o tale pratica vietata è stata posta in essere in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso – renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito”. Ai paragrafi 78 e 79 si era evidenziato infatti che, qualora la norma nazionale preveda “un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso”, nel caso di infrazioni continuate o ripetute, non è escluso che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima che sia cessata l’infrazione e in tal caso chiunque abbia subito danni dopo la scadenza del termine di prescrizione si trova nell’impossibilità di presentare un ricorso; compito del giudice nazionale è quindi quello di verificare se la norma nazionale non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.

3.3. In conclusione, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell’azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere, ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza, che lo sia, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto.

Ora, nell’ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito antitrust, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell’illecito e di applicazione delle sanzioni dell’AGCM, nel periodo anteriore al recepimento ed attuazione a livello nazionale della Direttiva 2014/114/UE, sia un’impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell’istruttoria dinanzi all’AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l’impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell’istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità.

Il tutto anche in un’ottica pro-concorrenziale, cui in definitiva mira la materia, in quanto non vanno premiati i comportamenti delle imprese che, nel mercato in cui operano, non si adoperino per impedire il protrarsi degli effetti restrittivi della concorrenza, coltivando la domanda risarcitoria immediatamente dopo la percezione dell’illecito concorrenziale.

In ogni caso, come anche rilevato di recente da questa stessa Sezione (Cass. 18176/2019), “tale valutazione va condotta caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza”.

3.4. Nella specie, la pubblicità (anche sul sito internet ufficiale dell’Autorità Garante) dell’avvio, nel febbraio 2005, dell’istruttoria antitrust, procedimento A/357, nella quale si contestava agli operatori TELECOM, WIND e VODAFONE di avere applicato alle proprie divisioni commerciali condizioni economiche più favorevoli per la terminazione fisso-mobile, cosicchè i prezzi finali praticati alla clientela aziendale dagli operatori suddetti erano inferiori di quelli degli operatori terzi concorrenti, secondo la Corte d’appello, ha consentito, in relazione alla tipologia di illecito anticoncorrenziale (un abuso escludente e non un’intesa segreta), alla Uno (non un consumatore finale ma un operatore economico del settore, oltretutto, contraente diretta della Telecom in contratto multibusiness, risolto di diritto dalla Telecom) di avvedersi, pur non avendo pacificamente preso parte al procedimento dinanzi all’Autorità garante, della lesività della condotta di Telecom (pur senza conoscere ancora la struttura dei costi interni applicati da Telecom) o di potere conoscere, con la dovuta diligenza, essendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi delle imprese concorrenti.

Il ragionamento espresso, in quanto sufficientemente e coerentemente motivato, è insindacabile in questa sede (Cass. 2305/2007).

3.5. In tema poi di prova presuntiva e di applicazione dell’art. 2729 c.c., secondo orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. 2944/1978), il giudice di merito, nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravità e concludenza, cosicchè, nella formazione di tale suo convincimento, egli non incontra altro limite che l’esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell’id quod plerumque accidit, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sempre, in tema di prova per presunzioni, si è affermato che è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (conf. Cass. 9059/2018; Cass. 10973/2017).

Resta dunque fermo il principio per cui è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; Cass. 15219/2007; Cass. 656/2014; Cass. 1792/2017, che ha affermato come il risultato dell’accertamento in merito alla valida prova presuntiva, se adeguatamente e coerentemente motivato, “si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante”; Cass. 19987/2018; Cass. 1234/2019, ove si è ribadito che il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.6. Nella memoria depositata, la ricorrente invoca (peraltro, introducendo una censura per violazione dell’art. 102 del Trattato UE, non presente tra i motivi del ricorso per cassazione) quanto affermato di recente dalla Corte di Giustizia nella sentenza, già citata al par. 3.1., del 28/3/2019, nella causa C-637/17, ove si è così statuito: “L’art. 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza”.

Nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, il giudice portoghese aveva chiesto alla Corte UE “se l’art. 102 TFUE nonchè i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, da un lato, prevede che il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione e l’entità esatta del danno non sono noti, e, dall’altro, non prevede la possibilità di sospensione o interruzione di detto termine durante il procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza”.

La Corte di Giustizia, avendo, nella stessa pronuncia, affermato che la Direttiva 2014/104/UE (contenente norme tese ad armonizzare la normativa anche sulla prescrizione nella materia) non era applicabile nella controversia, e quindi in assenza di normativa dell’Unione in materia, applicabile ratione temporis, ha ribadito che spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività al fine di garantire la piena efficacia della normativa Euro-unitaria sull’abuso di posizione dominante.

La Corte UE ha osservato, in particolare, che: a) “la durata del termine di prescrizione non può essere così breve al punto di rendere, combinata con le altre norme in materia di prescrizione, l’esercizio del diritto a chiedere un risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile”; b) “termini di prescrizione brevi, che iniziano a decorrere prima che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione possa conoscere l’identità dell’autore della violazione, possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento”; c) “è indispensabile, affinchè la persona lesa possa proporre un’azione per il risarcimento del danno, che essa sappia qual è il soggetto responsabile della violazione del diritto della concorrenza”; d) “lo stesso dicasi per un termine breve di prescrizione, che non può essere sospeso o interrotto per la durata dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso”.

In relazione quindi alla questione dell’adeguatezza di un termine di prescrizione, alla luce del principio di effettività, in particolare, per le azioni di risarcimento introdotte in seguito ad una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza, la Corte di Giustizia ha precisato che “se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che il termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi”, cosicchè sarebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione.

Emerge quindi che, in tema di esame della compatibilità della normativa nazionale con il principio di effettività, occorra procedere ad una valutazione caso per caso e non si possano prendere in esame singoli elementi della disciplina nazionale in materia di prescrizione, occorrendo operare una valutazione di tale disciplina nel suo complesso (vedasi in tal senso il par. 81 delle conclusioni dell’Avvocato Generale, nella causa in oggetto).

Senza dubbio, anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Direttiva 2014/104/UE ed all’applicazione dell’armonizzazione con essa attuata, occorre garantire, nelle azioni risarcitorie per illecito antitrust, il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza posti dall’art. 102 del Trattato UE, ma, nel nostro ordinamento nazionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, e quindi anche da illecito antitrust (ed anche prima dell’attuazione della Direttiva 2014/104/Ue), è di cinque anni, ex art. 2947 c.c., ed inizia a decorrere dal momento in cui, come sopra già ricordato, il titolare del diritto sia adeguatamente informato, o si possa pretendere, ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza, che lo sia, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto.

Ora, non può ritenersi che il fare decorrere, nella materia antitrust, prima dell’operatività della Direttiva 2014/104/UE, il fare decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all’Autorità Garante per l’accertamento dell’abuso di posizione dominante, pur senza che il decorso di detto termine possa essere sospeso o interrotto durante il procedimento amministrativo, implichi un’impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio del diritto al risarcimento al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall’art. 102 Trattato UE, considerati i tempi ragionevoli dell’istruttoria e della fase decisoria dell’AGCM (nella specie esauritosi in due anni e mezzo) e l’ulteriore periodo, sufficientemente lungo, che è intercorso dalla decisione dell’AGCM sanzionatoria (nell’agosto 2007, a seguito di deposito delle risultanze istruttorie nel luglio 2006) alla scadenza del termine quinquennale così determinato (nel febbraio 2010), mentre la presente azione risarcitoria è stata promossa solo nel luglio 2012.

Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “in materia di disciplina della concorrenza nell’ordinamento italiano, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore della Direttiva 2014/104/UE, il diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un’impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio, al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall’art. 102 Trattato UE, dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione, dettato dalla normativa nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all’Autorità Garante per l’accertamento dell’abuso di posizione dominante, rispetto ad un’impresa concorrente”.

3.7. Quanto poi alla doglianza oggetto del secondo motivo e quindi alla questione dell’illecito permanente, in relazione al quale il diritto ad ottenere il risarcimento non si prescrive fintanto che permanga l’illecito, sorgendo in modo continuo via via che il danno si produce, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni consequenziali decorre, di volta in volta, dal loro verificarsi (cfr. Cass. 6512/2004: “gli ulteriori effetti dannosi che si producono nel patrimonio di un soggetto in conseguenza dello stato di fatto determinato dal comportamento illecito di un terzo, che solo una condotta contraria di quest’ultimo può eliminare, costituiscono effetti di un illecito permanente, la cui caratteristica è di dare luogo ad un diritto al risarcimento, che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce”; Cass. 17985/2007; Cass. 19359/2007; Cass. 12701/2015).

Distinta è la figura dell’illecito istantaneo con effetti permanenti, per il quale la condotta si esaurisce in un tempo definito ma gli effetti permangono nel tempo, con conseguente diverso regime della prescrizione (cfr. Cass. S.U. 23763/2011: “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica”).

La Corte territoriale ha ritenuto che la Uno si fosse limitata a reiterare, nell’atto di appello, le argomentazioni già respinte in primo grado e non avesse, con le sue affermazioni del tutto generiche, neppure dimostrato tutti gli elementi idonei a comprovare (al fine di spostare in avanti il termine di decorrenza della prescrizione) la persistenza degli illeciti antitrust, da parte di Telecom, sino al 2011, asserita data di cessazione dell’illecito (al fine di spostare in avanti il termine di decorrenza della prescrizione).

Non ricorre pertanto il vizio dedotto di motivazione apparente (cfr. Cass. S.U. 22232/2016: “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”) e neppure il vizio di violazione di legge.

Lamenta la ricorrente, con ulteriore doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., perchè dalla documentazione da essa prodotta si evincerebbe la prova della permanenza dell’illecito, degli artt. 2727,2728 e 2729 c.c., essendo la Telecom tenuta a dare la prova contraria della natura non permanente dell’illecito, accertata dall’AGCM nel provvedimento sanzionatorio, nonchè degli artt. 2935 e 2947 c.c., in ordine all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, nel 2011, data di cessazione asserita dell’illecito, o nell’agosto de 2007, data di pubblicazione del provvedimento decisorio dell’AGCM.

Oltre ad evidenti profili di inammissibilità della censura, rivolta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, che avrebbe dovuto, invece, ritenere provata la natura permanente dell’illecito, deve osservarsi che dalla, ritenuta provata, a dire della ricorrente, natura permanente dell’illecito antitrust non deriverebbe il voluto differimento del dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sino al momento della cessazione dell’illecito, in quanto, come chiarito sopra, il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che si produce e si prescrive ove non esercitato nel termine quinquennale dal momento in cui si verifica.

La censura risulta pertanto priva di decisività.

4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non viene efficacemente censurata la prima ratio decidendi della decisione impugnata con la quale le suddette ulteriori domande sono state ritenute assorbite, perchè proposte in via meramente incidentale all’accoglimento della pretesa risarcitoria da illecito antitrust, respinta per decorso del termine prescrizionale.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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