Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7671 del 28/03/2018


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Cassazione civile, sez. II, 28/03/2018, (ud. 19/01/2018, dep.28/03/2018),  n. 7671

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorso ha ad oggetto la sentenza del Tribunale Lecce, depositata il 29 ottobre 2013, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Lecce avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 946 del 2011, e nei confronti di C.A..

1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da C.A. avverso i verbali di contestazione (nn. (OMISSIS)) della violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 9 e 14, (transito in zona a traffico limitato), rilevando che dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune non era desumibile la collocazione del veicolo nè se questo fosse in moto o in sosta, e compensato le spese di lite.

2. Il Tribunale, adito in via principale dall’Ente territoriale e in via incidentale dal C. limitatamente alla statuizione sulle spese, ha riformato la decisione di primo grado sul rilievo assorbente che l’accertamento effettuato nei verbali di contestazione, peraltro assistito da fede privilegiata, conteneva i dati identificativi del veicolo e i transiti effettuati in zona a traffico limitato nei giorni e nelle ore registrati dal sistema di rilevazione automatica, a partire dal fotogramma dal quale si evinceva la sola targa del veicolo. Ulteriori doglianze del C., ritenute assorbite dal Giudice di pace, non potevano essere esaminate in quanto non riproposte con l’appello incidentale.

3. C.A. ricorre per a cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso il Comune di Lecce. Il Pubblico Ministero ha concluso, con atto depositato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione della normativa in materia di privacy e dell’art. 2697 c.c. e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, al punto 5.3.1. lett. b), impone che i rilievi fotografici o le riprese video individuino “gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni”, tra i quali rientrano, secondo il ricorrente, il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo di infrazione. Nel caso in esame, sarebbe evidente l’inidoneità dell’accertamento svolto a carico del ricorrente ai fini della predisposizione dei verbali, anche tenuto conto che il Comune aveva prodotto un solo fotogramma, a fronte della contestazione di quattro ingressi non autorizzati in zona a traffico limitato.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e si contesta la carenza di prova della pretesa punitiva. Come evidenziato con il primo motivo di ricorso, la documentazione fotografica prodotta dal Comune era inidonea a dimostrare le quattro infrazioni contestate, e le dichiarazioni del verbalizzante non potevano integrare la prova.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè connesse, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

3.1. Non è ammissibile per difetto di specificità del ricorso la questione riguardante la produzione, da parte del Comune, di un solo fotogramma a fronte della contestazione di quattro ingressi non autorizzati in zona a traffico limitato. Non risulta, nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata, che il tema difensivo così prospettato sia stato sottoposto al giudice d’appello, con la conseguenza che la questione deve essere ritenuta nuova, e come tale ne è precluso l’esame (ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675).

3.2. Non è fondata la questione della idoneità della riproduzione fotografica prodotta dal Comune a costituire la base della contestata violazione.

Il Tribunale ha evidenziato correttamente che, trattandosi di accesso in zone a traffico limitato, il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento della violazione. La rilevazione con sistema automatico, infatti, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell’apparecchio rilevatore, nonchè il giorno e l’ora del transito, e che si trattava di transito e non di sosta, come era evidente anche dal fotogramma prodotto.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 4, e si contesta la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, che il Tribunale ha quantificato in Euro 650,00, importo eccedente il valore della lite (Euro 356,00), e comunque in misura sproporzionata.

4.1. La doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il limite previsto dall’art. 91 c.p.c., comma 4, opera limitatamente alle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace, e non si estende alle controversie in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che debbono essere decise secondo diritto. Le implicazioni che ne discendono sul piano della difesa tecnica, per la complessità che sovente connota tali controversie, rendono pienamente giustificata, e quindi ragionevole, la diversità di trattamento (Cass. 30/04/2014, n. 9556; Cass. 10/01/2017, n. 369).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2018

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