Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7674 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11851-2011 proposto da:

B.W., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO MENICHINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AKNO BUSINESS PARKS S.P.A., C.F. (OMISSIS), BENAKO BUSINESS PARK

S.P.A. C.F. (OMISSIS), IMMOBILIARE TRUCCAZZANO S.R.L. C.F.

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO MORICONI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO PIROVANO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 121/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/02/2011 R.G.N. 1748/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.W. aveva dedotto in primo grado di aver ricevuto incarico di progettazione e di direzione lavori edili dalle società odierne contro ricorrenti, elencando i lavori eseguiti nel corso di circa tre anni, precisando che non sarebbe stato raggiunto alcun accordo sul compenso e chiedendo quindi il pagamento di tale compenso determinato ai sensi dell’art. 2225 c.c. sulla base delle tariffe professionali. Deduceva poi B. di aver svolto anche l’attività di responsabile dell’ufficio tecnico, di non essere stato remunerato per tale incarico e chiedeva la determinazione equitativa del compenso con riferimento ai parametri desunti dalla contrattazione collettiva Edili.

Il Tribunale respingeva il ricorso osservando in particolare che B. non aveva esposto distintamente le attività per le quali sarebbe stato compiutamente compensato e le attività per le quali sarebbe stato compensato in parte, a fronte dell’eccezione di pagamento globale a fronte di tutte le attività svolta pari a Euro 570.270,72, effettuato in relazione a tutte le attività svolte nei diversi incarichi, pagamento che sarebbe stato comprovato dalle fatture prodotte.

Nell’atto di appello, il B. lamentava che l’importo dei pagamenti effettuato dalle società e ritenuto valido dal Tribunale fosse errato per difetto, in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto che le fatture prodotte erano in realtà relative per la maggior parte ai lavori effettuati su una zona, F.C., su cui insisteva anche un Lotto ((OMISSIS)), per il quale però egli non aveva richiesto compensi. Lamentava comunque il ricorrente che i pagamenti relativi agli altri siti non fossero stati provati dalle società convenute.

La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame in particolare osservando che le doglianze del ricorrente si fondavano su una prospettazione dei fatti diversa da quella svolta in primo grado, perchè si era fatto riferimento ai lavori di cui al Lotto (OMISSIS), non oggetto di specifiche deduzioni in primo grado.

Inoltre la Corte ha disatteso le doglianze del B. circa l’imputazione, da parte del giudice di prime cure, all’attività svolta nel ruolo di coordinatore dell’ufficio tecnico di alcuni dei pagamenti compresi nella somma complessiva ritenuta congrua,; comunque ha rilevato che erano mancate l’individuazione e la dimostrazione degli elementi di fatto atti ad identificare un’attività di coordinamento dell’ufficio tecnico, distinta in modo adeguato dall’attività progettazione e direzione lavoro e non ultimo dall’attività di amministratore.

Infine la Corte ha rilevato che il ricorrente non avrebbe potuto invocare l’applicazione dell’art. 2225 c.c. per l’attività di progettazione e direzione lavori, con determinazione equitativa facendo riferimento alle tariffe professionali, perchè tale determinazione presuppone che il compenso non sia stato convenuto tra le parti, mentre invece dall’esame testimoniale e dalle fatture prodotte in giudizio si sarebbe dovuto evincere che vi era stato in realtà un accordo tra le parti per la corresponsione di 1000,00 Euro mensili.

Ha proposto ricorso per cassazione B. affidato a sette motivi.

Hanno resistito le società con controricorso.

La difesa di B. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso B. lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 2225 e 2223 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e poi anche illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello, appiattendosi al pari del giudice di prime cure, sulle eccezioni delle società resistenti di avvenuto pagamento globale per ogni attività, non avrebbe imputato al “Lotto (OMISSIS)” una parte delle fatture pagate dalla società Benako alla società Infinity, soggetto diverso da B., ma di cui questi era socio unitamente alla moglie, senza considerare che le somme esposte erano quindi da riferirsi solo ad alcune attività e non a tutte quelle poste in essere dal ricorrente. Vi sarebbe stato pertanto una violazione del principio di disponibilità delle prove stabilito dall’art. 115 c.p.c., per non avere la corte esaminato tutta la documentazione prodotta ed in particolare le fotografie da cui si sarebbe evinto che egli aveva lavorato anche su tale Lotto (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile, perchè confuso e poco chiaro nell’individuare ed indicare con necessaria esattezza quale fosse ” il materiale probatorio” avente ad oggetto “le opere del lotto (OMISSIS)”, non esaminato da parte della Corte e quindi non posto a fondamento della sua decisione, tanto da determinare, secondo il ricorrente, una violazione all’art. 115 c.p.c.. Comunque è un motivo infondato, perchè la Corte d’Appello ha chiaramente rilevato che il ricorrente nel ricorso di primo grado non aveva dedotto alcunchè relativamente alla esistenza di un contratto tra la società Benako e la società Infinity, avente ad oggetto proprio l’attività svolta presso il “lotto (OMISSIS)” sito in Comune di (OMISSIS), attività di cui si sarebbe comunque occupato di fatto il B.. La Corte territoriale, precisando che solo in secondo grado l’appellante aveva allegato l’esistenza di tale ulteriore contratto e che quindi tali nuove allegazioni erano inammissibili, ha rispettato il principio della disponibilità delle prove, perchè ne ha rilevato la tardività ai fini della loro valutazione.

2) Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3: secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte nel ritenere che le parti si erano accordate su un corrispettivo pari a Euro 10.000 al mese, dal marzo 2002 al luglio 2004 (pag. 22 e 23 della sentenza), così statuendo su di un capo di sentenza non più soggetto di impugnazione. Ed invero il tribunale avrebbe escluso l’esistenza di accordo sui compensi da erogare e comunque l’assenza di prove di un simile accordo. Il relativo capo della sentenza di primo grado, non impugnato dalle convenute, sarebbe passato in giudicato e la Corte d’Appello avrebbe quindi statuto violando l’art. 324 c.p.c.. A dire del ricorrente la cassazione della sentenza sarebbe effettuata su di un punto decisivo, perchè consentirebbe di determinare in sede di rinvio il compenso per l’attività professionale svolta, in base alla tariffe professionali, ai sensi degli artt. 2223 e 2225 c.c.

Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile, prima che infondato. Ed infatti nel ricorso manca la compiuta trascrizione della sentenza di primo grado nei relativi passaggi argomentativi in cui, a dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza di un accordo tra le parti sulla corresponsione di un compenso da erogare. Inoltre il B. si è limitato a trascrivere un passaggio della sentenza in cui il giudicante ha soltanto escluso che i termini di un accordo potessero essere quelli indicati dalla parte convenuta, consistenti nel pagamento di un euro per ogni mq da realizzare, atteso che i mq di fatto realizzati non avrebbero potuto portare alla quantificazione della somma di Euro 570.272,00 in totale erogati, ma nessuna affermazione di inesistenza di diversi accordi sembra essere contenuta nella prima sentenza. Detta sentenza non è stata neanche indicata come specifico documento ed allegata al presente ricorso, con evidente violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non consentendo alla Corte di legittimità di prendere idonea cognizione delle doglianze ad essa sottoposte.

3) Il terzo motivo, in cui viene denunciata un’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 con riferimento al punto di motivazione relativo all’esistenza di un accordo sul compenso, ripropone, sotto diversa ottica, analoghe doglianze già esaminate nel secondo motivo di gravame. In questo caso il B. lamenta l’errore della Corte nel ritenere raggiunto tra le parti un accordo sul compenso, mal valutando una deposizione del teste M.A. e le prove documentali costituite da fatture emesse in suo favore, prove dalle quali emergerebbe trattarsi invece di semplici acconti mensili, pari ad Euro 10.000 e non di compenso concordato per tale cifra. Lamenta poi il ricorrente l’illogicità della motivazione anche con riferimento ad errati calcoli effettuati dalla Corte d’Appello che porterebbero a riconoscere una somma complessivamente erogata di 470.000 Euro per un periodo di soli 28 mesi dal marzo 2002 al luglio 2004, mentre l’importo indicato di Euro 570.720,00 si riferirebbe all’intero periodo del rapporto, dal febbraio 2002 al gennaio 2006.

Anche tale motivo è inammissibile nella misura in cui i fatti indicati come decisivi non possono ritenersi tali: in realtà il ricorrente propone semplicemente un’ altra spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, con una logica diversa ed alternativa a quella seguita dalla corte d’Appello, sulla base di una differente valutazione delle prove. In sostanza il motivo, lungi dal censurare la “ratio decidendi”su cui si è fondata la Corte d’Appello, prospetta una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto (cfr ex plurimis Cass. N. 8401/2008).

4) con il quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta ancora sia un’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Secondo il B., la corte territoriale non avrebbe considerato le deduzioni dell’appellante, il quale aveva precisato che le fatture soddisfatte ammontavano a soli Euro 368.823,26 (oltre il compenso per l’attività di amministratore, pari ad Euro 141.147) ed aveva invece ritenuto satisfattiva la somma di Euro 570.270,27 come eccepito dalle società e ritenuto dal primo giudice, senza tuttavia motivare correttamente sulla lamentata mancanza di prove del pagamento di tutte le spettanze, in presenza di fatture ancora non quietanzate.

Anche tale motivo è inammissibile, perchè privo di una esatta specificazione di quale sia stato l’errore motivazionale anche del giudice di secondo grado nel ritenere satisfattiva di tutte le pretese del ricorrente la somma di Euro 570.270,27. Inoltre non sono state indicate e precisate quali fossero le fatture che non sarebbero state pagate, sebbene incluse nell’ammontare di detta somma, così che risulta impossibile accertare l’errore decisivo che avrebbe effettuato il giudice d’appello nel ritenere esatta tale somma. La Corte ha invece elencato analiticamente, alle pagine 14 e 15 della sentenza, gli importi risultati essere stati erogati, al netto dell’IVA, per complessivi Euro 429.123,27, a cui si aggiungevano i compensi per l’incarico di amministratore, pari ad Euro 141.147,00, così raggiungendo la somma sopra indicata.

5) con il quinto motivo B. denuncia ancora la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla mancata imputazione dei pagamenti effettuati dalle società anche all’attività svolta presso il Lotto (OMISSIS), ciò in quanto la documentazione prodotta era riferibile anche a tali lavori, non esplicitamente indicati nel ricorso introduttivo di causa solo perchè, per tale Lotto, la società Benako e la società Infinity avevano raggiunto un accordo separato, ma che pur sempre sarebbe stata attività facente capo al B., come confermato anche dai testimoni escussi in primo grado. Secondo il ricorrente l’oggetto del contraddittorio si sarebbe radicato su tutte le attività svolte e ciò proprio in ragione dell’eccezione di pagamento avversaria che riguardava indistintamente l’attività svolta nell’intero periodo del rapporto, inclusi quelli effettuati alla società Infinity.

Anche tale motivo è inammissibile trattandosi della stessa doglianza fatta valere con il primo motivo di ricorso, doglianza che peraltro viene ricondotta in maniera confusa a più vizi, tanto di violazione di legge, quanto di illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5.. In realtà sia con il primo che con il quinto motivo il B. si duole in concreto della stessa cosa: che la Corte abbia ritenuto esaustiva la complessiva somma indicata dalle Società ed individuata in Euro 570.270,00, a fronte di un’attività più ampia di quella allegata nel ricorso di primo grado, perchè riferibile ai lavori presso il Lotto (OMISSIS), attività che però avrebbe dovuto essere remunerata a parte, in quanto da imputare ad altro soggetto, la società Infinity.

Il motivo è comunque infondato perchè, come già rilevato in precedenza, la Corte territoriale ha correttamente formato il suo convincimento sulla base degli elementi di fatto e delle allegazioni forniti dal ricorrente nel ricorso introduttivo di causa, atto che ha definito il thema decidendum del giudizio, anche di secondo grado. La diversa prospettazione in appello, ove anche suffragata da elementi probatori acquisiti nel processo di primo grado,attraverso le prove testimoniali o documenti prodotti, non consente di ampliare la domanda, che resta circoscritta alla causa petendi così come individuata nel primo giudizio, dovendosi escludere, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, che l’oggetto del contraddittorio indicato in appello si sia radicato sin dall’inizio.

6) Con il sesto motivo B. denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio che individua nel mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale in particolare di un’attività di responsabile dell’ufficio tecnico, distinta da quella di progettista e di direttore lavori e quindi di un distinto compenso per tale attività, pur essendo emerso dalle testimonianze raccolte in primo grado che egli fosse coordinatore dell’ufficio tecnico. Lamenta comunque il B. che la Corte non avrebbe preso posizione precisa sui motivi di impugnazione per quanto attinente all’attività di direttore tecnico, in aggiunta all’attività di progettista e di direttore dei lavori e si duole che non sia stata esaminata la richiesta ammissione di capitolo di prova dedotto in appello sul punto.

Il motivo è inammissibile, sia per la genericità e la non autosufficienza dello stesso, perchè non riporta il B. il capitolo di prova del ricorso di appello di cui lamenta la mancata ammissione, al fine di comprendere la decisività dei fatti oggetto di accertamento, sia perchè in realtà richiede anche un’inammissibile rivalutazione del fatto attraverso un riesame delle risultanze testimoniali, diverso da quello già effettuato dalla Corte ampiamente alle pagine 21 e 22 della sentenza, in base al quale ha ritenuto non individuabile come attività significativamente diversa ed ulteriore quella di direttore tecnico, rispetto a quella di progettista e di direttore dei lavori.

7) con il settimo motivo di ricorso il B. ripropone confusamente denunce in realtà già espresse nei precedenti motivi e che si riconducono alla mancata applicazione delle tariffe professionali per la determinazione del compenso, quindi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2223 e 2225 c.c.. Anche tale motivo è inammissibile, perchè censura la sentenza con riferimento ad un passaggio motivazionale per nulla decisivo, ma ininfluente e di fatto irrilevante (il non essersi munito di un parere dell’ordine professionale) rispetto alla ragione dirimente per cui la corte ha escluso l’applicazione delle tariffe, individuata correttamente nell’esistenza di un accordo sia pure tacito tra le parti di erogare un compenso mensile globale di Euro 10.000.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese del presentente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna B. alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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