Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7675 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Antonelli

n. 4, presso lo studio dell’Avv. Andrea Costanzo, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti GARILLI ALESSANDRO e Guido Lomeo, unitamente e

disgiuntamele come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SE.RI.T SICILIA S.p.A. (già MONTEPASCHI SERIT S.p.A.), in persona

del Dott. Luigi Sensi, quale legale rappresentante della società,

giusta Delib. Consiglio di amministrazione 20 marzo 2003,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele, n. 326,

presso lo studio dell’Avv. SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta

per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1001/05 della Corte di Appello di

Palermo del 21.07.2005/19.10.2005 nella causa iscritta al n. 1741

R.G. dell’anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.02.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Claudio Scognamiglio, per delega dell’Avv. Renato

Scognamiglio, per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 28.12.2001, L.B.G., funzionario della MONTEPASCHI SERIT S.p.A., conveniva in giudizio questa società, in via principale, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera dell’8 novembre 2000, con le consequenziali pronunce di ordine reintegratorio e risarcitorio, ed, in via subordinata, per sentir converti-re la sanzione espulsiva in una meno grave prevista dal CCNL del settore.

Il L.B. deduceva che:

a) era intempestiva e tardiva la contestazione disciplinare, avendo la contestazione ad oggetto fatti e circostanze a conoscenza della datrice di lavoro prima dell’invio della lettera 22.09.2000;

b) esso ricorrente aveva regolarmente espletato l’attività di esecuzione nei confronti dei contribuenti;

c) ai fini del recupero delle somme aveva evitato di fare ricorso a pignoramenti mobiliari, preferendo attivare le procedure immobiliari;

d) in nessuna delle ispezioni, cui era stata sottoposta la concessione di Trapani, il modo di agire di esso ricorrente aveva costituito oggetto di contestazione;

e) in alcuni casi, su richiesta dei superiori o degli uffici finanziari, aveva disposto la sospensione dell’attività di riscossione per ottenere il massimo risultato dell’effettiva riscossione, non per favorire il contribuente.

Costituendosi la Montepaschi Serit contestava la fondatezza delle avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito, espletate le prove per testi ammesse ed acquisita varia documentazione, con sentenza n. 2186 del 2003 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso.

2. Tale decisione, appellata dal L.B., è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1001 del 2005. La Corte ha rigettato l’eccezione – contenuta nel primo motivo di appello – di intempestività della contestazione degli addebiti mossi al L.B., in quanto, pur essendosi conclusa la visita ispettiva in data 12.11.1999, ben più gravi anomalie – rispetto a quelle rilevate – avevano indotto la società ad avviare un’indagine ispettiva ancor più approfondita per la verifica dello stato di gestione della Concessione di Trapani con riguardo alle procedure esecutive nei confronti dei “grandi contribuenti”. La stessa Corte ha ritenuto del pari infondati i rilievi mossi dall’appellante alla sentenza di primo grado e contenuti nel secondo motivo di appello, con il quale il L. B. aveva sostenuto di avere correttamente svolto la propria attività perseguendo, l’obiettivo di ottenere l’adempimento delle obbligazioni, senza che fosse stata fornita la prova circa un effettivo danno cagionato alla società datrice di lavoro.

In particolare la Corte territoriale ha osservato, richiamandosi anche alle dichiarazioni dei testi escussi, che il ricorrente si era reso responsabile di gravi omissioni, per non avere reso operativa la finzione “Grandi Contribuenti – Coordinamento di Produzione -“, ponendo in essere colpose inadempienze, concretatesi anche in comportamenti contrari alla deontologia e all’etica professionale.

3. Il L.B. ricorre per cassazione con tre motivi. La SERIT SICILIA S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il L.B. sostiene che la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio di immediata contestazione degli addebiti L. n. 300 del 1970, ex art. 7, risultando dalla documentazione depositata e dalle dichiarazione rese dai testimoni escussi che la Montepasschi Serit era perfettamente a conoscenza della situazione e aveva lasciato trascorrere un notevole lasso di tempo senza muovere alcuna contestazione ad esso ricorrente. In particolare il L.B. afferma che alla Montepaschi Serit – in virtù dei costanti controlli effettuati presso la concessione di Trapani – era ben nota la situazione di grandi contribuenti, che era stata segnalata alla Direzione Generale dell’appellata nel novembre 1999.

Aggiunge che, benchè i fatti contestati fossero già noti a quella data, la Montepaschi non ritenne di comunicare alcunchè fino al 22 settembre 2000, ossia dieci mesi dopo gli accertamenti compiuti dall’ispettore Calderone, e al contrario predispose delle note di qualifica per l’anno 1999 particolarmente lusinghiere per l’appellante.

Il ricorrente pone altresì in evidenza di essere stato trasferito dal marzo 2000 dalla sede di Trapani a quella di Catania dopo la sua promozione a “direttore aree produttive” e in tale situazione non aveva avuto più la possibilità di accedere ai documenti necessari per predisporre una difesa efficace. Da parte sua la società controricorrente contesta le argomentazioni addotte dal ricorrente/osservando che costui avrebbe potuto svolgere le sue difese senza alcuna difficoltà e avrebbe potuto avvalersi della possibilità di essere sentito di persona, ove non avesse potuto accedere alla documentazione di archivio. La società rileva quindi che il principio di immediatezza, da valutarsi in relazione alla necessità dello svolgimento di indagini difficili e di lunga durata, non risulta violato nel caso di specie, essendosi la società stessa resa conto della gravità dei fatti imputabili al dipendente soltanto con la lettura della relazione ispettiva del 14.09.2000 ed avendo provveduto alla contestazione disciplinare in data 22.09.2000, in tempi più che ragionevoli.

Ciò premesso sulle opposte linea difensive, questa Corte ritiene privi di pregio e non condivisibili i rilievi mossi dal ricorrente.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano il ritardo (ex plurimis Cass. n. 2 580 del 2 febbraio 2009; Cass. n. 16291 del 2004; Cass. n. 5423 del 1999; Cass. n. 2762 del 1995).

L’impugnata sentenza è in linea con il richiamato orientamento, avendo posto in evidenza che la relazione ispettiva del 22.11.1999 non pose fine agli accertamenti, essendo sorta la necessità nel maggio 2000 di avviare una più approfondita indagine sullo stato di gestione della Concessione di Trapani con riguardo alle procedure esecutive nei confronti dei grandi contribuenti.

Orbene in occasione di tale ultima visita ispettiva furono sentiti alcuni dipendenti, che riferirono fatti e circostanze, a causa di quali l’omesso espletamento di attività riguardanti i “carichi” dei grandi contribuenti era da addebitare a precise determinazioni del L.B..

L’indagine ispettiva si concluse con la relazione del 14.09.2000, come già detto, a cui seguì la contestazione disciplinare al dipendente in data 22.09.2000.

Nella situazione così ricostruita il giudice di appello con valutazione adeguatamente e coerentemente motivata, ha riscontrato l’insussistenza di una violazione del principio di immediatezza nella contestazione degli addebiti disciplinari e nella conseguente inesistenza della lesione del diritto di difesa in danno del ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione connessa alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti sui punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente formulato in primo grado le richieste istruttorie (prova per testi ed ordine di esibizione), disattese dal primo giudice, mentre sul punto nulla aveva detto il giudice di appello.

La censura va disattesa, in quanto il ricorrente ha omesso di riportare e trascrivere i capitoli di prova, di cui ha chiesto l’ammissione, non consentendo in tal modo al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e delle prove stesse, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (in questo senso ex plurimis Cass. n. 17904 del 2003; Cass. n. 15751 del 2003; Cass. n. 8388 del 2002; Cass. n. 3356 del 1993).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e dell’art. 2104 c.c., nonchè vizio di motivazione circa un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al riguardo il L.B. osserva che la Corte territoriale ha ritenuto di accertare un inadeguato grado di efficienza operativa e carenze nello svolgimento delle attività e nell’esecuzione dei necessari controlli contabili, concludendo nel senso che non avrebbe potuto dubitarsi sulla responsabilità di esso ricorrente in ordine ai fatti addebitatigli.

Tali conclusioni, ad avviso del L.B., si pongono in assoluta contraddizione con quanto emerso nel corso dell’intero procedimento ed, ancor prima, con il reale estrinsecarsi dei fatti di causa, essendo risultato che egli aveva organizzato periodiche riunioni per sollecitare il rientro dei contribuenti morosi, e ciò non attraverso le procedure mobiliari che consentivano il ricupero di modeste somme, ma attraverso le procedure immobiliari.

La correttezza del suo operato, secondo il L.B., si trae poi in via induttiva dall’allegato n. 19 del verbale ispettivo, dal quale risulta che l’importo riscosso rispetto al debito residuo era stato assai modesto, per essere stato assorbito la maggior parte di esso a dalle maggiori rateizzazioni e dalle sospensioni concesse da altri enti (viene richiamata in particolare la posizione del gruppo Bulgarella).

Nella delineata situazione, aggiunge il ricorrente, non si riscontrano i profili della giusta causa ex art. 2119 c.c., avendo egli operato sempre con la dovuta diligenza nel seguire le istruzioni impartite dalla Montepaschi ed essendo le inadempienze della gestione delle pratiche imputabili a i preposti della concessionaria e non al direttore.

Anche questo motivo è infondato.

Invero il giudice di appello, come in precedenza evidenziato, ha ritenuto giustificato il licenziamento del L.B., per essere venuto meno l’elemento della fiducia del datore di lavoro riposta nel dipendente, in relazione alla condotta tenuta da quest’ultimo e soprattutto in relazione alla mancata operatività della funzione dei “grandi contribuenti” prevista dall’ordine di servizio n. 70/1998.

Sul punto ha richiamato le precise dichiarazioni rese dalla teste T.V., nominata responsabile del reparto “Grandi Contribuenti”, ma destinata ad altra attività, senza avere mai ricevuto la consegna della direzione della lista dei contribuenti di alta fascia, sebbene ne avesse fato richiesta. Lo stesso giudice ha ricordato che in occasione degli accertamenti conclusisi il 12.11.1999 gli ispettori redassero 34 verbali per l’importo di oltre L. sei miliardi, codificarono sette contribuenti falliti, richiesero la stampa di 23 avvisi per l’importo di quasi L. quattro miliardi, essendo scaduti quelli emessi in precedenza o non essendo stati rinvenuti, mentre soltanto nel 2000 vennero attivate le procedure di recupero nei confronti del gruppo Bulgarella e della ditta Montalto.

A fronte della valutazione della gravità degli addebiti contestati al lavoratore e del giudizio di proporzionalità tra fatti addebitati e recesso, sostenuti da ampia e coerente motivazione, il ricorrente si è limitato a contrapporre un diverso apprezzamento, che non è consentito in sede di legittimità e comunque non scalfisce le puntuali argomentazioni del giudice di appello.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 4.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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