Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7673 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO

55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISACCA FLAMINIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

e sul ricorso n. 23040/2006 proposto da:

F.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell’avvocato CARPENTIERI ANTONIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati NATALE GAETANO, NAPOLITANO

EDUARDO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO

55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISACCA FLAMINIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1069/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/04/2006 r.g.n. 2290/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per estinzione per la rinuncia,

rigetto per la questione sospesa.

 

Fatto

Con separati ricorsi al Pretore, giudice del lavoro, di Napoli, depositati in data 4.4.1995 e 11.5.1995, i lavoratori B. M., + ALTRI OMESSI premesso di aver lavorato alle dipendenze della Autostrade Meridionali s.p.a. quali addetti alla esazione dei pedaggi sulla base di vari rapporti a termine dal giugno 1988 al gennaio 1995, rilevavano la illegittimita’ della apposizione del termine per violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 perche’ esso era stato apposto successivamente all’inizio del rapporto e senza indicazione analitica delle ragioni sottese alla apposizione del termine stesso.

Rilevavano altresi’ la illegittimita’ della autorizzazione preventiva della UILP perche’ non preceduta dal nulla osta dell’Ispettorato del Lavoro, nonche’, in relazione ai contratti autorizzati L. n. 56 del 1987, ex art. 23 il superamento del tetto massimo di cui al CCNL. Chiedevano pertanto che venisse dichiarata la nullita’ dei termini con conversione dei contratti in contratti a tempo indeterminato, e con condanna della convenuta al pagamento delle mensilita’ dovute per gli intervalli e di quelle correnti.

Con sentenza notificata in data 1.10.2002 il Tribunale di Napoli, subentrato al Pretore a seguito della riforma del c.d. giudice unico ai sensi del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, accoglieva la domanda di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato a far data, per quel che qui interessa, dall’1.7.1992, con condanna della societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data di deposito dei ricorsi.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Autostrade Meridionali s.p.a. lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo; e proponevano altresi’ appello incidentale gli originari ricorrenti deducendo la erroneita’ dell’impugnata sentenza sotto altri profili e lamentando il mancato accoglimento integrale delle domande proposte.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 16.2.2006, accoglieva l’appello principale limitatamente alla posizione del lavoratore D.G.S., rigettandolo nel resto, e rigettava parimenti l’appello incidentale.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la Autostrade Meridionali s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati, che a loro volta propongono ricorso incidentale affidato a due motivi di gravame.

La societa’ datoriale resiste al ricorso incidentale con controricorso.

In data 13.5.2009 la Autostrade Meridionali s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale nei confronti di tutti gli intimati ad eccezione di V.D., nonche’ atto di rinuncia dei predetti intimati, ad eccezione del V., al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei ricorsi perche’ proposti avverso la medesima sentenza.

Rileva innanzi tutto il Collegio che la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali B.M., + ALTRI OMESSI con atto in data 17.4.2009, sottoscritto dai soggetti interessati e dai rispettivi legali, hanno rinunciato sia al ricorso principale che al ricorso incidentale proposti, prevedendo altresi’ la regolamentazione delle spese di giudizio.

Il detto giudizio va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, in relazione alle posizioni suddette, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, avendo gia’ le parti provveduto alla regolamentazione delle stesse.

Permanendo quindi la situazione di contrasto fra la Autostrade Meridionali s.p.a. (ricorrente principale) ed il dipendente V. D. (ricorrente incidentale), rileva il Collegio che la societa’ predetta, col primo motivo di gravame, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. e della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la dichiarazione in data 27.6.1992, a firma dei lavoratori, non conterrebbe alcun elemento negoziale tale da poter identificare una proposta contrattuale, assumendo trattarsi solo di una dichiarazione che precedeva l’assunzione al lavoro che sarebbe intervenuta solo dopo il rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio di Collocamento; ed erroneamente aveva, di conseguenza, ritenuto che tale contratto sarebbe stato costituito dalla nota del 20.7.1992, successiva all’inizio in data 1.7.1992 dell’attivita’ lavorativa, che conteneva tutti gli elementi del contratto, come tale sottoscritto per accettazione dal lavoratore.

Rileva per contro la ricorrente che nella predetta dichiarazione in data 27.6.1992 si rinveniva la dizione “contratto a termine dal 1.7.92 al 30.9.92”, e cio’ era sufficiente per soddisfare il requisito della forma scritta concernente l’apposizione del termine al contratto, siccome previsto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 3. E rileva altresi’ che la detta dichiarazione conteneva un riferimento alla facolta’ di rescissione del contratto, a riprova dell’avvenuta conclusione dello stesso, nonche’ una presa d’atto delle norme disciplinanti il rapporto di lavoro ed un richiamo alle mansioni da svolgere.

Il motivo non e’ fondato.

Ed invero, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1^, 24.6.2008 n. 17088; Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. 1^, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realta’ storica e obiettiva, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed e’ censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioe’, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non puo’, dunque, investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Posto pertanto che la ricorrente ha in buona sostanza, prospettato un’interpretazione della dichiarazione in data 27.6.1992 diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, occorre, al fine della configurabilita’ del vizio di motivazione atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che l’iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioe’ sia connotato da un’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti prospettati.

Siffatta evenienza non si verifica nella fattispecie, avendo i giudici di merito evidenziato, con motivazione assolutamente logica e coerente, e dando quindi espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, come l’assunto del ricorrente non potesse trovare accoglimento.

Sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato che l’atto in questione era solo una dichiarazione che precedeva l’assunzione, per la quale il lavoratore si impegnava a presentare determinati documenti, e che sarebbe intervenuta successivamente, solo dopo il rilascio del relativo nulla osta da parte degli organi competenti; e la Corte territoriale, nel rilevare che l’atto in questione non conteneva alcuna proposta da parte del datore di lavoro ne’ alcuna manifestazione di volonta’ adesiva da parte del lavoratore, ha evidenziato che, qualora il contratto di lavoro fosse stato realmente sottoscritto il (OMISSIS), non avrebbe avuto senso inviare ai lavoratori in data 20.7.1992 una lettera avente ad oggetto “assunzione a termine” (restituita dal lavoratore con la sottoscrizione per accettazione), nella quale venivano indicati il motivo dell’assunzione, la data di inizio e di scadenza del rapporto lavorativo, la retribuzione mensile, la contrattazione collettiva regolante il rapporto.

Ne consegue che l’assunto di parte ricorrente si risolve, sul punto, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dai giudici del merito.

Il secondo motivo di gravame attiene alla posizione di lavoratore in relazione al quale il presente giudizio si e’ estinto per rinuncia, di talche’ va ritenuto inammissibile per intervenuta carenza di interesse.

Col terzo motivo di gravame la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva disposto la detrazione dalla entita’ del risarcimento conseguente alla trasformazione dei diversi rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle somme percepite per i contratti a termine successivi al 30.6.1995, mentre avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo alla assunzione a tempo indeterminato e limitare la pronuncia relativa al risarcimento dei danni al periodo antecedente a tale assunzione.

Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti ed abbia in conseguenza fatto venir meno obiettivamente la necessita’ della pronuncia del giudice (Cass. sez. lav., 3.9.2003 n. 12844; Cass. sez. 2^, 22.3.2002 n. 4127).

Tale situazione non si verifica nel caso di specie, permanendo la sostanziale posizione di contrasto in relazione a tutta la vicenda anteriore alla assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato, di talche’ non e’ possibile la suddetta pronuncia la quale, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, costituisce una fattispecie di estinzione del giudizio.

Neanche sotto questo profilo il proposto gravame puo’ pertanto trovare accoglimento.

Per quel che riguarda il ricorso incidentale proposto dal V., rileva il Collegio che col primo motivo il suddetto ricorrente incidentale lamenta error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e falsa applicazione L. n. 230 del 1962 e artt. 1350, 2697, 1362 – 1365, 1325, 1326, 1334 e 1335 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello concernente la dedotta nullita’ in relazione ai periodi diversi dal periodo 1.7.1992 – 30.9.1992.

Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale, nel rigettare il ricorso principale proposto dalle Autostrade Meridionali s.p.a., ha rilevato che il rapporto di lavoro era sorto, nelle diverse ipotesi di contratto a termine, con la sottoscrizione per accettazione, da parte del lavoratore, in calce alla proposta di assunzione formulata dalla societa’; aggiungendo che, al di fuori del contratto in data 20.7.2002, non vi era nessuna prova che tale proposta di assunzione, con la successiva manifestazione di volonta’ adesiva da parte del lavoratore, fosse stata successiva all’effettivo inizio del rapporto.

Ne consegue che l’assunto di parte ricorrente circa la carenza di specifica motivazione sul punto non appare fondato.

A cio’ deve aggiungersi che il ricorrente incidentale, in palese violazione del principio di specificita’ e di autosufficienza del ricorso per Cassazione, ha omesso di riportare nel ricorso (ovvero di allegare allo stesso), il testo degli specifici contratti impugnati, al fine di consentire la verifica del contenuto degli stessi, della data della proposta contrattuale, della esistenza della sottoscrizione per accettazione e quindi, in buona sostanza, al fine di consentire la verifica della fondatezza dell’assunto difensivo.

Sul punto ha chiarito a piu’ riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), che “il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimita’, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisivita’ della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, piu’ in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimita’ dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non e’ giustificata da finalita’ sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attivita’ d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilita’ della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi- che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5 all. E, L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, L. n. 230 del 1962, L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 2697 c.c., art. 416 e 115 c.p.c., art. 2 CCNL autostrade e trafori del 31.5.1987 e 21.12.1990 e relative lettere integrative in pari data, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il giudice ordinario non avesse il potere di verificare l’esistenza dei presupposti formali del provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro, e che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il mancato rispetto da parte del datore di lavoro della limitazione percentuale fissata dalla contrattazione collettiva in esecuzione della L. n. 56 del 1987, art. 23 costituisse un adempimento formale non rilevante.

Neanche tale motivo e’ fondato.

Ed invero, per quel che riguarda i decreti di autorizzazione della UILP, rileva il Collegio che gli stessi non risultano ne’ allegati ne’ trascritti nel ricorso incidentale con conseguente violazione, anche in tal caso, del canone di autosufficienza; e cio’ ad eccezione del decreto relativo al periodo 1.7 – 30.9.1991, per il quale non si riscontra alcun omesso accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, alcuna mancanza di motivazione, alcuna assenza del parere delle OO.SS., di talche’ non si ravvisa alcun vizio motivazionale da parte della Corte d’appello.

Per quel che riguarda la doglianza relativa ai contratti a termine giustificati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 osserva il Collegio che con motivazione assolutamente coerente e logica la Corte territoriale ha evidenziato la irrilevanza delle censurate violazioni della contrattazione collettiva, dovendosi dare prevalenza alla tutela dell’interesse del lavoratore all’occupazione.

Ne’ appare conducente il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 20858 del 27.10.2005, riferendosi la stessa alla conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso (non ricorrente nella fattispecie in esame) di insussistenza delle ipotesi di legittima apposizione del termine, ossia di contratto a termine disposto al di fuori delle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Per contro nel caso di specie parte ricorrente lamenta il superamento delle limitazioni percentuali fissate dal contratto collettivo di settore, di talche’ correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante siffatta violazione stante la prevalenza dell’interesse del lavoratore all’occupazione.

Neanche sotto questo profilo il ricorso incidentale puo’ pertanto trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale proposti, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il ricorso principale ed i ricorsi incidentali concernenti i controricorrenti diversi da V. D.; nulla per le spese. Rigetta il ricorso proposto dalla societa’ Autostrade Meridionali s.p.a nei confronti del V., nonche’ il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo. Compensa tra le parti suddette le spese relative al presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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