Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7675 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 03/04/2020), n.7675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6023/2019 r.g. proposto da:

G.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Lorenzo

Picotti, e dall’Avvocato Gabriella de Strobel, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Piazza Capranica n. 78, presso lo studio

dell’Avvocato Federico Mazzetti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 7.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/1/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da G.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e la richiesta protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il giudice del gravame ha tuttavia specificato che oggetto della impugnazione era stato solo il diniego della richiesta protezione sussidiaria ed umanitaria, così precisando che sul rigetto della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato si era ormai formato il giudicato.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo; il ricorrente ha infatti narrato: a) di essere nato a (OMISSIS), e di essere di religione musulmana e di etnia (OMISSIS); b) di essere diventato orfano all’età di 13 anni e di essere stato, dunque, condotto dallo zio in Libia per lavoro, ove però quest’ultimo era rimasto vittima della guerra civile; c) di aver subito carcerazione e torture in Libia.

La corte territoriale ha dunque ritenuto che: 1) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, per la mancanza di un conflitto armato in Gambia, paese ove il miglioramento della situazione politica garantiva, ora, il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini; 2) non poteva essere accordata la richiesta protezione umanitaria, in ragione della mancata allegazione delle condizioni di soggettiva vulnerabilità del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 7.8.2019, è stata impugnata da G.M. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 6 e 14, in relazione al diniego della richiesta protezione sussidiaria.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’attuale situazione socio-politica del Gambia ed il conseguente grave danno derivante dal rimpatrio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’allegata situazione di vulnerabilità del richiedente.

4. Il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione sempre al diniego della reclamata protezione umanitaria.

5. Con il quinto ed ultimo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

6. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

6.1 Il primo motivo di censura è invece inammissibile.

6.1.1 Il motivo – articolato in primis in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Gambia, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che in Gambia non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

Senza contare che il ricorrente neanche censura la ratio decidendi da ultimo ricordata, e cioè che il Gambia non è interessato da fenomeni di conflitti armati generalizzati, appuntandosi le doglianze sul diverso (ed irrilevante) profilo – per il riconoscimento della reclamata protezione sussidiaria – della situazione socio-politica del Gambia che non garantirebbe, secondo le doglianze del ricorrente, il godimento dei diritti fondamentali dell’individuo.

6.1.2 Inammissibile è la censura anche in relazione alla forma di protezione “sussidiaria” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, posto che lo stesso ricorrente non ha allegato situazioni riconducibili nell’ambito di tutela protetta dalla norma da ultimo citato, avendo, in realtà, confessato di essere espatriato per ragioni personali e non già per il timore di subire la pena di morte ovvero trattamenti disumani e degradanti, in caso di rientro e permanenza nel paese di origine.

6.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, per le medesime ragioni già esplicitate in relazione al primo motivo, e cioè in ragione, da un lato, della natura meritale delle doglianze prospettate e, dall’altro, della mancata impugnazione della ratio decidendi posta a sostegno del diniego della richiesta protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.

6.3 Il terzo e quarto (che possono essere esaminati congiuntamente, attingendo, invero, il profilo del contestato diniego della protezione umanitaria) sono invece fondati.

6.3.1 In effetti è omessa completamente la valutazione di soggettiva vulnerabilità del richiedente in ordine alle pur allegate situazioni di grave difficoltà personale del richiedente (orfano, torture in Libia, giovane età). Sul punto, la motivazione impugnata si limita ad un’apodittica (e dunque non giustificata) affermazione di mancanza di vulnerabilità dell’odierno ricorrente, senza invece approfondire e scrutinare le effettive (e dedotte) ragioni fondanti la domanda di protezione umanitaria.

6.3.1 Sulla dedotta questione di diritto “intertemporale” sollevata dal ricorrente nei motivi di censura qui in esame, è sufficiente ricordare la recentissima sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte, secondo la quale, verbatim, “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge” (Cass., ss.uu., sent. 29459/2019).

Nessun dubbio può dunque, ora, residuare in ordine alla disciplina applicabile anche al caso di specie.

6.3.2 Ma va anche aggiunto come manchi, nella motivazione impugnata la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Gambia, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.

Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019, cit. supra), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (così, Cass. 1104/2020). Ciò posto, occorre rimettere al giudice del rinvio la valutazione della predetta comparazione (invece assente nella motivazione impugnata) tra la odierna condizione del richiedente asilo e quella cui egli verserebbe in caso di suo rimpatrio in Gambia, e ciò con particolare riferimento a quei profili di particolare vulnerabilità resi evidenti dalla vicenda personale del ricorrente, che è stato oggetto di torture in Libia e ha dovuto affrontare un lungo e periglioso viaggio già in tenera età.

Osserva il collegio, in proposito, che, sulla premessa in fatto della ritenuta veridicità del racconto del richiedente protezione, è compito del giudice di merito procedere ad una accurata ed approfondita valutazione della situazione di vulnerabilità sopra descritta, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, il giudice è hwer.4 tenuto ad esaminare la domanda anche alla luce delle informazioni sul paese di transito.

Il giudizio comparativo tra la condizione personale del richiedente protezione e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio – giudizio alla luce del quale, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, l’attuale condizione dell’istante nel paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza – non può prescindere dall’analisi e dal significato del sintagma “condizione di vulnerabilità” vulnerabilità che, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto una delle ipotesi per le quali può riconoscersi la protezione umanitaria (così, Cass. 1104/2020, cit. supra).

Le sezioni unite, invero, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che le relative basi normative non sono, allora, “affatto fragili” (come affermato, invece, nell’ordinanza di rimessione), ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, con il sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4. che andava, pertanto, condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit.) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

5. che, con riferimento all’ipotesi che precede, non poteva, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.

Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento.

Chiariti i principi posti a presidio dell’istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano(così, Cass. 1104/2020, cit. supra).

Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, testualmente, ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare, si ripete, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Nel caso di specie, il giudice di merito mostra di non dubitare della credibilità della vicenda del ricorrente, pur non tenendo in considerazione delle pur allegate (e sopra ricordate condizioni di vulnerabilità soggettive del richiedente), e senza svolgere quel giudizio comparativo da ultimo ricordato.

Occorre pertanto accogliere il terzo e quarto motivo di ricorso, il cui accoglimento determina l’assorbimento del quinto motivo.

Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, anche per la decisione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e quarto motivo; dichiara assorbito il quinto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA