Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7672 del 03/04/2020

Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 03/04/2020), n.7672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1957/19 proposto da:

Z.N., dall’avvocato Giovanna Momina, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 7 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.N., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza il richiedente dedusse che, dopo aver sognato Gesù Cristo, aveva deciso di convertirsi al cristianesimo; che lo zio presso il quale abitava, di fede musulmana, cercò di dissuaderlo e gli intimò che, se avesse voluto convertirsi, avrebbe dovuto lasciare la sua casa; che amici cristiani a cui aveva raccontato il sogno gli consigliarono di lasciare il villaggio; che dal momento che l’unica persona che conosceva abitava in Libia, decise di trasferirsi in questo Paese, dal quale poi raggiunse l’Italia;

avverso tale provvedimento Z.N. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 2.5.2016;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla 4

Corte d’appello di Milano con sentenza del 7.11.2018; la Corte d’appello ritenne che il richiedente asilo non aveva “allegato e tantomeno dimostrato atti di persecuzione cui era stato sottoposto in ragione della sua conversione al cristianesimo”; che il ricorrente non aveva saputo fornire alcuna precisazione circa il riflesso sulle sue condizioni di vita della supposta radicalizzazione della contesa politica del (OMISSIS); che pertanto non era dimostrata l’esistenza di una persecuzione diretta e personale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2000, artt. 7, 8 o art. 14, lett. b; che la protezione sussidiaria non potesse essere accordata per la mancanza di una minaccia grave derivante dalla violenza indiscriminata; che la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari andava rigettata perchè in proposito “nulla è stato specificamente allegato, a parte l’indimostrata conversione al cristianesimo e l’asserita perdita di tutti i componenti della sua famiglia di origine”;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Z.N. con ricorso fondato su quattro motivi;

il ministero dell’interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata “per omessa motivazione”, formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; sostiene che la sentenza sarebbe viziata perchè il giudice di merito “ha tralasciato di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento”, ed è comunque in contrasto con gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria compiuta in primo grado; nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente (il quale dinanzi alla commissione territoriale, pur dichiarando di essersi convertito al cristianesimo in seguito ad un sogno, nulla aveva saputo dire circa i principali riti della religione cristiana) nell’interrogatorio dinanzi al Tribunale aveva dimostrato di avere appreso la preghiera del “Padre nostro” “nel corso di soli otto mesi”; che di conseguenza ha errato la Corte d’appello nel ritenere indimostrata la conversione al cristianesimo del ricorrente;

il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha rigettato il gravame sul presupposto che il racconto del richiedente asilo non conteneva la descrizione di alcun atto persecutorio di cui il ricorrente fosse stato vittima e che fosse stato provocato dalla sua (dichiarata, ma non creduta dal giudice di merito) fede cristiana. La motivazione è chiarissima e niente affatto illogica, e la censura è totalmente eterodossa rispetto a questa ratio decidendi; anche col secondo motivo il ricorrente lamenta il “difetto e contraddittorietà della motivazione”, ed anche in questo caso formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

nella illustrazione del motivo si afferma che la motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente “non ha saputo precisare il riflesso sulle sue condizioni di vita della radicalizzazione della contesa politica del (OMISSIS)” sarebbe “illogica ed ingiustificata”;

il motivo è inammissibile;

il passaggio in cui la Corte d’appello osserva: “il richiedente non ha saputo precisare nemmeno il riflesso sulle sue condizioni di vita della supposta radicalizzazione della contesa politica del (OMISSIS)” non è una autonoma ratio decidendi, ma un argomento speso dalla Corte d’appello ad abundantiam; la principale ratio decidendi della sentenza resta il rilievo secondo cui il racconto del richiedente asilo non conteneva la denuncia di alcun atto persecutorio subito nel proprio paese;

col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la concessione dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14;

il motivo contiene più censure così riassumibili:

a) la Corte d’appello non ha accertato quale fosse la effettiva situazione delle minoranze religiose in Costa d’Avorio;

b) la Corte d’appello non ha considerato che egli non potè offrire prove concrete di atti di persecuzione in quanto la propria conversione è avvenuta dopo aver lasciato il paese d’origine a seguito degli scontri sociali “avvenuti successivamente alle note elezioni politiche del 2010-2011”;

c) la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare e tenere in considerazione le affermazioni effettuate dal richiedente asilo circa le minacce di morte ricevute da parte dello zio musulmano;

d) la Corte d’appello ha trascurato di accertare d’ufficio, indicando le fonti, la effettiva sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato “in Costa d’Avorio”;

con riferimento al diniego della concessione dello status di rifugiato, nonchè al diniego della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata, infatti, si fonda sull’assunto che nel racconto del richiedente asilo non era descritto nè lamentato alcun atto di persecuzione per motivi religiosi;

il ricorrente trascrive il proprio racconto, compiuto dinanzi la commissione territoriale, alle pagine 2 e 3 del ricorso, ed in tale racconto effettivamente non compare alcuna denuncia di atti persecutori;

soltanto dinanzi al tribunale il ricorrente dichiarò di essere stato minacciato di morte dallo zio, ma questa circostanza ovviamente costituisce una questione prettamente privata, e non un atto persecutorio, sicchè rispetto ad essa non era concepibile alcun approfondimento istruttorio officioso;

per quanto riguarda il rigetto della domanda di concessione della protezione sussidiaria per le ragioni di cui al D.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni;

in primo luogo è inammissibile in quanto è il ricorrente stesso a dichiarare di essere “cittadino del (OMISSIS)” (così il ricorso, pag. 1, quinto rigo), sicchè non si vede quale interesse possa avere il ricorrente a dolersi del mancato esame, da parte della Corte d’appello, della situazione socioeconomica della Costa d’Avorio, Paese verso il quale non potrebbe essere respinto;

in secondo luogo il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto il ricorrente non deduce mai, in nessun punto del ricorso, in quale atto ed in quali termini abbia invocato nel giudizio di primo grado la concessione della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

col quarto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato, quale fattore di vulnerabilità, la circostanza che nel paese in cui il richiedente asilo era nato (la Costa d’Avorio) egli non aveva più alcuna famiglia, mentre nel paese in cui si era trasferito (il (OMISSIS)) egli aveva solo uno zio che lo aveva scacciato di casa quando decise di convertirsi al cristianesimo; tali circostanze, unitamente alla “radicalizzazione islamica” della Costa d’Avorio, secondo il ricorrente, sarebbero idonee a giustificare la concessione della protezione umanitaria;

il motivo è infondato, dal momento che:

a) le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di protezione umanitaria sono rimaste del tutto indimostrate;

b) il richiedente asilo è giovane, sano ed abile al lavoro, e la semplice circostanza della mancanza di parenti non costituisce di per sè un fattore di vulnerabilità, sicchè corretta appare la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non ravvisare nel caso di specie alcuna situazione di “fragilità” giustificatrice del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta; incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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