Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7672 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8050/2010 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE 6, presso lo studio dell’avvocato POLIMENO LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTI Fabio, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 500/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

6.5.09, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi I.L..

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che di seguito si riporta:

“1. I.L. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Lecce sez. distaccata di Campi Salentina P.F. chiedendo al pagamento della complessiva somma di L. 33.000.000 di cui: a) L. 28.000.000 costituivano il prezzo della vendita dell’autospurgo di sua proprietà che aveva alienato a I.O. il quale aveva versato al P. la predetta somma in parte in contanti e in parte a mezzo titoli ma il convenuto non aveva provveduto a versargliela; b) il residuo importo era stato dato a titolo di muto e non restituito.

L’attore esponeva che in precedenza aveva acquistato il predetto mezzo dal M. tramite la persona del P..

Il convenuto resisteva sostenendo di avere acquistato il mezzo dal M. e l’aveva poi venduto allo I. e nulla aveva ricevuto a titolo di prezzo.

Il tribunale accoglieva la domanda di pagamento dell’importo dovuto a titolo di prezzo mentre rigettava quella di restituzione del mutuo;

la sentenza era riformata in sede di gravame in cui anche la domanda pagamento dell’importo dovuto a titolo di prezzo era respinta, sul rilievo che i discordanti elementi offerti non fornivano la prova in merito all’individuazione del proprietario del mezzo venduto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi I. L..

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e art. 2702 cod. civ., censura la sentenza impugnata che aveva deciso la controversia senza valutare le prove emerse, basandosi su mere sensazioni; in particolare, non aveva dato rilevanza decisiva alla prova documentale costituita dal contratto intercorso fra l’attore e I.O., senza attribuire il giusto rilievo alle dichiarazioni rese dallo stesso I. sentito quale teste.

Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), deduce la contraddizione del processo logico seguito dalla Corte che, dopo avere rilevato l’incertezza del quadro probatorio in ordine all’individuazione del proprietario del mezzo ceduto, non aveva dato rilevanza al contratto intercorso con il predetto che costituiva l’unica prova certa corroborata da quanto emerso dalla prova escussa. Non si comprendeva per quale ragione lo I. era stato nella parte motiva della sentenza indicato quale soggetto convenuto dal P. nel giudizio di gravame e se ciò aveva minato alla base l’intero iter motivazionale.

I motivi, che stante la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

La sentenza ha esaminato il contratto intercorso fra l’attore e il terzo I. ed evidenziandone correttamente il carattere di prova meramente indiziaria, ha verificato se sussistevano o meno i necessari riscontri, procedendo alla valutazione della deposizione resa dal predetto I.: ha quindi compiuto l’analisi critica di tali dichiarazioni, sottolineando con motivazione immune da vizi logici e giuridici le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata l’incertezza circa il soggetto proprietario (con riferimento ai titoli intestati a un familiare del P. e alla somma in contanti lasciati nella disponibilità di quest’ultimo dallo I. alla presenza dell’attore):

incertezza avvalorata dall’intestazione del mezzo risultante dalla carta di circolazione (trasferimento diretto dal M. al P.). Ed invero, nessun vizio può ravvisarsi nell’iter logico- giuridico della decisione impugnata, laddove l’incertezza probatoria di cui si è detto è il risultato al quali i Giudici sono pervenuti attraverso il (necessario) apprezzamento delle risultanze istruttorie che, per quel che si è detto, di per sè non erano affatto vincolanti per il Giudicante. Del tutto irrilevante, perchè evidentemente frutto di mero errore materiale, che non ha avuto alcuna incidenza sul percorso argomentativo, l’indicazione contenuta peraltro nella narrativa della sentenza della persona dello I. quale soggetto convenuto dal P. nel giudizio di gravame, non essendovi alcun dubbio sulla parte appellata come si ricava anche dall’intestazione della sentenza impugnata.

Orbene, senza formulare specifiche censure in relazione alle argomentazioni poste a base degli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici, le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali in ordine all’indagine di fatto riservata al giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione da cui la sentenza è, come accennato, immune, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire; in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto)”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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