Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7672 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22083-2018 proposto da:

BAIO SUPERMERCATI s.r.l., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

pro-tempore; B.S., B.U., B.M.,

B.E., C.A., CH.RO., G.D.,

S.F., tutti nella qualità di fideiussori della predetta

società, elettivamente domiciliati in ROMA, alla P.ZA G. MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE ALESSANDRO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CARPANI CHRISTIAN FEDERICO, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla

VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESENTI MARCO, con

procura speciale allegata in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3266/2017 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata nel 2015 la Baio Supermercati s.r.l. in liquidazione e i fideiussori ( B.S., B.U., B.M., B.E., l.V., C.A., Ch.Ro., G.D. e S.F.) convennero innanzi al Tribunale di Monza il Banco di Desio e della Brianza s.p.a., chiedendo che, accertata la nullità parziale o totale dei due contratti di conto corrente accesi presso lo stesso istituto bancario, in ordine alle clausole in materia di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, dei rapporti ad esso collegati, e di ogni relativa successiva variazione o modifica, la banca convenuta fosse condannata alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal correntista o alla rettificazione del saldo dei conti; gli attori chiesero altresì che fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo chirografario, per difetto di causa, ed accertata la responsabilità della banca convenuta, ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento da liquidare in via equitativa.

Si costituì la banca convenuta resistendo alla domanda.

Con sentenza emessa il 24.4.17, il Tribunale rigettò le domande degli attori, osservando che: preliminarmente era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca; i due contratti di conto corrente e il mutuo erano stati legittimamente redatti in forma scritta per effetto dello scambio delle lettere-contratto tra le parti delle quali ciascun contraente conservava il documento sottoscritto dalla controparte; dagli atti emergeva, comunque, la chiara volontà esternata dalla banca di avvalersi dei contratti suddetti, redatti successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR del 2000; erano stati applicati correttamente gli interessi, l’anatocismo, e liquidate le spese dei conti, non risultando al riguardo nessuna violazione di norme imperative; per il periodo successivo all’1.7.2012, la banca aveva comunicato l’adeguamento delle norme contrattuali al decreto n. 644 del giugno del 2012; il mutuo era stato erogato con provvista affluita sui conti correnti per ridurne l’ammontare.

Gli originari attori proposero appello avverso la sentenza di primo grado che la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza emessa il 9.5.18, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., osservando che: gli appellanti avevano riprodotto le medesime doglianze esposte nell’atto di citazione, senza contestare la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare alcune pronunce giurisprudenziali in tema di contratto cd. “monofirma” di segno opposto a quello seguito dal giudice di primo grado.

Ricorre in cassazione la Baio Supermercati s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, con due motivi.

Resiste il Banco di Desio e della Brianza s.p.a., con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB, artt. 1325 e 1423 c.c., art. 111 Cost., poichè i contratti di conto corrente e di mutuo non erano stati sottoscritti dalla banca convenuta, non essendo a tal fine rilevante la firma per ricevuta apposta dal funzionario, considerando altresì che la condotta concludente delle parti non avrebbe potuto sanare il vizio di forma sul consenso negoziale.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., art. 120 TUB, comma 2, , in relazione all’art. 111 Cost., avendo il Tribunale ritenuta corretta l’applicazione dell’anatocismo, pur in mancanza della forma scritta.

Il primo motivo è infondato. Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (SU, n. 898/18; Cass., n. 16070/18; n. 22385/19).

Il secondo motivo è assorbito dall’infondatezza del primo.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della banca controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma l-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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