Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7671 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15886-2014 proposto da:

F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SISTER S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36,

presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO PALMIERI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Rappresentanza Generale per

l’Italia P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103 presso lo studio dell’Avvocato LUISA GOBBI che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CLAUDIO MARCELLO

LEONELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/05/2013 R.G.N. 499/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato FERDINANDO TOTA per delega Avvocato CLAUDIO

DEFILIPPI;

udito l’Avvocato MARIO PALMIERI;

udito l’Avvocato LUISA GOBBI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’improcedibilità,

inammissibilità in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 30 maggio 2013 e notificata il 21 giugno 2013 confermava la sentenza non definitiva n. 31/2011 e la sentenza definitiva n. 22/2012 con cui il Tribunale di Crema aveva solo parzialmente accolto le domande proposte da F.C. nei confronti della SIS-TER s.p.a. Con la prima decisione, il giudice adito aveva condannato la società e per essa, in manleva, la Royal International Insurance Holding L.T.D. a corrispondere alla lavoratrice la somma di Euro 22.139,90 a titolo di risarcimento del danno biologico derivante dalla malattia professionale contratta a causa dello svolgimento della attività lavorativa, nonchè della somma di Euro 26.972,31 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Con la seconda decisione il giudice di prima istanza aveva invece rigettato la domanda intesa a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice in data 28/6/2005 per sopravvenuta inabilità allo svolgimento delle mansioni ascrittele, condannando le parti convenute al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.638,75 a titolo di rimborso spese mediche.

La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni sul rilievo che gli effetti connessi alla accertata eziologia professionale delle patologie diagnosticate a carico prevalentemente dell’apparato osteo-articolare, erano stati congruamente valutati in sede medico-legale, ed altrettanto correttamente oggetto di scrutinio con riferimento alle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente, in quanto modulate sui canoni elaborati dal Tribunale di Milano, ampiamente satisfattive anche per quanto concerneva la liquidazione del danno morale. Avverso tale pronuncia interpone ricorso per cassazione F.C. affidato a cinque motivi.

Resistono con controricorso le società intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con cinque motivi, sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (primo, terzo, quarto, quinto motivo) e della omessa valutazione su di un fatto decisivo della controversia (secondo motivo), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver denegato riconoscimento al diritto al risarcimento del danno da inabilità temporanea; alla liquidazione del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio risarcibile; alla ricollocazione nell’assetto organizzativo aziendale con attribuzione delle mansioni in origine assegnate, in tal senso criticando specificamente gli approdi – recepiti dai giudici del gravame – ai quali era pervenuto il nominato ausiliare in ordine alla impossibilità di espletamento delle medesime mansioni a lei ascritte.

2. Per il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione, deve in via pregiudiziale esaminarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalle società controricorrenti, per intervenuta violazione del termine breve di impugnazione sancito dall’art. 325 c.p.c..

La ricorrente deduce, al riguardo, che la notifica della sentenza di appello perfezionata presso lo studio del procuratore domiciliatario avv. Raffaella Beatrice Zizioli in data 19 giugno 2013 (rectius, il 21 giugno 2013), sia affetta da nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c. in quanto incompleta. Alla relata di notifica era stata infatti apposta la dicitura “richiesto come in atti” senza specificare nell’interesse di quale parte il procedimento notificatorio fosse stato instaurato, di guisa che non era possibile individuare il soggetto da cui proveniva l’istanza.

3. L’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso, ove si considerino i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, in base ai quali “la prescrizione dell’art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante; qualora, cioè, l’identificazione di quest’ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell’atto notificato, circostanza che si verifica allorchè, risultando dalla relata di notifica apposta in calce alla sentenza che l’ufficiale giudiziario ha proceduto “a richiesta come in atti” ed essendo soltanto due le parti in causa, l’istanza di notifica della sentenza ad una delle parti non può che provenire dall’altra” (vedi Cass. 31/10/2012 n.18705, Cass. 26/1/2005 n. 1574, Cass. 21/5/2004 n. 9749).

4. Nello specifico, la circostanza che la società Royal International Insurance Holding, parte del giudizio, fosse contumace, rimuove ogni situazione di incertezza in ordine al soggetto ad istanza del quale la notifica della pronuncia qui impugnata, era stata promossa.

Considerato che detta notifica risulta perfezionata il 21 giugno 2013, e che il presente ricorso è stato notificato in data 30 maggio 2014, deve ritenersi che la parte ricorrente sia incorsa in decadenza, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., per violazione del termine breve di impugnazione di sessanta giorni sancito dall’art. 325 c.p.c..

L’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è infatti correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (vedi Cass. 5/6/2015 n.11666, Cass. S.U. 5/4/2005 n. 6983).

5. In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità, in favore di entrambe le società controricorrenti, nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della SIS-TER s.p.a. che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali; in favore della Royal International Insurance Holding LTD che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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