Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7675 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14484-2020 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI,

72, presso lo studio dell’avvocato SCIARRILLO ANDREA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SGARBI PIETRO, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza del 2.7.18 la Corte d’appello di Ancona respinse l’appello proposto da F.L. in ragione dell’insussistenza del diritto di ottenere la protezione internazionale. Impugnata la sentenza, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24388 del 30.6.19, accolse il ricorso fondato sulla violazione del D.Lgs. n. 251, artt. 2 e 14, rilevando che: la sentenza impugnata, in ordine alla protezione sussidiaria, aveva segnalato la carenza d’indicazioni atte a far ritenere “particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del paese di provenienza …”, senza però compiere la doverosa disamina del gravame alla luce di informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del Gambia e, se necessario, dei paesi di transito (Libia), in ordine all’insussistenza di fondati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, il ricorrente avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno.

A seguito di riassunzione del giudizio, con sentenza del 20.5.2020, la Corte territoriale di Ancona ha di nuovo respinto l’appello, osservando che: dal report dell’UNHCR del gennaio 2017 si desumeva che in Gambia vi era stata una variazione del governo, con la successione nella carica di Presidente di Barrow il quale aveva promosso un corso più democratico rispetto al precedente Presidente; nel corso del 2019 in Libia erano ripresi gli scontri tra le opposte fazioni facenti capo al governo riconosciuto guidato da Se. e a quella d’opposizione di Ha.; alla luce del suddetto report, la Corte di merito ha escluso che in Gambia vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

F.L. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25, artt. 8 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., nullità della sentenza impugnata e omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte d’appello non aveva applicato il principio di diritto affermato dalla Cassazione, in ordine alla verifica della situazione socio-politica del Gambia sulla base di fonti aggiornate, peraltro senza pronunciarsi sulla domanda di protezione umanitaria.

Il secondo motivo denunzia omessa motivazione e omesso esame di fatto decisivo in ordine alla protezione sussidiaria, poichè dal report esaminato si desumeva una situazione di spiccata instabilità socio-politico-religiosa in Gambia, foriera di danno grave in caso di rimpatrio.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25, art. 8, comma 3, in quanto la Corte territoriale si è limitata a valutare le condizioni oggettive del Gambia indicando report non aggiornati (al gennaio 2017) e senza tener conto delle fonti più recenti citate dal ricorrente, non ottemperando così al dovere di cooperazione istruttoria.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di protezione umanitaria, fraintendendone i presupposti con quelli della protezione sussidiaria, senza considerare la situazione di vulnerabilità in cui versava il ricorrente e non effettuando la comparazione tra il grado d’integrazione sociale di quest’ultimo in Italia e la situazione cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè connessi, sono fondati. Invero, dall’esame della sentenza impugnata si evince che la valutazione della situazione generale del Gambia è avvenuta sulla base di fonti informative non aggiornate, anche rispetto alla data della sentenza di annullamento emessa nel 2019.

Il quarto motivo, infine, è fondato in quanto la Corte territoriale non ha compiuto alcuna valutazione circa la richiesta di protezione umanitaria, che pure era stata ribadita nelle conclusioni dell’atto di riassunzione del giudizio di merito, essendo rimaste le relative doglianze assorbite implicitamente nella precedente statuizione di cassazione con rinvio.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, anche per provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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