Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7671 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18431-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato ZOPPOLATO MAURIZIO

PIERO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati

SOMMAZZI MARIA SILVIA e SOMMAZZI MARIA LAURA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1572/201, della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Liguria depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. V.A.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 6/11/2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione la maggiore imposta sulla base di un accertamento bancario; in particolare erano stati ritenuti provento di reddito l’imposta Euro 40.000 oggetto di assegno circolare e plurimi versamenti in contanti per complessive Euro 30.000.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver dato atto che l’Ufficio aveva in autotutela ridotto parzialmente l’accertamento in considerazione dei giustificativi forniti con riferimento al versamento dell’assegno di Euro 40.000, accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Liguria rigettava l’appello ritenendo che il contribuente aveva dimostrato che i versamenti non erano riferibili ad operazioni imponibili.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazlone l’amministrazione ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36: Si sostiene che la CTR ha reso una motivazione apparente, apodittica ed incomprensibile

1.2 Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, art- 12 Statuto contribuenti, e art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali della Ue e dei principi generali in materia di accertamento per avere la CTR illegittimamente affermato (ove si dovesse ritenere la sentenza motivata in tal senso) l’illegittimità dell’avviso per non avere l’Ufficio concesso il tempo dovuto per la presentazione della documentazione

2 Vanno preliminarmente disattese le plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente.

2.1 Contrariamente a quanto affermato dalla V. il ricorso non viola il principio di sinteticità, ripercorre tutte le fasi del processo, non è affetto da alcun vizio di autosufficienza avendo l’Ufficio provveduto a trascrivere esclusivamente gli atti ritenuti serventi ai motivi conformemente a quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e i motivi di censura investono tutte le rationes decidendi dell’impugnata sentenza.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di rigetto dell’appello “l’Ufficio evidenzia pure che l’onere probatorio è a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili; in merito si rileva dagli atti che la parte contribuente ha ragionevolmente adempiuto ai suoi compiti mentre l’Ufficio non ha concesso il tempo dovuto per la presentazione della documentazione da parte del contribuente medesimo, tempo peraltro concordato direttamente in apposito verbale in atti del 29 settembre 2014, anticipando un avviso che non poteva quindi tener conto delle giustificazioni addotte”.

2.3 Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente ed apodittica nella parte in cui ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte del contribuente della mancata riconducibilità a redditi dei versamenti di denaro senza minimamente dar conto delle ragioni e degli elementi specifici sul quale tale assunto si fonda.

2.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR ad escludere ogni riferibilità delle movimentazione bancaria ad operazioni imponibili

2.5 La motivazione della sentenza desta non poche perplessità anche laddove la CTR afferma che l’Ufficio abbia omesso di concedere al contribuente il tempo concordato anticipando quindi un avviso che non poteva tener conto delle giustificazioni addotte. Si tratta di una affermazione di un fatto che non specifica l’incidenza sulla validità dell’atto dell’asserito scorretto comportamento dell’Ufficio

2.4 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

2.5 La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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