Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7673 del 04/04/2011
Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 12/11/2010, dep. 04/04/2011), n.7673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.S.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 9 gennaio
2009, nel procedimento n. 2179/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 12 novembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha
osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. D.M.S.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 9 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.680.00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al far Campania con ricorso depositato il 3 agosto 1999 e non ancora definito;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;
Osserva:
2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 5.680.00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di cinque anni e otto mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni, e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 1.000.00 per ciascun anno di ritardo;
3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:
3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge l’imo e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CHDU?” (primo motivo);
3.2. l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale (motivi due e tre);
3.3. la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore, con vizio di motivazione, agli importi indicati nella nota spese depositata (quarto e quinto motivo);
4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisimi del decreto impugnato;
4.1. i motivi due e tre appaiono manifestamente infondati, in quanto l’indennizzo liquidato, pari a circa 1.000,00 Euro per anno di durata non ragionevole, appare conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea;
4.2. il quarto e quinto motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle voci e degli importi indicati nella nota spese;
5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011