Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7674 del 18/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7674 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 19064-2011 proposto da:
CHIPI SIMONA C.P. CHPSMN67E53C309H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo
studio degli avvocati DOMENICO D’AMATI, GIOVANNI
NICOLA D’AMATI, NICOLETTA D’AMATI, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

233

RETESOLE S.P.A.

P.I. 04976961005,

legale rappresentante pro tempore,

in persona del
elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio

Data pubblicazione: 18/04/2016

dell’avvocato CARLA RIZZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO
MASTRANGELI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

Nonché da:
RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. C.F. 03637790589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CHIPI SIMONA C.F. CHPSMN67E53C309H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo
studio degli avvocati DOMENICO D’AMATI, GIOVANNI
NICOLA

NICOLETTA

D’AMATI,

la

che

D’AMATI,

tc”…Sct

rappresentano e difendono giusta delega inplat
con troricorrente al ricorso incidentale –

—— —–

7-1WITcontro

RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A.

O. E.

03637790589,

RETESOLE S.P.A. P.I. 04976961005;
– intimate

4-

x.•■■••

uvvyro

a

nLena

11_

iwm2/010

CORTF,

RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. C.F. 03637790589;

D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2011 r.g.n.
4767/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/20]6 dal Consigliere Dott. ELENA
CH

udito l’Avvocato RUSSO ANNA per delega verbale
Avvocato RIZZO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale

Dott.

RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha

concluso per il rigetto dúricorsi.

udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, con
sentenza depositata il 31.1.2011, rideterminava (riducendola) la liquidazione delle spese del
giudizio di primo grado a carico di Chipi Simona, e, per il resto, confermava il rigetto della
domanda di accertamento della sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato, di natura
giornalistica, in qualità di redattore, a tempo pieno, in periodi sostanzialmente coincidenti,
instaurati con Retesole s.p.a. (emittente televisiva) dal 9.1.1994 all’11.12.2000 e con Radio

31.6.2000, respingendo altresì la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art.96
C.p.c. nuovamente formulata da RDS.
Per la cassazione di tale sentenza Chipi Simona propone ricorso affidato a tre motivi.
L’intimata Retesole resiste con controricorso. La società RDS resiste con controricorso,
proponendo altresì ricorso incidentale sul capo relativo alle spese.
La lavoratrice e la società Retesole hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la lavoratrice denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3
e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1418 c.c. e 437 c.p.c. nonché
difetto di motivazione, avendo ritenuto, la Corte territoriale, che il vincolo di subordinazione
presupponesse il requisito della esclusività del rapporto di lavoro.
2. Con il secondo motivo la lavoratrice denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 116 c.p.c. nonché difetto di
motivazione, non avendo considerato, la Corte territoriale, con particolare riguardo al rapporto
di lavoro intercorso con Retesole, che la coincidenza tra i due rapporti si è verificata solo per
una parte del periodo complessivamente preso in considerazione e non avendo motivato il
giudizio di inadeguatezza delle risultanze testimoniali, essendo stato, inoltre, trascurato che la
subordinazione nel lavoro giornalistico è caratterizzata da un elevato grado di autonomia
professionale e può verificarsi anche in assenza di un obbligo di orario di presenza.
3. Con il terzo motivo la lavoratrice denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4
e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 112 c.p.c. nonché difetto di
motivazione avendo, la Corte romana omesso di pronunciare, con riguardo al rapporto di
lavoro intercorso con RDS, sulla prima domanda del ricorso diretta ad ottenere l’accertamento
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, domanda autonoma rispetto a quelle
successive concernenti la qualifica di redattore ordinario e il trattamento economico e
previdenziale spettante.
1
n. 19064/2011 R.G.

Dimensione Suono s.p.a. (nel proseguo RDS, emittente radiofonica), dall’1.7.1996 al

ttiett
4. La società RDS ha proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi, ail=nzt in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112e 346
c.p.c., per avere, la Corte territoriale, rideterminato (limitandole)

le spese di giudizio

nonostante mancata impugnazione su tale capo di sentenza ed assenza di indicazione dei
parametri presi a riferimento nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3,
c.p.c. per aver escluso la condanna della lavoratrice per responsabilità aggravata nonostante la
malafede emersa nell’aver proposto, falsati di qualche mese, due ricorsi giudiziari tesi,

5.

PareSotkin
Preliminarmente vata:~ la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi

dell’art. 335 c.p.c..
I motivi del ricorso vanno rigettati perché privi di fondamento.
6. In ordine al primo motivo, con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico di natura
subordinata ed alla qualifica di redattore ordinario cui ha fatto esclusivamente riferimento la
Chipi nella prospettazione delle sue richieste nel corso del giudizio, deve affermarsi in via
generale, tenuto conto dell’ampia elaborazione giurisprudenziale in materia, che la
giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rimarcare (vedi, ex multis, Cass. 9
novembre 2015, n. 22820, Cass. 2 aprile 2009, n.8068) come in tema di attività giornalistica,
siano configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del
lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista
nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile
periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la
sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, con permanenza,
nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del
datore di lavoro. Nel lavoro giornalistico subordinato è stato pure posto in rilievo il carattere
collettivo dell’opera redazionale, stante la peculiarità dell’orario di lavoro e dei vincoli posti
dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie (Cass. 9 giugno 1998
n. 5693), con la puntualizzazione che la figura professionale del redattore, implica pur essa il
particolare inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione necessaria per la
compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla
redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e
delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione
all’impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse (vedi in
motivazione, Cass.21 ottobre 2000 n.13945).
Alla stregua delle esposte considerazioni deve affermarsi che la pronuncia impugnata si
presenta del tutto corretta sul versante giuridico, essendosi attenuta ai principi di diritto sopra
richiamati laddove ha ravvisato non tanto nella esclusività del rapporto di lavoro quanto nella
n. 19064/2011 R.G.

2

entrambi, al riconoscimento di un vincolo di subordinazione.

quotidianità delle prestazioni (consistenti nella ricerca, valutazione ed elaborazione degli
avvenimenti di cronaca) e nell’inserimento stabile in una redazione, i precipui elementi
distintivi della qualifica di redattore, risultando, sotto il profilo motivazionale – per quello che
riguarda i complessivi accertamenti – formalmente coerente e sottraendosi pertanto a
qualsiasi sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto insussistente un
rapporto di lavoro a tempo pieno nei confronti sia di Retesole che di RDS non essendo possibile
integrare, alla luce degli specifici elementi dedotti dalla stessa lavoratrice (che ha dichiarato la

20,00), i caratteri fondanti la prestazione di lavoro subordinato di natura giornalistica.
7. In ordine’ al secondo motivo del ricorso principale, occo .rre rilevare un profilo di
inammissibilità laddove, pur a fronte anche di concorrenti denunciati vizi di violazione di legge,
la ricorrente lamenta principalmente una erronea valutazione delle deposizioni testimoniali che,
se correttamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre a riconoscere la ricorrenza della
subordinazione con la società Retesole.
Giova ricordare, sul punto dell’accertamento della controversa natura subordinata del rapporto
di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo
ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di Cassazione, essenzialmente la
determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto: mentre la
valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il
rapporto controverso all’uno od all’altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un
apprezzamento di fatto che, come tali, non possono essere censurati in sede di legittimità se
sostenuti da motivazioni ed argomenti esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici (da ultimo,
Cass. 9 novembre 2015, n. 22820, Cass. 21 ottobre 2015, n.21424). E’ principio di diritto
ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto
nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa,
consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logicoformale e della
correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta
l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la
logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla
dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali,
tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur
denunciando la violazione dell’archetipo della subordinazione nonché una deficiente
motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli
stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una
nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014; con
riferimento all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, Cass.

n. 19064/2011 R.G.

3

presenza continuativa, presso ciascuna redazione, per sei giorni a settimana, dalle 8,00 alle

21 ottobre 2000 n.13945, Cass. 7 ottobre 2013 n.22785, cui adde, in generale, Cass. 17 aprile
2009 n.9256, Cass. 4 maggio 2011 n.9808).
In realtà, la Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per cui, sulla base delle
emergenze di causa, ha ritenuto l’insussistenza della subordinazione presso Retesole, dando
atto dell’assenza di riscontri univoci sia in ordine alle esatte competenze della lavoratrice
presso l’emittente televisiva (“solo mansioni di speaker o anche di reperimento di notizie e di
partecipazione al confezionamento del telegiornale”) sia con riguardo al margine di autonomia,

la prova di un apporto di elaborativo ai contenuti dell’informazione, né dell’inserimento
organico nella redazione di Perugia. La Chipi non partecipava alla c. d. cucina redazionale, né
alle riunioni di redazione. La sua presenza in redazione era solo funzionale all’esigenza di
realizzare il telegiornale serale. La qualifica di redattore richiede la compilazione di articoli di
informazione e commenti o la realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti,
nonché la partecipazione ad attività di programmazione e formazione del prodotto finale. Nella
specie, la Chipi raccoglieva le notizie, che venivano sottoposte al direttore e al caporedattore, i
quali indicavano quali argomenti dovevano essere trattati nel telegiornale. La sua presenza
quotidiana in redazione sia di mattina che di pomeriggio – come riferito da alcuni testi contrasta con l’assunto che la Chipi – come prospettato nell’altro ricorso – dovesse essere
presente (almeno nel periodo luglio 1996/luglio 2000) nelle diverse località dell’Umbria per
raccogliere le notizie da fornire a R.D.S. per i notiziari che nel corso della giornata l’emittente
radiofonica trasmetteva”.

Ha, pertanto, ritenuto, la Corte territoriale che:

“Non vi è prova che

la Chipi avesse obbligo di rimanere a disposizione tra una prestazione e l’altra (elemento
costitutivo primario del “vincolo di dipendenza”): ciò deve peraltro escludersi in quanto
incompatibile con la sussistenza di un analogo obbligo nei confronti della R.D.S.”
La decisione ha fatto, dunque, corretta applicazione della legge, della logica e
dell’orientamento giurisprudenziale consolidato elaborato da questa Corte e innanzi
rammentato.
8. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. La Corte territoriale, con ampia ed approfondita
motivazione, ha escluso la ricorrenza sia di un rapporto di lavoro a tempo pieno come
redattore ordinario (art. 1 CNLG) sia di quello di redattore corrispondente esterno (art. 5
CNLG), richiamando altresì la clausola collettiva che vieta al giornalista di stipulare più di un
rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 8 CNLG); ha, inoltre, osservato che la lavoratrice non ha
richiesto il riconoscimento della mansione di corrispondente (art. 12 CNLG) e che, solo
tardivamente (ossia nel corso del giudizio di appello), è stata avanzata domanda di
riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso (art. 2 CNLG), di cui, peraltro, non è stata
nemmeno dedotta – dall’interessata – la ricorrenza dei requisiti tipici della figura, ossia la
responsabilità di uno specifico settore o di specifici argomenti di informazione. Il giudice di
4
n. 19064/2011 R.G.

Ir>9

pervenendo a ritenere – con argomentazione priva di vizi logico-giuridici – che “non è emersa

merito ha, pertanto, escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica, non solo rilevando l’insussistenza degli elementi fondanti il vincolo di dipendenza
della prestazione giornalistica ma anche analizzando le singole figure delineate dal contratto

E “coi+

d;

cdie, (Agitile
CcurYk2.61- cLPrOV-tf l‘•
IMOtt kr0
9. I motivi denunciati con ricorso incidentale dal controricorrente RDS possono essere
collettivo di categoria.
0-, VA0 59e,

4tiattitti.2i0M

“reSCIV-0

wle/L terzo

esaminati congiuntamente trattandosi di aspetti tra loro connessi.
La Corte territoriale, su specifica impugnazione proposta dalla lavoratrice soccombente (come
indicato dal giudice di merito a pag. 16 del provvedimento), ha fornito adeguata motivazione
della riduzione della nota spese prodotta da RDS in primo grado ed integralmente recepita dal
giudice di primo grado, ritenendo di non discostarsi eccessivamente

“dalle liquidazioni

generalmente adottate per cause analoghe, avuto pure riguardo alla diversa qualità delle
parti”, e tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali; né, d’altra parte, è
stato rilevato che la liquidazione effettuata violi le tariffe dei compensi professionali, in
relazione al principio di inderogabilità dei relativi minimi.
E’ principio consolidato quello secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali che
la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di
avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale
del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede
una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità” (da
ultimo, Cass.9 ottobre 2015, n. 20289).
In ordine alla condanna richiesta dalla società RDS a titolo di risarcimento del danno per
responsabilità aggravata, la Corte territoriale ha fornito logica e corretta motivazione circa
l’insussistenza di un atteggiamento di mala fede della lavoratrice, dando atto che la Chipi ha
promosso la causa avverso questa società prima (e di circa un anno) di quella proposta
avverso la società Retesole (la quale, quest’ultima, nulla ha lamentato e richiesto). Risulta,
pertanto, che non ricorrevano i requisiti richiesti dall’art. 96, primo comma, c.p.c. per la
condanna della società soccombente al risarcimento del danno,

e

ciò in ossequio

all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che ritiene come
“L’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex
art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un
apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine
alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo ed alr “an” ed al “quantum” dei danni di cui è
chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici”

(Cass. 12 gennaio 2010, n.

327).

n. 19064/2011 R.G.

5

10. Respinti entrambi i ricorsi, in ragione della soccombenza reciproca, tra le parti costituite,
vanno compensate per CWAI le spese del presente giudizio di Cassazione tra la ricorrente
principale e la controricorrente-ricorrente incidentale, ÌflcrJerite principale va condannata
al a amento del a residua metà in favore del controricorrente-ricorrente incidentale RDS,
mentre la ricorrente principale va condannata per l’intero nei confronti della controricorrente
Retesole.

La Corte provvedendo sui ricorsi riuniti, rigetta entrambi; condanna la ricorrente principale a
pagare al controricorrente Retesole le spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 per.esborsi e
in euro 4.000,0 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; compensa per
intero le spese di giudizio tra ricorrente principale e controricorrente-ricorrente incidentale
RDS.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2016.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA